Cassazione, sentenza n. 2395 del 31/01/2018

Sentenza n. 2395 del 31/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2395
Data
31/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo un precedente annullamento con rinvio, la società impugnava nuovamente la decisione che aveva confermato accertamenti IRES, IRAP e IRPEG, sanzioni e una cartella, originati da documenti relativi a contratti che l’Ufficio riteneva simulati. La Cassazione rileva che il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti sostanziali, le contestazioni e le difese, né formulava motivi specificamente riconducibili alle ipotesi di impugnazione previste, risultando carente anche quanto alla rilevanza dei documenti e delle singole doglianze. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, senza riesame del merito della pretesa tributaria.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società contribuente XXXX SRL ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, emessa dalla CTR del Veneto, in sede di rinvio a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla sentenza della Cassazione n. 7056/2014.

La Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di riscossione SPA (incorporante Equitalia Nord SPA) replicano con separati controricorsi.

2. La controversia concerne avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IRPEG per gli anni dal 2003 al 2008 ed una cartella di pagamento emessa in relazione all'avviso di accertamento per l'anno 2003, con irrogazione delle relative sanzioni.

L'attività accertativa aveva preso origine dall'arresto di un notaio svizzero nel cui computer erano stati rinvenuti files relativi anche alla società contribuente in ordine alla sottoscrizione di contratti di cointeressenza e partecipazione predisposti al supposto fine di contabilizzare formalmente costi per la riduzione degli utili da sottoporre a tassazione, contratti ritenuti simulati dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale buona parte delle somme pagate alla controparte era tornata nella disponibilità del legale rappresentante della società contribuente.

3. La Cassazione con la sent. n. 7056/2014, aveva accolto il ricorso della contribuente e rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia, cassando con rinvio.

Nell'esaminare il ricorso principale aveva ravvisato la fondatezza: 1) della doglianza attinente al difetto di motivazione della sentenza impugnata, perchè apodittica ed apparente, sul punto relativo al principio di trasparenza sul calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione; 2) della doglianza attinente al difetto di motivazione della sentenza impugnata, perchè apodittica, sul punto relativo alla sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento in merito alla ricostruzione del reddito ed al computo delle sanzioni; 3) della doglianza attinente al difetto motivazionale della sentenza con riferimento a "quanto affermato dal giudice di merito in ordine alla ricostruzione, sotto vari aspetti e con riferimento alle diverse eccezioni sollevate dalla società contribuente della fattispecie esaminata in giudizio" (fol. 7 sent. Cass.) – segnatamente, l'eccezione di inutilizzabilità ed inopponibilità, nei confronti della società ricorrente, degli atti e dei documenti rinvenuti presso il notaio svizzero dalla G. di F.; l'eccezione di determinazione dell'incidenza delle operazioni di cointeressenza relativa ai ricavi totali nel corso dell'esercizio ed ai costi evidenziati nel periodo in contestazione; l'eccezione concernente la incomprensibilità della metodologia di calcolo ed il criterio utilizzato dagli accertatori per la determinazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni; l'eccezione di prescrizione per gli anni di imposta 2003 e 2004 -.

La Corte aveva altresì ravvisato un difetto motivazionale della sentenza impugnata laddove non forniva una congrua e convincente spiegazione della ricostruzione della fattispecie, da un lato sminuendo la circostanza che mancava la prova dei pagamenti delle cedole su conti correnti cifrati ricondotti agli amministratori della società contribuente, dall'altro collocandola d'ufficio nel generale quadro dell'abuso del diritto, senza che l'Ufficio avesse dato prova – come suo onere – del disegno elusivo, nonchè delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale.

4. La CTR in sede di rinvio ha rigettato l'appello proposto dalla contribuente, confermando la sentenza di primo grado, previa integrazione della motivazione, con compensazione integrale delle spese per tutti i gradi di giudizio.

Motivi della decisione

1.1. Il ricorso, come eccepito dalle controricorrenti Agenzia delle entrate ed Equitalia, va dichiarato inammissibile.

1.2. Osserva la Corte che il ricorso è carente sotto il profilo della esposizione dei fatti, alla luce del dettato dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che vengono ripercorsi esclusivamente i passaggi processuali che si sono susseguiti tra primo e secondo grado, cassazione e giudizio di rinvio, senza alcun riferimento – neppure sommario – ai fatti che hanno originato la controversia ed alle questioni dedotte in giudizio (fol. 2-10 del ricorso).

In particolare: la menzione degli avvisi di accertamento e della cartella impugnata è priva di riferimenti al contento specifico degli stessi; manca del tutto l'esposizione dei motivi di impugnazione svolti in primo grado e delle contestazioni sollevate avverso l'attività amministrativa, nonchè delle ragioni svolte dalle controparti; di conseguenza, il richiamo a quanto dedotto in prime cure, utilizzato per illustrare il contenuto del ricorso d'appello, appare tautologico ed assertivo posto che nulla, nelle pagine precedenti, è stato esposto e/o riprodotto in merito; anche la trascrizione delle conclusioni del ricorso in appello non assolve ad alcuna reale funzione, posto che dal contesto del ricorso non è possibile capire sulla scorta di quali concrete deduzioni e contestazioni sia stata invocata la pronuncia di nullità e/o di annullamento del pvc, degli avvisi di accertamento e della cartella; lo stesso discorso vale per gli atti del ricorso per cassazione e del giudizio in riassunzione e per le difese delle controparti, nemmeno esposte sommariamente.

Orbene, poichè "Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell'atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un'apparenza di motivazione, dì sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell'individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale." (Cass. nn. 16103/2016, 24291/2016), ne consegue la evidente inammissibilità del ricorso che, come nel caso in esame, non soddisfi tale requisito.

