Cassazione, sentenza n. 4598 del 28/02/2018

Sentenza n. 4598 del 28/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
4598
Data
28/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella emessa per recuperare spese processuali già liquidate, contestata per la firma del ruolo, l’indicazione del giudice competente, le modalità di notificazione, la mancata sottoscrizione e la liquidazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto regolare l’operato del responsabile comunale, valida la notifica postale provata dall’avviso di ricevimento e ammissibile, per l’atto informatico vincolato, l’indicazione del responsabile in luogo della firma autografa. Ha inoltre confermato la liquidazione d’ufficio delle spese e dichiarato inammissibile l’ultima censura per difetto di autosufficienza, rigettando integralmente il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società XXXX s.r.l. impugnava la cartella esattoriale notificata da Riscossione Uno S.p.A. per conto del Comune di Ciriè concernente l'ammontare delle spese legali dovute in esecuzione di sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione. La commissione tributaria provinciale di Torino respingeva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Piemonte.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a otto motivi. Resiste con controricorso il Comune di Ciriè. Equitalia Nomos s.p.a. non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che ha errato la CTR nel ritenere che il ruolo era stato regolarmente firmato dal responsabile dell'area economico finanziaria. Ciò in quanto, a fronte della contestazione della sottoscrizione apposta da un soggetto privo della qualifica dirigenziale, il Comune avrebbe dovuto depositare il provvedimento sindacale previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, commi 2 e 3, in mancanza del quale il ruolo era da ritenersi illegittimo per l'avvenuta sottoscrizione da parte di un soggetto che non aveva la qualifica di dirigente.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto la CTR ha errato nell'affermare che l'erronea indicazione nell'atto impositivo dell'organo cui ricorrere costituisse irregolarità sanata dalla rituale proposizione del ricorso dinanzi al giudice competente.

5. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo deduce violazione di legge sostenendo che la CTR ha erroneamente affermato che la cartella era stata correttamente notificata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Ciò in quanto mancava l'indicazione del soggetto notificatore, la sottoscrizione del medesimo e la compilazione della relata di notifica.

6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale in quanto priva della sottoscrizione.

7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge in quanto il collegio di prime cure aveva condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali benchè il concessionario della riscossione non avesse richiesto la rifusione delle stesse e la CTR erroneamente ha ritenuto che le spese dovevano essere liquidate d'ufficio anche in mancanza della domanda di parte.

8. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge in quanto il giudice di primo grado aveva liquidato gli onorari nella misura massima ed aveva altresì liquidato i diritti pur in mancanza di deposito di nota spese. La CTR erroneamente ha confermato la decisione sul presupposto che gli errori denunciati non erano dimostrati dall'appellante il quale aveva fatto riferimento a tabelle non precisamente indicate e comunque non prodotte in giudizio e quindi non verificabili.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto la CTR ha accertato che il ruolo era stato firmato dal responsabile dell'area economico finanziaria, titolare di posizione organizzativa del comune di Ciriè, ente privo di dirigenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109, secondo cui, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, che presuppongono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti aventi efficacia esterna, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Sostiene la ricorrente che sarebbe stato onere dell'ente impositore depositare la delibera sindacale di conferimento delle funzioni. Ora, nessuna disposizione prevede espressamente che la delibera sindacale di attribuzione delle funzioni sia menzionata ed individuata negli atti impositivi e, pertanto, nella specie deve ritenersi operante (in mancanza di espressa disposizione in contrario) la presunzione (iuris tantum) che l'esercizio della potestà impositiva sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge, restando così a carico del destinatario del provvedimento l'onere di dedurre e provare, in sede di opposizione, l'insussistenza delle condizioni previste per il legittimo esercizio della potestà impositiva e, pertanto, non la mancata menzione ed indicazione della delibera nell'avviso opposto, bensì l'insussistenza o illegittimità della Delib. medesima, dovendosi peraltro considerare che le delibere o i regolamenti comunali devono in ogni caso ritenersi giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. n. 12302 del 17/05/2017; Cass. n. 14094 del 11/06/2010, Cass. n. 10605 del 26/10/1998).

2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero la mancata o erronea indicazione nell'atto impositivo dell'organo a cui proporre ricorso non determina alcun pregiudizio per la difesa del contribuente, in quanto si tratta di indicazione che, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, non è prevista a pena di nullità ed, in ogni caso, non ha determinato alcun pregiudizio al diritto di difesa della contribuente che ha correttamente indirizzato il ricorso alla commissione tributaria territorialmente competente.

3. Il terzo, quarto e quinto motivo sono infondati. Invero nel caso di notifica mediante invio di raccomandata, la relata di notifica non è prevista poichè, in tal caso, la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016; Cass. n. 16949 del 24/07/2014). Ciò in quanto la mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 3, comporta non l'inesistenza ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata integra un semplice vizio che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse (Cass. n. 9493 del 22/04/2009; Cass. n. 12010 del 22/05/2006; Cass., Sez. U, n. 7821 del 19/07/1995). Per mera completezza mette conto evidenziare che sussiste un solo precedente in senso difforme secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 3, comporta – non l'irregolarità – ma la nullità della notificazione. Ma tale nullità è stata ritenuta sanabile a seguito della costituzione della controparte sicchè, anche facendo applicazione di tale diverso principio, la nullità nel caso di specie sarebbe stata sanata dalla costituzione della contribuente.

4. Il sesto motivo è infondato. Invero, in materia di formazione degli atti amministrativi informatici, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, secondo cui gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, ha una formulazione della massima ampiezza, cosicchè le relative disposizioni sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia effettivamente configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate – e cioè quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussiste l'esercizio di un potere discrezionale – dovendosi pertanto ritenere che la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile sia ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva che per quelli inerenti la fase impositiva (Cass. n. 12302 del 17/05/2017; Cass. n. 15448 del 15/10/2003). Nel caso che occupa la cartella impugnata era stata emessa per l'esazione di spese processuali che erano già state liquidate con sentenza sicchè esulava qualsiasi attività discrezionale.

5. Il settimo motivo è infondato in quanto, tenuto conto della natura accessoria e consequenziale delle statuizioni di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice, anche in mancanza di nota specifica, è tenuto a liquidare d'ufficio le spese processuali (Cass. n. 15431 del 07/07/2006; Cass. n. 1938 del 10/02/2003).

6. L'ottavo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, posto che la ricorrente non ha riportato le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese processuali e non ha neppure indicato quale fosse il valore della causa cui avrebbe dovuto essere rapportata la liquidazione delle spese.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Ciriè le spese processuali che liquida in Euro 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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