Cassazione, sentenza n. 2561 del 02/02/2018
Sentenza n. 2561 del 02/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2561
- Data
- 02/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva la rettifica del valore finale di terreni venduti e la liquidazione di maggiore INVIM, che i contribuenti ritenevano tardiva e fondata su un’erronea valutazione dell’edificabilità. La Cassazione afferma che, ai fini della decadenza dell’Amministrazione, conta la data di spedizione dell’avviso e che l’edificabilità non richiede un piano particolareggiato, essendo sufficiente l’inserimento nel piano regolatore generale; le contestazioni estimative non potevano trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito. La Corte rigetta quindi il ricorso, confermando la pronuncia regionale.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p. 1. I., M. ed G.A.C. propongono sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 151/14/09 del 12 maggio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento e rettifica con il quale l'agenzia delle entrate aveva rideterminato il valore finale di terreni da essi venduti nel 2001 alla XXXX srl, liquidando conseguentemente una maggiore Invim.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l'amministrazione finanziaria non fosse decaduta dalla pretesa, dal momento che l'avviso in questione doveva ritenersi tempestivamente notificato, in considerazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario; – la rettifica di valore del terreno fosse congrua, anche "in considerazione del fatto che il cespite ricade in zona 03 recupero urbanistico con indice di edificabilità 0,80 mc/mq".
Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate.
I contribuenti hanno depositato – per la precedente udienza del 1 dicembre 2016 poi rinviata ad oggi, su istanza dei medesimi, in pendenza dei termini di definizione della lite D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 – memoria ex art. 378 c.p.c..
p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 477/2002. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso la decadenza dell'amministrazione finanziaria in applicazione di un principio, quello di scissione degli effetti della notificazione, valevole unicamente in ambito processuale e non anche impositivo.
p. 2.2 Il motivo, assistito dal quesito di diritto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. qui applicabile ratione temporis, è destituito di fondamento.
Ciò in base al consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui: "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente; atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (Cass. ord. 22320/14; in termini, Cass. 26053/11, Cass. 15298/08).
p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto sussistente la prova documentale della tempestiva notifica dell'avviso di rettifica impugnato, nonostante che l'avviso di spedizione del medesimo a mezzo del servizio postale fosse stato prodotto unicamente per taluni contribuenti, non per tutti.
p. 3.2 Il motivo deve ritenersi inammissibile, posto che esso mira a far emergere una vera e propria svista nella quale sarebbe incorso il giudice di merito nel ricostruire il compendio probatorio in atti; in particolare, nel riferire l'avviso di spedizione prodotto in giudizio alla posizione di tutti indistintamente i contribuenti, invece che di taluno soltanto. Trattandosi appunto – nella stessa prospettazione di parte – non già di un errore valutativo o di giudizio, bensì di un errore di fatto derivante dalla falsa percezione del contenuto di un documento posto dal giudice, in asserito contrasto con le risultanze processuali, a base del suo ragionamento, ricorrevano i presupposti del vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4), non già del ricorso per cassazione (Cass. nn. 2529/16; 5149/03 ed innumerevoli altre). Conferma di ciò si desume dalla circostanza che la disamina in questa sede di tale errore – nemmeno dedotto dai ricorrenti quale vizio di motivazione, ma unicamente quale violazione di norma processuale comportante nullità della sentenza – implicherebbe necessariamente un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità.
p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2; art. 132 c.p.c., comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale reso una motivazione contraddittoria e fuorviata dall'erroneo convincimento che la rettifica di cui all'avviso impugnato avesse riguardato il valore iniziale del compendio immobiliare, invece che quello finale.
p. 4.2 Il motivo non può trovare accoglimento.
Va in primo luogo osservato che esso è stato formulato in relazione ad un asserito vizio comportante nullità della sentenza per difetto di contenuto essenziale; là dove i profili di contraddittorietà e di erronea ricostruzione della fattispecie – in concreto e non in astratto – avrebbero, se mai, comportato la configurabilità di un vizio non di violazione di legge, bensì motivazionale in senso stretto, come tale deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (non nn. 3 o 4)).
In ogni caso, è dirimente rilevare come la sentenza impugnata, ancorchè facente erroneo richiamo – nella parte narrativa dello svolgimento del giudizio – alla rettifica del valore iniziale del compendio, ha poi fatto univoco e ripetuto riferimento -/nella parte esplicativa della decisione adottata – ai valori accertati dall'ufficio.
E ciò mediante richiamo e vaglio critico di risultanze processuali (in primo luogo, la "dettagliata stima UTE" allegata all'avviso) invece concernenti pacificamente il valore finale del terreno. Il che è riconosciuto anche dai contribuenti, là dove riferiscono de plano come la stima dell'agenzia del territorio, presa a riferimento dalla commissione tributaria regionale, contenesse "unicamente la valutazione dei cespiti al 10 settembre 2001 ed al 31 dicembre 1992" (memoria cit.).
Orbene, nel riferire il proprio giudizio di congruità al valore accertato dall'ufficio mediante la suddetta relazione tecnica, il giudice di merito ha evidentemente preso in esame proprio la rettifica del valore finale così individuato dall'amministrazione finanziaria alla data ultima di rilevanza Invim (31 dicembre 1992).
