Cassazione, sentenza n. 4601 del 28/02/2018
Sentenza n. 4601 del 28/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4601
- Data
- 28/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguarda la TARSU dovuta per uno stabilimento balneare e interessa decadenza dall’accertamento, motivazione dell’atto, tassabilità dell’arenile e riduzione per uso stagionale. La Cassazione rileva che non era stata provata una dichiarazione anteriore al 2003, sicché risultava applicabile il termine previsto per l’omessa denuncia; esclude inoltre l’obbligo di allegare la delibera tariffaria e considera non riesaminabili le questioni fattuali sulla produzione di rifiuti e sul periodo di apertura, constatando che la CTR aveva accertato l’applicazione della tariffa ridotta. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società XXXX s.a.s. impugnava l'avviso di liquidazione con il quale il comune di Termoli aveva recuperato la Tarsu per gli anni dal 2003 al 2006 dovuta per l'occupazione dell'arenile marittimo a mezzo di uno stabilimento balneare. La commissione tributaria provinciale di Campobasso rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Molise.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a quattro motivi. Il Comune di Termoli si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71. Sostiene che l'avviso di liquidazione era stato notificato il 28 dicembre 2006, oltre il termine triennale previsto dall'articolo 71 cit. poichè essa ricorrente aveva presentato la denuncia Tarsu in epoca precedente all'anno 2003 e ricorreva, dunque, la fattispecie della denuncia infedele sicchè l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il triennio.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, derivante dalla nullità dell'avviso di accertamento. Sostiene che la CTR ha errato laddove ha rigettato la censura afferente il difetto di motivazione dell'atto impositivo impugnato derivante dalla omessa allegazione delle delibere comunali approvative delle aliquote Tarsu.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che dovessero essere assoggettate ad imposizione Tarsu anche le aree scoperte poichè il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, deve essere interpretato nel senso che, se vi sono dei beni sottoponibili al tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, questi vanno identificati nei locali adibiti a stabilimento e ciò comporta che vadano escluse le superfici scoperte accessorie.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 3, in quanto la CTR non ha considerato che la norma prevede una riduzione della tariffa per le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, per il che avrebbe dovuto essere applicata la tariffa giornaliera così come disposto dall'art. 13 del regolamento comunale in riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 77. Ne conseguiva che era ingiusta la tassazione calcolata sull'intero anno solare poichè avrebbe dovuto essere commisurata al solo periodo di effettivo utilizzo dell'arenile quale stabilimento balneare.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente osserva la Corte che la causa, già trattata all'udienza del 5 luglio 2016, è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire alla parte ricorrente, che ne aveva fatto richiesta, di produrre documentazione a riprova delle circostanze che avrebbero dovuto indurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Poichè non risulta essere stato prodotto alcun documento e all'udienza odierna le parti non si sono presentate, non vi sono ragioni ostative all'esame dei motivi di ricorso.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la CTR, con accertamento in fatto incensurabile in questo giudizio se non sotto il profilo del difetto di motivazione, ha rilevato che la contribuente non ha fornito la prova che la dichiarazione accertata come inveritiera era stata presentata in epoca antecedente al 2003. Ne deriva che, essendo stato accertato che per l'anno 2003 la dichiarazione era stata omessa, l'avviso di accertamento avrebbe potuto essere emesso entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, seconda parte.
3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto esso è privo del requisito dell'autosufficienza sancito dall'art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente censurato la sentenza della commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione dell'avviso di rettifica senza riportarne testualmente i passi che si sono assunti erroneamente interpretati o pretermessi. Ciò facendo la ricorrente non ha consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che il predetto avviso non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013). Peraltro il motivo sarebbe comunque infondato, dovendosi considerare che non vi era l'obbligo di allegare all'atto impositivo la delibera di che trattasi poichè, quale atto amministrativo a contenuto generale, non è soggetta all'obbligo di allegazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, al fine di soddisfare i requisiti della sufficiente motivazione dell'atto impositivo (ex multis, Cass. n. 22254 del 03/11/2016).
4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, come rilevato in relazione al secondo motivo, la ricorrente non ha trascritto nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo. Peraltro mette conto considerare che l'asserita improduttività di rifiuti dell'arenile costituisce oggetto di un accertamento in fatto che avrebbe potuto essere censurato solamente come vizio motivazionale.
5. Il quarto motivo è infondato in quanto la CTR ha accertato che dall'allegato A emergeva che vi era stata applicazione della tariffa ridotta. Peraltro la questione sottesa al motivo implica l'accertamento in fatto relativo al tempo dell'effettiva apertura dello stabilimento balneare che è precluso a questa Corte.
6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente a rifondere al Comune di Termoli le spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018
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