Cassazione, ordinanza n. 4758 del 28/02/2018
Ordinanza n. 4758 del 28/02/2018
La società contestava un accertamento IVA, IRES e IRAP fondato sull’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo l’inapplicabilità del raddoppio dei termini. La Cassazione conferma che, per gli avvisi già notificati relativi a periodi anteriori, i termini per imposte dirette e IVA si estendono in presenza di seri indizi di reato, anche senza denuncia tempestiva; il raddoppio non opera invece per l’IRAP, cui non sono collegate sanzioni penali. Respinta la censura sulla motivazione, la Corte cassa senza rinvio limitatamente all’IRAP e accoglie, entro tale limite, il ricorso originario.
- Accertamento fiscale
- IVA
- IRES
- IRAP
- Processo tributario

