Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 2564

Cassazione, sentenza n. 2564 del 2/02/2018

Sentenza n. 2564 del 02/02/2018

L’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato di un immobile ricevuto in donazione, richiamando genericamente il confronto con trasferimenti di beni similari; la Commissione tributaria centrale aveva reputato sufficiente tale motivazione. La Cassazione afferma che l’avviso fondato sul metodo comparativo deve indicare gli atti utilizzati o riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di verificarne l’effettiva comparabilità e difendersi tempestivamente. Accolto il motivo relativo alla motivazione, la Corte cassa la decisione e, pronunciando nel merito, annulla l’avviso di accertamento.

  • Accertamento fiscale
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 2563

Cassazione, sentenza n. 2563 del 2/02/2018

Sentenza n. 2563 del 02/02/2018

I contribuenti contestavano la rettifica del valore finale di terreni ceduti e la conseguente maggiore INVIM, deducendo decadenza dell’Ufficio, errori nella stima e insussistenza dell’edificabilità alla data fiscalmente rilevante. La Cassazione precisa che, per la tempestività dell’avviso postale, rileva la data di spedizione e che l’edificabilità deriva dall’inserimento nel piano regolatore generale, senza necessità di strumenti attuativi; le ulteriori censure erano inammissibili o richiedevano rivalutazioni di merito. Il ricorso è integralmente rigettato, con conferma della decisione della CTR.

  • Accertamento fiscale
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 2562

Cassazione, sentenza n. 2562 del 2/02/2018

Sentenza n. 2562 del 02/02/2018

Gli eredi dei venditori contestavano la rettifica del valore finale di terreni e la maggiore INVIM, opponendo la decadenza dell’Amministrazione e censurando la valutazione dell’edificabilità e della stima. La Cassazione applica la scissione degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi, considerando rilevante per l’Ufficio la spedizione; chiarisce inoltre che l’inserimento nel piano regolatore generale è sufficiente a rendere valutabile il terreno come edificabile, pur in assenza di strumenti attuativi. Ritenute infondate o inammissibili le altre doglianze, rigetta il ricorso e conferma l’accertamento.

  • Accertamento fiscale
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 2561

Cassazione, sentenza n. 2561 del 2/02/2018

Sentenza n. 2561 del 02/02/2018

La controversia concerneva la rettifica del valore finale di terreni venduti e la liquidazione di maggiore INVIM, che i contribuenti ritenevano tardiva e fondata su un’erronea valutazione dell’edificabilità. La Cassazione afferma che, ai fini della decadenza dell’Amministrazione, conta la data di spedizione dell’avviso e che l’edificabilità non richiede un piano particolareggiato, essendo sufficiente l’inserimento nel piano regolatore generale; le contestazioni estimative non potevano trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito. La Corte rigetta quindi il ricorso, confermando la pronuncia regionale.

  • Accertamento fiscale
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 2560

Cassazione, sentenza n. 2560 del 2/02/2018

Sentenza n. 2560 del 02/02/2018

La controversia riguardava l’ammissibilità del ricorso contro una cartella per contributi di bonifica, dichiarato tardivo nei due gradi di merito perché il termine per la costituzione era stato calcolato dalla spedizione postale dell’atto. La Cassazione afferma che, quando il ricorso è notificato per posta, i trenta giorni per il deposito presso la segreteria tributaria decorrono dalla ricezione da parte del destinatario, mentre la spedizione rileva soltanto per la tempestività della notifica. Ritenuta tempestiva la costituzione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia alla CTR della Calabria.

N. 2551

Cassazione, sentenza n. 2551 del 2/02/2018

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

La controversia concerneva il rimborso della differenza tra l’imposta di registro proporzionale del 3% e quella dell’1%, versata su un decreto ingiuntivo ottenuto dal garante contro il debitore per recuperare somme riferite a un rapporto principale soggetto a IVA. La Cassazione ritiene inapplicabile il principio di alternatività IVA-registro: l’obbligazione azionata dal garante è distinta dal rapporto principale e non costituisce corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, respinge la domanda di rimborso.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • IVA
  • Contenzioso
N. 2550

Cassazione, sentenza n. 2550 del 2/02/2018

Sentenza n. 2550 del 02/02/2018

La controversia riguardava la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione pro quota ai soci, inizialmente fondata sugli studi di settore e poi rideterminata dalla CTR in base all’antieconomicità della gestione. Riuniti i giudizi, la Cassazione riconosce la corretta ricomposizione del contraddittorio tra società e soci e conferma che, anche senza applicare lo studio di settore, una contabilità intrinsecamente inattendibile può giustificare l’accertamento induttivo mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, salva prova contraria. La Corte rigetta le censure principali e dichiara inammissibile la contestazione incidentale sulla riduzione del reddito.

