Cassazione, sentenza n. 2394 del 31/01/2018
Sentenza n. 2394 del 31/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2394
- Data
- 31/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio di rinvio relativo ad accertamenti IRES, IRAP e IRPEG e alla conseguente cartella, la CTR aveva annullato soltanto gli addebiti per interessi e compensi di riscossione, confermando il resto della pretesa. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale perché privo di un’esposizione sufficiente dei fatti e di motivi specifici e autosufficienti; dichiara inammissibile anche il ricorso incidentale dell’agente della riscossione, che non censurava la reale motivazione della CTR né riportava i passaggi della cartella ritenuti decisivi. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società contribuente XXXX SRL ricorre per la cassazione della sentenza n. 921/19/16, emessa dalla CTR del Veneto il 13.07.2016 e non notificata, in sede di rinvio a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla sentenza della Cassazione n. 24024/2015.
La Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di riscossione SPA (incorporante Equitalia Nord SPA) replicano con separati controricorsi; quello di Equitalia è accompagnato da ricorso incidentale su tre motivi.
2. La controversia concerne avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IRPEG per gli anni dal 2004 al 2008 ed una conseguente cartella di pagamento.
L'attività accertativa aveva preso origine dall'arresto di un notaio svizzero nel cui computer erano stati rinvenuti files relativi anche alla società contribuente in ordine alla sottoscrizione di contratti stipulati dalla contribuente con una controparte estera e volti a tenerla indenne da perdite causate "… da fattori esogeni alla gestione aziendale e/o nella azione colpevole di alcuno dei dirigenti", contratti ritenuti simulati dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale buona parte (85%) delle somme pagate alla controparte assuntrice il rischio-perdite era tornata nella disponibilità del legale rappresentante della società contribuente.
3. La Cassazione con la sent. n. 24024/2015, aveva accolto il ricorso della contribuente, cassando con rinvio.
Nell'esaminare il ricorso aveva ravvisato la fondatezza: 1) della doglianza attinente al difetto di motivazione della sentenza impugnata, perchè apodittica ed apparente, sul punto relativo al principio di trasparenza sul calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione; 2) della doglianza attinente al difetto di motivazione della sentenza impugnata, perchè apodittica, sul punto relativo alla sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento in merito alla ricostruzione del reddito ed al computo delle sanzioni; 3) della doglianza attinente al difetto motivazionale della sentenza con riferimento a "quanto affermato dal giudice di merito in ordine alla ricostruzione, sotto vari aspetti e con riferimento alle diverse eccezioni sollevate dalla società contribuente della fattispecie esaminata in giudizio" (fol. 4 sent. Cassazione) sulla considerazione che la CTR aveva sostanzialmente ravvisato un abuso del diritto, in maniera astratta ed in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis.
4. La CTR in sede di rinvio ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla contribuente, annullando gli addebiti della cartella n. (XXXXX) relativi ad interessi e compensi di riscossione, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, previa integrazione della motivazione, con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Motivi della decisione
1.1. Il ricorso principale, come eccepito dalla controricorrente Agenzia delle entrate ed Equitalia, va dichiarato inammissibile.
1.2. Osserva la Corte che il ricorso è carente sotto il profilo della esposizione dei fatti, alla luce del dettato dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che vengono ripercorsi esclusivamente i passaggi processuali che si sono susseguiti tra primo e secondo grado, cassazione e giudizio di rinvio, senza alcun riferimento neppure sommario – ai fatti che hanno originato la controversia ed alle questioni dedotte in giudizio (fol. 2-7 del ricorso principale).
In particolare: la menzione degli avvisi di accertamento e della cartella impugnata è priva di riferimenti al contento specifico degli stessi; manca del tutto l'esposizione dei motivi di impugnazione svolti in primo grado e delle contestazioni sollevate avverso l'attività amministrativa, nonchè delle ragioni svolte dalle controparti; di conseguenza, il richiamo a quanto dedotto in prime cure, utilizzato per illustrare il contenuto del ricorso d'appello, appare tautologico ed assertivo posto che nulla, nelle pagine precedenti, è stato esposto e/o riprodotto in merito; anche la trascrizione delle conclusioni del ricorso in appello non assolve ad alcuna reale funzione, posto che dal contesto del ricorso non è possibile capire sulla scorta di quali concrete deduzioni e contestazioni sia stata invocata la pronuncia di nullità e/o di annullamento del pvc, degli avvisi di accertamento e della cartella; lo stesso discorso vale per gli atti del ricorso per cassazione e del giudizio in riassunzione e per le difese delle controparti, nemmeno esposte sommariamente.
Orbene, poichè "Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale" (Cass. nn. 16103/2016, 24291/2016), ne consegue la evidente inammissibilità del ricorso che, come nel caso in esame, non soddisfi tale requisito.
1.3.1. Il ricorso risulta inammissibile anche per quanto attiene all'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione, alla luce dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).
