Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Circolari

771 documenti

N. 9

Circolare n. 9 del 3/03/2011

Articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Cinque per mille esercizio finanziario 2011

La circolare disciplina l’applicazione del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2011, riferito alle dichiarazioni dei redditi 2010, confermando categorie di beneficiari, modalità e scadenze previste per il 2010. Esamina gli adempimenti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, la predisposizione e pubblicazione degli elenchi, le dichiarazioni sostitutive, i controlli e la rendicontazione. Restano applicabili le regole del DPCM 23 aprile 2010; giorno e mese delle scadenze rimangono invariati, con aggiornamento dell’anno, e le procedure di iscrizione sono attivate dal 15 marzo 2011.

  • Adempimenti
  • Enti terzo settore
  • Volontariato
  • Enti Sportivi dilettantistici
N. 8

Circolare n. 8 del 2/03/2011

Modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 03.03.2010. Chiarimenti

La circolare chiarisce l’applicazione delle ritenute alla fonte sulle somme pagate in seguito a pignoramento presso terzi e riepiloga gli adempimenti del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore. Il terzo erogatore che sia sostituto d’imposta applica, al pagamento, una ritenuta d’acconto del 20 per cento quando la somma è assoggettabile a ritenuta e il creditore è soggetto IRPEF; spetta al creditore dimostrare l’eventuale esclusione. La ritenuta non si applica ai creditori soggetti IRES, mentre permane l’obbligo dichiarativo dell’erogatore nei casi indicati dal provvedimento.

N. 7 e allegato

Circolare n. 7 e allegato del 28/02/2011

Le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS - Parte generale - Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48

La circolare fornisce chiarimenti generali sulla determinazione del reddito d’impresa dei soggetti che adottano, per obbligo o facoltà, i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Ricostruisce il recepimento europeo e nazionale dei principi e analizza il passaggio dal doppio binario tra valori contabili e fiscali, vigente nel periodo 2005-2007, alla derivazione rafforzata introdotta dal 2008. Sono esaminati qualificazione, classificazione e imputazione temporale dei componenti reddituali, fenomeni valutativi, poste imputate a patrimonio, valutazione dei crediti, accantonamenti e rapporti tra soggetti IAS e non IAS.

N. 6

Circolare n. 6 del 24/02/2011

Articolo 1, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Proroga dei termini di presentazione del modello EAS

La circolare illustra gli effetti della proroga al 31 marzo 2011 dei termini per la presentazione del modello EAS da parte degli enti associativi interessati. Entro tale data possono presentarlo gli enti già costituiti al 29 novembre 2008 e quelli costituiti successivamente il cui termine di sessanta giorni scada prima del 31 marzo 2011; negli altri casi resta il termine ordinario di sessanta giorni dalla costituzione. I modelli già trasmessi sono considerati tempestivi e non devono essere ripresentati, salvo le variazioni dei dati precedentemente comunicati.

N. 5

Circolare n. 5 del 17/02/2011

Iva - Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci - Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972 - Ulteriori chiarimenti

La circolare precisa l’ambito dell’esenzione IVA per i servizi resi da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili ai propri membri, quando i corrispettivi non superano i costi imputabili alle prestazioni. Possono partecipare anche soggetti con pro-rata superiore al 10 per cento, ma le prestazioni rese a questi ultimi o a terzi restano imponibili. L’esenzione è ammessa se tali soggetti non detengono complessivamente la maggioranza delle partecipazioni e se i servizi resi a loro o a terzi non superano il 50 per cento del volume d’affari; altrimenti tutte le prestazioni del consorzio sono soggette a IVA.

N. 4

Circolare n. 4 del 15/02/2011

Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti

La circolare fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni fiscali del decreto-legge n. 78/2010, illustrando interventi in materia di previdenza, accertamento, catasto, comunicazioni telematiche, riscossione, contrasto alle frodi, antiriciclaggio, reti d’impresa, procedure concorsuali e contenzioso. Per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici interessati è computato secondo le regole del TFR, senza modificarne il regime fiscale. La partecipazione comunale all’accertamento è rafforzata mediante segnalazioni documentate e scambio di elementi utili con l’Amministrazione finanziaria.

  • Accertamento e riscossione
  • Accertamento fiscale
  • Adempimenti
  • Antiriciclaggio
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
N. 3

Circolare n. 3 del 14/02/2011

Art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010: imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.

La circolare chiarisce l’applicazione, per il 2011, dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti retributive connesse a incrementi di produttività, entro 6.000 euro lordi e per lavoratori privati con reddito 2010 non superiore a 40.000 euro, comprensivo delle somme già assoggettate all’imposta sostitutiva. L’agevolazione riguarda retribuzioni erogate in attuazione di accordi collettivi territoriali o aziendali efficaci, non accordi nazionali o individuali, mentre il lavoratore può rinunciarvi. Il datore deve attestare nel CUD la correlazione agli obiettivi previsti e l’esistenza dell’accordo, da provare su richiesta.