Il critico recepimento della perizia UTE in questione e degli altri elementi di convincimento esposti in sentenza (eccessiva esiguità ed inverosimiglianza dei valori dichiarati dai contribuenti; stima attribuibile ad immobili similari; destinazione urbanistica ed indice di edificabilità) depongono, in definitiva, per attribuire al richiamo in sentenza alla rettifica del valore iniziale la natura di mero refuso, del tutto privo di reale incidenza decisoria.
In definitiva, risulta dalla sentenza che il giudice di merito abbia correttamente formato il proprio convincimento di congruità con riguardo al valore peritale adottato dall'amministrazione finanziaria, a sua volta individuabile in quello (finale) rettificato al 31 dicembre 1992 (come anche risultante dal prospetto riepilogativo della rettifica esposto dai contribuenti in ricorso); non, dunque, alla data di acquisizione dei terreni, e nemmeno a quella della loro cessione (24 settembre 2001).
p. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vizio motivazionale concernente la stima del compendio immobiliare.
Con il settimo motivo di ricorso si deduce, nella stessa ottica di carenza motivazionale, l'incongruenza rappresentata dal fatto che la commissione tributaria regionale – emettendo, unitamente a quella qui impugnata, altre due sentenze identiche perchè concernenti vendite distinte ma contestuali a quella qui dedotta avrebbe in realtà deciso alla stessa maniera fattispecie ispirate a criteri estimativi differenti.
p. 5.2 I motivi in questione, suscettibili di trattazione unitaria per l'identica sorte che li connota, sono inammissibili perchè privi del necessario quesito di fatto, ovvero momento di sintesi, prescritto dall'art. 366 bis cit..
Va in proposito ribadito che: "in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente" (Cass. 5858/13; v. anche SSUU 21672/13 ed altre).
Oltre a ciò, va comunque considerato come tali censure mirino a suscitare, nella presente sede di legittimità, un sindacato di natura fattuale ed estimativa; attività per sua natura riservata alla delibazione discrezionale del giudice di merito.
Nè, sotto altro profilo, potrebbe darsi qui ingresso ad una sorta di valutazione decisionale comparativa; perchè non intrinseca alla sentenza oggetto di impugnazione, ma estesa alla cognizione di sentenze differenti.
p. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, comma 7, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo di causa. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di vagliare adeguatamente, anche a mezzo della richiesta consulenza tecnica d'ufficio, l'unico valore rilevante ai fini Invim; appunto individuabile in quello attestato al 31 dicembre 1992.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione altresì dell'art. 116 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2; nonchè vizio motivazionale. Per avere la commissione tributaria regionale basato il proprio erroneo ragionamento sul carattere di edificabilità rivestito dal terreno in oggetto alla data della sua cessione (settembre 2001), non già alla data rilevante ai fini Invim del 31 dicembre 1992 (allorquando, si sostiene, tale carattere non sussisteva).
p. 6.2 Nemmeno questi motivi possono trovare accoglimento.
Da un lato essi deducono, anche in tal caso, l'asserito errore nel quale il giudice di merito sarebbe incorso nella ricostruzione della fattispecie concreta; segnatamente, nell'individuare una determinata caratteristica del compendio trasferito (la sua edificabilità) suscettibile di apprezzamento estimativo perchè incidente sul valore venale. Senonchè, si verte nuovamente della deduzione di un travisamento del fatto necessitante – una volta dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – della formulazione (secondo quanto già indicato) di uno specifico momento di sintesi ex art. 366 bis cit., nella specie del tutto inesistente.
Dall'altro, essi individuano l'asserito errore nell'avere il giudice di merito omesso di considerare che, alla data del 31 dicembre 1992, il compendio non poteva ritenersi edificabile perchè non ricadente in zona urbanistica dotata "di piano particolareggiato o altro strumento attuativo equivalente" (così il quesito di diritto formulato con riguardo alle censure di violazione normativa). Con ciò tralasciando di considerare (Cass. SSUU 25506/06; da ultimo, Cass. 12308/17) che il carattere di edificabilità del terreno non dipendeva da tale dotazione, ma dall'inserimento del medesimo nel piano regolatore generale (dunque, pur in difetto di già deliberati piani particolareggiati o strumenti attuativi). E ciò sul presupposto che il solo "inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile" (SSUU cit.).
Con la conseguenza che le censure non colgono l'esatta ratio decidendi adottata dal giudice di merito; tralasciando esse di considerare che l'inesistenza di tali strumenti (quand'anche effettivamente desumibile pure dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Roma con riguardo all'anno 1992) non escludeva di per sè la valutabilità dei terreni in termini di aree edificabili, ponendosi unicamente il problema di quantificare l'effettiva incidenza di tale stato sul valore venale dei medesimi. Aspetto, quest'ultimo, che risulta essere stato tuttavia motivatamente affrontato dal giudice di appello, con affermazioni di ordine fattuale (essenzialmente riferite alla ritenuta attendibilità della stima UTE in atti) qui non sindacabili.
P.Q.M.
La Corte, – rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.300,00; oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 10 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2018
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