Sintesi
La circolare integra i chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust, distinguendo trust opachi, trasparenti e misti e precisando soggettività IRES, imputazione dei redditi, residenza e rapporti con beneficiari residenti o esteri. Il riconoscimento fiscale presuppone effettiva segregazione patrimoniale e autonomi poteri gestori e dispositivi del trustee; se il disponente conserva il controllo, il trust è considerato interposto e i redditi gli sono attribuiti secondo la relativa categoria. I redditi imputati da trust esteri a beneficiari residenti sono redditi di capitale imponibili in Italia; quelli imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili anche senza corresponsione effettiva.
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