N. 2

Circolare n. 2 del 28/01/2011

Risposte a quesiti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti IVA con operatori black list

La circolare risponde ai quesiti sull’obbligo dei soggetti passivi IVA di comunicare le operazioni registrate o soggette a registrazione con operatori economici localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata. Esamina operazioni interessate, momento di rilevazione, periodicità, comunicazioni integrative e ravvedimento, includendo importazioni, reverse charge, acconti e fattispecie con rappresentanti fiscali. Le importazioni sono comunicate sulla base della bolletta doganale; le spese di trasferta correttamente classificate come costo del personale sono escluse, mentre le commissioni bancarie registrate verso istituti localizzati in Paesi black list devono essere segnalate.

N. 1

Circolare n. 1 del 25/01/2011

Adempimenti annuali dei contribuenti Iva. Dichiarazione annuale ed esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati

La circolare chiarisce il coordinamento tra dichiarazione annuale IVA e comunicazione annuale dei dati, perseguendo la semplificazione degli adempimenti per i titolari di partita IVA. Tutti i soggetti passivi, indipendentemente dall’emersione di un credito o di un debito annuale, possono presentare autonomamente la dichiarazione IVA entro febbraio ed essere così esonerati dalla comunicazione annuale dati. In tal caso, il saldo deve essere versato entro il 16 marzo, in unica soluzione oppure a rate con maggiorazione mensile dello 0,33% dopo la prima, senza utilizzare le scadenze del modello UNICO.

N. 61

Circolare n. 61 del 27/12/2010

Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust

La circolare integra i chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust, distinguendo trust opachi, trasparenti e misti e precisando soggettività IRES, imputazione dei redditi, residenza e rapporti con beneficiari residenti o esteri. Il riconoscimento fiscale presuppone effettiva segregazione patrimoniale e autonomi poteri gestori e dispositivi del trustee; se il disponente conserva il controllo, il trust è considerato interposto e i redditi gli sono attribuiti secondo la relativa categoria. I redditi imputati da trust esteri a beneficiari residenti sono redditi di capitale imponibili in Italia; quelli imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili anche senza corresponsione effettiva.

N. 60

Circolare n. 60 del 23/12/2010

Modifiche introdotte alla determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative - articolo 38, commi 13-bis, 13-ter e 13-quater del decreto legge n. 78 del 2010.

La circolare illustra il regime fiscale introdotto per la variazione delle riserve tecniche obbligatorie del ramo vita delle imprese assicurative, individuando le riserve comprese ed escluse e le componenti rilevanti nel rapporto percentuale. La variazione concorre al reddito applicando una percentuale compresa tra il 95 e il 98,5 per cento, calcolata sui ricavi e proventi pertinenti al ramo vita; la medesima limitazione opera anche in caso di variazione negativa. Sono inoltre precisati gli effetti sul secondo acconto IRES e la decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 luglio 2010.

N. 59

Circolare n. 59 del 23/12/2010

Applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori se il cessionario è soggetto residente in Italia – Decisione di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010 che autorizza l’Italia a introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

La circolare chiarisce l’applicazione del reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e di determinati dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Il meccanismo riguarda le fasi commerciali precedenti la vendita al dettaglio e pone l’assolvimento dell’IVA a carico del cessionario soggetto passivo residente, mentre non si applica alle cessioni al dettaglio né a quelle effettuate dai contribuenti minimi. La disciplina decorre dalle cessioni effettuate dal 1° aprile 2011; sono inoltre illustrati gli adempimenti di fatturazione, registrazione e il relativo regime sanzionatorio.

N. 58

Circolare n. 58 del 15/12/2010

Oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento di cui alla disciplina prevista dall'articolo 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 471

La circolare illustra il regime degli oneri documentali relativo ai prezzi di trasferimento nelle operazioni con imprese associate non residenti, specificando contenuti, forma, termini ed efficacia del Masterfile e della Documentazione Nazionale. La disciplina, differenziata per holding, sub-holding, imprese controllate, stabili organizzazioni e piccole e medie imprese, non introduce un obbligo generalizzato, ma consente la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione connesse alle rettifiche dei prezzi di trasferimento. Il beneficio richiede documentazione idonea, rituale comunicazione all’Agenzia e consegna agli organi di controllo durante l’attività istruttoria.

N. 57

Circolare n. 57 del 14/12/2010

Decreto-legge 25 marzo 2010, n° 40 - Articolo 4 - Detassazione degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari - Modifiche apportate dalla legge 22 maggio 2010, n° 73

La circolare esamina le modifiche alla detassazione degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari. Il beneficio è esteso alle imprese delle attività indicate nella divisione 15 e, limitatamente alla fabbricazione di bottoni, nella sottocategoria 32.99.20 della classificazione ATECO 2007; la realizzazione del campionario deve avvenire in strutture situate nell’Unione europea, anche quando affidata a terzi. Sono inoltre trattati il quadro comunitario degli aiuti di importo limitato, i termini degli investimenti, il limite complessivo, il cumulo e gli adempimenti procedurali.