1.3.1. Il ricorso risulta inammissibile anche per quanto attiene all'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione, alla luce dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

Invero, l'esposizione della parte "Diritto" (fol. 10-27 del ricorso) non è articolata per motivi (v. Cass. n. 2312/2003), ma su sette punti, nessuno dei quali è accompagnato dalla formale riconduzione ad uno degli archetipi dei motivi di ricorso, enunciati all'art. 360 c.p.c..

1.3.2. Nello specifico, inoltre, al punto 1), in via preliminare, la ricorrente si duole dell'acquisizione del pvc redatto il 29.06.2010 dalla G. di F. disposta dal giudice del rinvio, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR tale pvc non era stato introdotto già in precedenza nel processo (fol. 10/11 del ricorso).

La questione è inammissibile, posto che il presupposto in fatto della doglianza, e cioè la novità della introduzione del pvc nel giudizio, non trova alcun conforto sul piano dell'autosufficienza risultando una mera asserzione – e confligge con quanto accertato in fatto dalla CTR circa la allegazione del pvc agli atti di costituzione in primo grado dell'Ufficio, di guisa che tale statuizione avrebbe dovuto eventualmente essere oggetto di puntuale doglianza motivazionale.

1.3.3. Al punto 2), sempre in via preliminare, la ricorrente si duole anche della dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti in lingua straniera prodotti dalla parte privata nelle memorie difensive di primo grado, perchè non accompagnati da traduzione asseverata (fol. 11/12 del ricorso).

La questione è inammissibile. Pur conoscendo questo Collegio il precedente già affermato dalla Corte, secondo il quale "Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 c.p.c., di cui si può fare a meno allorchè non vi siano contestazioni sul contenuto del documento o sulla traduzione giurata allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, mentre, al di fuori di queste ipotesi, è necessario procedere alla nomina di un traduttore, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera." (Cass. n. 12525/2015), va osservato che la doglianza appare priva dei necessari riferimenti al contenuto dei documenti ed alla loro decisività e rilevanza specifica ai fini probatori nel giudizio: risulta pertanto priva dei requisiti di ammissibilità in ordine alla specificità e decisività della doglianza.

1.3.4. Al punto 3), passando al merito della decisione impugnata, la ricorrente lamenta il mancato assolvimento dell'onere motivazionale da parte del giudice del rinvio circa la ritenuta osservanza in cartella delle disposizioni sul computo degli interessi e dell'aggio.

Anche questa questione è inammissibile. Posto che la CTR (punto 21.3 della sent.) ha dato conto dell'esplicitazione in cartella dei criteri di determinazione delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione con riferimento al D.P.R. n. 112 del 1999, art. 7 e degli interessi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, la ricorrente non ha svolto alcuna contestazione sulla inidoneità di tale esplicitazione, limitandosi a sostenere ancora una volta, esclusivamente l'apoditticità della motivazione ed a contestare l'applicazione del principio ignorantia legit non excusat richiamato dalla CTR, senza assolvere all'onere di specificità del motivo.

1.3.5. Al punto 4) la ricorrente affronta "la questione relativa alla nullità degli avvisi di accertamento de quibus"(fol. 14).

La questione è inammissibile perchè rivolta sostanzialmente alle statuizioni concernenti la cartella di pagamento e gli argomenti svolti non appaiono pertinenti agli avvisi.

La ricorrente introduce anche una censura in merito alla motivazione offerta in sentenza relativamente alla eccezione di nullità della cartella di pagamento per decadenza dei termini di riscossione D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 1, (fol. 15, 17 del ricorso).

Anche questa denuncia è inammissibile perchè non risulta la sua tempestiva introduzione nel giudizio e la stessa Cassazione (nel disporre il rinvio) ha escluso che fosse stata posta nei gradi pregressi una censura in ordine alla supposta decadenza dal potere di riscossione (fol. 5 sent. Cass. n. 7056/2014).

1.3.6. Al punto 5) la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è connotata da motivazione apparente in merito alla motivazione degli avvisi di accertamento.

La questione è inammissibile poichè, posto che la sentenza impugnata esamina puntualmente gli avvisi, soffermandosi sui profili motivazionali ai par. 22.3. e ss. della parte motiva, la ricorrente non illustra in concreto e con la necessaria specificità su quali profili si dovrebbe ravvisare una pronuncia apparente.

1.3.7. Al punto 6) si denuncia la statuizione di utilizzabilità degli atti e dei documenti rinvenuti presso il notaio svizzero, sull'erroneo presupposto che la Cassazione avesse statuito per la loro inutilizzabilità: da ciò discende l'inammissibilità della questione.

Si denuncia altresì la statuizione circa la fondatezza degli avvisi: la denuncia è inammissibile posto che riproduce la sentenza di cassazione, lamentandone il mancato rispetto, ma esamina solo passaggi marginali della sentenza impugnata, laddove la decisione (par. 23.1 e ss) si sofferma dettagliatamente sia nell'esame degli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione, sia su quelli prodotti a difesa dalla contribuente e li valuta puntualmente, di guisa che la doglianza appare del tutto assertiva e non rispondente al dettato dell'art. 366 c.p.c..

1.3.8. Al punto 7) si prospetta il grave danno che conseguirebbe alla messa in esecuzione della sentenza e in tale questione non è ravvisabile alcuna censura ex art. 360 c.p.c..

2.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Si dà atto, – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente società dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 18.000,00=, oltre spese prenotate a debito, a favore dell'Agenzia delle entrate e di Euro 18.000,00=, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente società, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2018

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