Circolare n. 8 del 02/03/2011
Modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 03.03.2010. Chiarimenti
- Tipologia
- Circolare
- Numero
- 8
- Data
- 02/03/2011
- Ente
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La circolare chiarisce l’applicazione delle ritenute alla fonte sulle somme pagate in seguito a pignoramento presso terzi e riepiloga gli adempimenti del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore. Il terzo erogatore che sia sostituto d’imposta applica, al pagamento, una ritenuta d’acconto del 20 per cento quando la somma è assoggettabile a ritenuta e il creditore è soggetto IRPEF; spetta al creditore dimostrare l’eventuale esclusione. La ritenuta non si applica ai creditori soggetti IRES, mentre permane l’obbligo dichiarativo dell’erogatore nei casi indicati dal provvedimento.
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