  • Ricerca e Sviluppo
  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
N. 56

Circolare n. 56 del 10/12/2010

Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef

La circolare chiarisce i requisiti delle associazioni e fondazioni destinatarie del cinque per mille dell’IRPEF e disciplina gli effetti della cessazione dell’ente o dell’attività che legittima il beneficio. Possono partecipare al riparto gli enti privati riconosciuti, senza scopo di lucro, che operano concretamente e non occasionalmente nei settori indicati; restano esclusi gli enti associativi con personalità giuridica pubblica. Se prima dell’erogazione l’ente cessa l’attività o perde il requisito operativo, il contributo non deve essere corrisposto oppure, se già versato, deve essere recuperato; per l’incorporazione è prevista una specifica condizione a favore dell’incorporante.

  • IRPEF
  • Enti terzo settore
  • Volontariato
N. 55

Circolare n. 55 del 22/11/2010

Agevolazioni ai fini dell'imposta di registro e ipotecaria per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali – Articolo 7, comma 4, lett. b) della legge 27 dicembre 1977, n. 984 – Orientamento della Corte di Cassazione

La circolare recepisce l’orientamento della Corte di cassazione sulle agevolazioni di registro e ipotecarie per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali. Il beneficio dipende dall’idoneità del fondo ad aumentare l’efficienza e il reddito aziendali mediante il miglioramento delle colture forestali, non dall’effettiva esecuzione degli interventi previsti da un piano di coltura. Gli uffici devono riesaminare le controversie e abbandonare le pretese fondate soltanto sull’assenza di tali interventi, proseguendo invece quando siano contestati i presupposti oggettivi o soggettivi dell’agevolazione o sussistano altre questioni processuali.

  • Imposta di registro
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
N. 54

Circolare n. 54 del 28/10/2010

Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – Chiarimenti in merito ad eventuali violazioni commesse in sede di prima applicazione del nuovo adempimento

La circolare disciplina le violazioni commesse nella prima applicazione dell’obbligo, posto a carico dei soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente le operazioni effettuate o ricevute con operatori economici localizzati in Paesi black list. In considerazione della novità dell’adempimento e delle obiettive condizioni di incertezza, non sono applicate sanzioni per errori relativi al trimestre luglio-settembre 2010 o ai mesi da luglio a novembre 2010, secondo la periodicità prevista. La disapplicazione è subordinata all’invio dei modelli integrativi entro il 31 gennaio 2011.

N. 53

Circolare n. 53 del 21/10/2010

Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list – Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73

La circolare chiarisce l’ambito applicativo della comunicazione telematica delle operazioni effettuate e ricevute dai soggetti passivi IVA con operatori economici stabiliti in Paesi black list, esaminando soggetti obbligati, operazioni, contenuto, periodicità, termini, sanzioni ed efficacia. Sono escluse le operazioni degli enti non commerciali riferibili alla sfera istituzionale e, secondo il documento, quelle dei contribuenti minimi e dei soggetti nel regime agevolato per nuove iniziative produttive; resta l’obbligo per le attività commerciali o agricole degli enti. Le liste ministeriali si applicano congiuntamente, mentre specifiche esclusioni, estensioni e differimenti decorrono secondo i decreti attuativi richiamati.

N. 52

Circolare n. 52 del 8/10/2010

Verifica della sussistenza dei presupposti per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all’estero di cui all’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

La circolare impartisce istruzioni agli uffici per verificare i presupposti delle operazioni di emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e l’operatività dei relativi effetti preclusivi ed estintivi. Il controllo riguarda l’autenticità della dichiarazione riservata, la residenza fiscale italiana, l’effettiva detenzione estera entro il 31 dicembre 2008, l’omissione degli obblighi dichiarativi, l’effettività del rimpatrio o della regolarizzazione e l’assenza di cause ostative. La dichiarazione deve essere acquisita e riscontrata presso l’intermediario; l’assenza di uno degli elementi del presupposto impositivo comporta la non operatività degli effetti collegati al pagamento dell’imposta straordinaria.

N. 51

Circolare n. 51 del 6/10/2010

Disciplina relativa alle controlled foreign companies (CFC) - Dividendi provenienti e costi sostenuti con Stati o territori a fiscalità privilegiata - Chiarimenti

La circolare fornisce un quadro aggiornato della disciplina delle controlled foreign companies, con particolare riguardo alle modifiche antielusive introdotte nel 2009, e tratta inoltre dividendi e componenti negativi connessi a Stati o territori a fiscalità privilegiata. Esamina le esimenti, l’estensione della disciplina a determinate controllate situate in territori white list, la tassazione effettiva, le costruzioni di puro artificio, l’interpello e la decorrenza delle nuove regole. La disciplina comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’imputazione per trasparenza al controllante residente dei redditi della partecipata estera; i chiarimenti precedenti incompatibili con queste istruzioni devono considerarsi superati.

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