  • Accertamento fiscale
  • Società di persone
  • IRPEF
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2570

Cassazione, sentenza n. 2570 del 2/02/2018

Sentenza n. 2570 del 02/02/2018

L’acquirente aveva chiesto le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, ma al momento della registrazione non aveva prodotto né il certificato definitivo né l’attestazione provvisoria; l’Ufficio aveva poi recuperato le imposte ordinarie. La Cassazione afferma che, in tale ipotesi, non opera il termine speciale decorrente dalla scadenza concessa per il certificato definitivo, bensì la decadenza triennale dalla richiesta di registrazione. Poiché l’avviso era tardivo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario.

  • Imposta di registro
  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • Immobili
N. 2545

Cassazione, ordinanza n. 2545 del 1/02/2018

Ordinanza n. 2545 del 01/02/2018

Una società cessionaria d’azienda contestava la cartella per IRAP, IRES e IVA, sostenendo che fosse stata notificata oltre il termine di decadenza previsto per la riscossione. La Cassazione afferma che, nella solidarietà tributaria, il rispetto del termine mediante notifica all’obbligato principale produce un effetto conservativo anche rispetto al coobbligato, al quale la cartella può quindi essere notificata successivamente; estende così alla riscossione il principio già applicato agli atti impositivi, valorizzando la specialità della disciplina tributaria. Poiché la notifica tempestiva al cedente era stata accertata, la Corte rigetta il ricorso.

N. 2394

Cassazione, sentenza n. 2394 del 31/01/2018

Sentenza n. 2394 del 31/01/2018

Nel giudizio di rinvio relativo ad accertamenti IRES, IRAP e IRPEG e alla conseguente cartella, la CTR aveva annullato soltanto gli addebiti per interessi e compensi di riscossione, confermando il resto della pretesa. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale perché privo di un’esposizione sufficiente dei fatti e di motivi specifici e autosufficienti; dichiara inammissibile anche il ricorso incidentale dell’agente della riscossione, che non censurava la reale motivazione della CTR né riportava i passaggi della cartella ritenuti decisivi. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
N. 2393

Cassazione, sentenza n. 2393 del 31/01/2018

Sentenza n. 2393 del 31/01/2018

La controversia riguardava l’applicazione del regime IVA del margine alla compravendita di autoveicoli e un accertamento che la CTR aveva annullato, anche richiamando l’assoluzione penale dell’amministratore. La Cassazione afferma che, a fronte di elementi oggettivi e specifici dell’Ufficio, il contribuente deve provare presupposti e buona fede mediante la diligenza esigibile; precisa inoltre che l’avviso può essere motivato per relationem e che il giudicato penale assolutorio non vincola automaticamente il giudice tributario, tenuto a valutare autonomamente le prove. Il ricorso dell’Agenzia è accolto, con cassazione e rinvio alla CTR.

  • IVA
  • Autovetture e Fisco
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2392

Cassazione, sentenza n. 2392 del 31/01/2018

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE - Credito esposto in dichiarazione - Mancata adozione di provvedimento da parte dell'Amministrazione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristalizzazione del diritto del contribuente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La controversia concerneva rimborsi di crediti IRPEG, relativi interessi e maggior danno, nonché la possibilità dell’Amministrazione di contestare un credito dichiarato dopo la scadenza dei termini di accertamento. La Cassazione esclude che l’invito legislativo a non opporre la prescrizione per taluni rimborsi si estenda agli interessi e richiede una prova rigorosa del maggior danno; conferma inoltre che i termini decadenziali limitano l’accertamento dei crediti erariali, non la contestazione dei debiti dell’Amministrazione. Accoglie quindi entrambi i motivi dell’Agenzia, rigetta il ricorso incidentale della società e rinvia alla CTR.

N. 2389

Cassazione, sentenza n. 2389 del 31/01/2018

Sentenza n. 2389 del 31/01/2018

Una fondazione chiedeva il rimborso dell’IRAP 2003, sostenendo che l’esenzione prevista per i proventi commerciali dalle imposte sui redditi si estendesse anche al tributo regionale e che il mancato riscontro a un precedente interpello valesse come assenso. La Cassazione distingue l’IRAP, imposta reale sul valore della produzione netta, dalle imposte sui redditi e interpreta restrittivamente l’agevolazione; esclude inoltre sia l’automatica riduzione dell’imponibile sia l’applicazione retroattiva del silenzio-assenso. Il ricorso della contribuente è rigettato.

  • IRAP
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2385

Cassazione, sentenza n. 2385 del 31/01/2018

Sentenza n. 2385 del 31/01/2018

Una società aveva omesso la separata indicazione dei costi relativi a operazioni con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata, presentando una dichiarazione integrativa soltanto durante la verifica fiscale; la CTR aveva ritenuto inefficace la regolarizzazione. La Cassazione conferma che l’obbligo era formale e non condizionava la deducibilità, ma la correzione successiva all’avvio dei controlli non impediva l’applicazione della specifica sanzione amministrativa. Il ricorso è rigettato, mentre la censura sulla diversa misura sanzionatoria è dichiarata inammissibile.

