Cassazione, sentenza n. 4599 del 28/02/2018
Sentenza n. 4599 del 28/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4599
- Data
- 28/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento provinciale riguardava una discarica di rifiuti speciali, riconosciuta dalla CTR sulla base di un sopralluogo, mentre il contribuente richiamava gli elementi emersi in un processo penale concluso con assoluzione. La Cassazione precisa che la sentenza penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice tributario, ma costituisce un elemento di prova da valutare insieme alle altre risultanze, comprese le presunzioni ammesse nel processo fiscale. Poiché la CTR non aveva esaminato gli elementi desumibili dalla pronuncia assolutoria, la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia alla CTR in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. M.O. impugnava l'avviso di accertamento di imposta e di irrogazione di sanzioni notificato dalla provincia di Ragusa per l'anno 1998 sul presupposto della realizzazione di una discarica di rifiuti speciali provenienti da attività di scavo, sbancamento e demolizione. La commissione tributaria provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso. Proponeva appello la provincia di Ragusa e la commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, lo accoglieva sul rilievo che il materiale rinvenuto sul terreno di proprietà del contribuente costituiva rifiuto speciale secondo il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. La provincia di Ragusa non si è costituita in giudizio.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7. Sostiene che la CTR ha rilevato che, sulla base del sopralluogo dell'11 maggio 1998, l'area di cui si tratta era adibita a discarica di inerti, incustodita e di considerevoli dimensioni, con materiale proveniente da demolizioni e scavi ma non ha tenuto conto che dagli accertamenti eseguiti dall'autorità comunale e dall'istruttoria effettuata nel processo penale per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 50, comma 2, (inottemperanza all'ordine di rimozione del materiale e ripristino dello stato dei luoghi), conclusosi con sentenza di assoluzione per sussistenza del fatto, emergeva che non si trattava di discarica di rifiuti speciali poichè il materiale depositato era calcare misto a terra, come tale non ricompreso nella disciplina dettata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3, lett. b.
3. Con il secondo motivo deduce erroneità ed illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto trattarsi di discarica di rifiuti speciali senza dare conto degli esiti dell'istruttoria penale conclusasi con sentenza assolutoria, da cui emergeva che l'area di cui trattasi non costituiva discarica nè si poteva definire luogo di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che entrambi í motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni. Essi sono fondati. Occorre premettere che nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l'accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva. Ciò in quanto non può essere riconosciuta alcuna automatica autorità di cosa giudicata alla sentenza penale irrevocabile, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass. n. 2938 del 13/02/2015; Cass. 16262 del 28/06/2017). Ciò premesso, la CTR ha ritenuto la legittimità del provvedimento impositivo notificato dalla Provincia di Ragusa in quanto basato sul sopralluogo dell'11 maggio 1998, da cui emergeva la realizzazione di una discarica a cielo aperto di rifiuti speciali provenienti dall'attività di demolizione e scavi, ma non ha dato conto degli elementi di prova desumibili dalla sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Modica nel 2003 e menzionata nella parte narrativa della sentenza incorrendo, così, nel denunciato vizio motivazionale.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018
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