Invero, l'esposizione della parte "Diritto" (fol. 7-20 del ricorso) non è articolata per motivi (v. Cass. n. 2312/2003), ma su cinque punti, nessuno dei quali è accompagnato dalla formale riconduzione ad uno degli archetipi dei motivi di ricorso, enunciati all'art. 360 c.p.c..
1.3.2. Nello specifico, inoltre:
– al punto 1) è dichiarata una acquiescenza alla statuizione favorevole alla ricorrente;
– al punto 2) è formulata, una doglianza che in via interpretativa appare riconducibile ad una insufficienza motivazionale in ordine alla statuizione conseguente al rinvio operato dalla Cassazione con riferimento "alla carenza di motivazione della sentenza cassata in relazione alla valutazione della sufficienza delle motivazioni degli avvisi di accertamento": si sostiene che sarebbe rimasta invariata la lacunosità che aveva condotto alla cassazione della precedente sentenza;
– al punto 3) è formulata una doglianza che in via interpretativa appare riconducibile ad una insufficienza motivazionale in ordine alla statuizione conseguente al rinvio operato dalla Cassazione con riferimento alla "carenza di motivazione della sentenza cassata in relazione alla ricostruzione, sotto vari aspetti e con riferimento alle eccezioni sollevate dalla società contribuente, della fattispecie esaminata in giudizio": si sostiene che sarebbe rimasta invariata la lacunosità che aveva condotto alla cassazione della precedente sentenza;
– al punto 4) è formulata una denuncia circa la statuizione del giudice di appello di compensazione delle spese delle due fasi di giudizio;
– al punto 5) si prospetta il grave danno che conseguirebbe alla messa in esecuzione della sentenza.
1.3.3. Tanto premesso si osserva che nelle considerazioni di cui ai punti 1) e 5) non è ravvisabile alcuna censura ex art. 360 c.p.c..
1.3.4. Quanto alle argomentazioni sub 2) e 3), riconducibili a vizi motivazionali, appare opportuno premettere che questa Corte ha già avuto modo di affermare che – nel caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge – il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d'indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati" (Cass. nn. 12102/2014, 16660/2017).
Ne consegue che la successiva denuncia in sede di legittimità non può limitarsi a riproporre il contenuto della decisione di cassazione che ha disposto il rinvio, ma deve in concreto illustrare gli elementi ed i fatti che, a suo dire, non sarebbero stati adeguatamente valutati.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente svolge le sue difese in maniera aspecifica ed assertiva, sostanzialmente riproducendo la sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio, con assoluta carenza sul piano dell'autosufficienza poichè non risultano trascritti, nemmeno per stralcio, nè gli atti amministrativi – a dire della ricorrente carenti sul piano motivazionale, nè le concrete eccezioni sollevate della contribuente; non è nemmeno esposta la loro rilevanza e decisività.
Tutto ciò comporta direttamente l'inammissibilità delle questioni sub punti 2) e 3).
1.3.5. La denuncia di cui al punto 4 è inammissibile giacchè presuppone un fatto, e cioè la circostanza che la società "non è affatto risultata soccombente stante l'accoglimento parziale della domanda.." (fol. 17 del ricorso), che in modo equivoco ed errato parifica la soccombenza parziale alla vittoria in giudizio, trascurando che, invece, nel caso in esame ricorreva una soccombenza parziale dinanzi al giudice del rinvio.
2.1. Con il ricorso incidentale Equitalia Servizi di riscossione SPA (incorporante Equitalia Nord SPA) ha denunciato: 1) con il primo motivo, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), con riferimento alla statuizione con la quale la CTR ha annullato gli addebiti per interessi e compensi alla riscossione inclusi nella cartella; 2) con il secondo motivo, la stessa questione proponendola come denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere, la CTR, ritenuta illegittima la cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi alla riscossione, sostenendo che negli avvisi di accertamento che avevano preceduto la cartella erano state già fornite esaurienti informazioni.
2.2. I tre motivi del ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili.
Invero, la ricorrente incidentale non coglie la ratio decidendi espressa dalla CTR, ravvisabile nel mancato assolvimento da parte del Concessionario alla riscossione del suo onere di rendere trasparenti le modalità ed i criteri di calcolo di quanto richiestole.
Inoltre, tutti i motivi appaiono carenti sul piano dell'autosufficienza poichè, pur assumendo di avere correttamente informato la controparte, non riportano – nemmeno per stralcio – i passaggi della cartella da cui ciò dovrebbe potersi desumere.
3.1. In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate stante la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni.
Si dà atto, – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente società e della ricorrente incidentale Equitalia Servizi di riscossione SPA (incorporante Equitalia Nord SPA), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente società e della ricorrente incidentale Equitalia Servizi di riscossione SPA (incorporante Equitalia Nord SPA), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2018
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