Cassazione, sentenza n. 2560 del 02/02/2018

Sentenza n. 2560 del 02/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2560
Data
02/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’ammissibilità del ricorso contro una cartella per contributi di bonifica, dichiarato tardivo nei due gradi di merito perché il termine per la costituzione era stato calcolato dalla spedizione postale dell’atto. La Cassazione afferma che, quando il ricorso è notificato per posta, i trenta giorni per il deposito presso la segreteria tributaria decorrono dalla ricezione da parte del destinatario, mentre la spedizione rileva soltanto per la tempestività della notifica. Ritenuta tempestiva la costituzione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia alla CTR della Calabria.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. M.G. impugnava la cartella di pagamento con cui G. s.p.a., per conto del Consorzio di Bonifica XXXX, aveva chiesto il pagamento di Euro 3.464,84 per contributo di bonifica e miglioramento fondiario relativi agli anni 2003 e 2004. La commissione tributaria provinciale di Cosenza dichiarava il ricorso inammissibile in quanto depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, dato che il termine di trenta giorni previsto dalla norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, decorreva dalla spedizione dell'atto a mezzo posta e non dalla ricezione da parte del destinatario della notifica. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale della Calabria lo rigettava confermando la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione la contribuente affidato ad un motivo e nè il Consorzio di Bonifica nè la concessionaria G. s.p.a. si costituivano in giudizio. La Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per il rilevato difetto di notifica del ricorso nei confronti di G. s.p.a.. La ricorrente provvedeva all'incombente nei termini assegnati e la causa ritornava in decisione all'odierna udienza.

2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 22. Sostiene che il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data di ricezione di esso da parte del destinatario. Nel caso di specie il ricorso era stato ricevuto dalla G. s.p.a. e dal Consorzio di Bonifica XXXX in data 21.5.2007 e la ricorrente si era costituita presso la segreteria della commissione provinciale di Cosenza il 20.6.2007.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo del servizio postale, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario. La regola, desumibile dall'art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario (cfr. Cass. SS. UU. nn. 13452/2017, 13453/2017; Cass. nn. 24536/2017; 3432/2017; 12027/2014). Ne consegue che la costituzione in giudizio dell'appellante ed il deposito dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado avvenne tempestivamente, dovendosi calcolare la decorrenza dei termini dalla data di ricevimento dell'atto notificato.

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia Entrate, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018

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