N. 2383

Cassazione, sentenza n. 2383 del 31/01/2018

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Condizioni - Mancata utilizzazione edificatoria nei cinque anni dalla compravendita - Successiva modifica dell'assetto urbanistico del territorio - Forza maggiore - Esclusione

La contribuente contestava la revoca delle agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dopo che una successiva variante comunale aveva impedito di edificare entro cinque anni sui terreni acquistati. La Cassazione afferma che il beneficio, di stretta interpretazione, richiede l’utilizzazione edificatoria nel quinquennio e che la destinazione sopravvenuta dell’area a verde pubblico non integra forza maggiore, mancando l’imprevedibilità dell’esercizio dei poteri urbanistici per finalità collettive. Il ricorso è rigettato e resta ferma la revoca dell’agevolazione.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Imposte indirette
N. 2397

Cassazione, sentenza n. 2397 del 31/01/2018

Sentenza n. 2397 del 31/01/2018

L’Agenzia contestava come elusiva una riorganizzazione societaria con fusione e conseguente svalutazione di una partecipazione estera, recuperando la minusvalenza dedotta ai fini IRES e IRAP; i giudici di merito avevano invece riconosciuto ragioni strategiche e di convenienza economica. La Cassazione precisa che le ragioni extrafiscali devono essere valide e non meramente marginali, ma non necessariamente predominanti o pari al vantaggio fiscale. Ritenuta comprensibile e coerente la valutazione della CTR, la Corte rigetta il ricorso principale dell’Agenzia e dichiara assorbito quello incidentale condizionato della contribuente.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • Operazioni straordinarie
  • Società
N. 2396

Cassazione, sentenza n. 2396 del 31/01/2018

Sentenza n. 2396 del 31/01/2018

La CTR aveva annullato un accertamento IRES e IRAP relativo a un’operazione ritenuta elusiva, perché l’Ufficio non aveva motivato specificamente il rigetto delle giustificazioni presentate dalla contribuente nel contraddittorio preventivo. La Cassazione conferma che il procedimento antielusivo impone, a pena di nullità, un effettivo esame di tali chiarimenti: il semplice rinvio al processo verbale, accompagnato dall’affermazione che le deduzioni non apportano novità, è una clausola di stile se manca un confronto anche sintetico con le ragioni offerte. Il ricorso dell’Agenzia viene pertanto rigettato.

N. 2395

Cassazione, sentenza n. 2395 del 31/01/2018

Sentenza n. 2395 del 31/01/2018

Dopo un precedente annullamento con rinvio, la società impugnava nuovamente la decisione che aveva confermato accertamenti IRES, IRAP e IRPEG, sanzioni e una cartella, originati da documenti relativi a contratti che l’Ufficio riteneva simulati. La Cassazione rileva che il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti sostanziali, le contestazioni e le difese, né formulava motivi specificamente riconducibili alle ipotesi di impugnazione previste, risultando carente anche quanto alla rilevanza dei documenti e delle singole doglianze. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza riesame del merito della pretesa tributaria.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Accertamento fiscale
N. 2239

Cassazione, sentenza n. 2239 del 30/01/2018

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Elusione fiscale - Avviso di accertamento ex art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Considerazione dei chiarimenti resi dal contribuente in sede di contraddittorio - Necessità - Possibilità di rinvio alle giustificazioni fornite in sede di verifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L’Agenzia aveva recuperato una minusvalenza, ritenendo elusiva un’operazione di acquisizione e fusione; la CTR aveva annullato l’accertamento perché privo di specifica motivazione sulle giustificazioni rese dalla contribuente nel contraddittorio. La Cassazione ha confermato che la richiesta di chiarimenti e la successiva valutazione motivata costituiscono passaggi autonomi e obbligatori: il semplice rinvio al processo verbale, senza descrizione e confronto delle difese, integra una motivazione apparente. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato, restando assorbita la censura sul merito dell’operazione.

N. 2192

Cassazione, ordinanza n. 2192 del 30/01/2018

Accertamento delle imposte - Attività istruttoria - Presunzione ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Versamenti da parte del lavoratore autonomo o professionista su conto corrente bancario - Inapplicabilità - Esclusione.

Un professionista contestava l’accertamento per IRPEF, IRAP e IVA fondato anche su versamenti bancari non giustificati, lamentando l’assenza di contraddittorio preventivo e del presupposto dell’autonoma organizzazione. La Corte ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio per IRPEF e IRAP e, quanto all’IVA, ha rilevato l’insufficiente indicazione delle difese pretermesse; ha inoltre confermato che per i lavoratori autonomi resta operante la presunzione sui versamenti, non sui prelevamenti. Ha però accolto la censura IRAP, cassando con rinvio per verificare concretamente organizzazione, beni e personale.

  • Accertamento fiscale
  • IRAP
  • IVA
  • IRPEF
  • Professionisti
  • Processo tributario

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