Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 26429

Cassazione, sentenza n. 26429 del 19/10/2018

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

Il giudizio riguardava sanzioni consequenziali a un accertamento sul maggior reddito d’impresa, annullate dai giudici tributari mentre la controversia sull’atto presupposto non era ancora definita con giudicato. La Cassazione afferma che, quando la decisione sulle sanzioni dipende logicamente e giuridicamente dall’esito del giudizio sull’accertamento e non è possibile riunire le cause, il processo tributario deve essere sospeso per evitare giudicati contrastanti. Accolto il relativo motivo dell’Agenzia, con assorbimento degli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.

  • Sanzioni
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 26179

Cassazione, sentenza n. 26179 del 18/10/2018

Sentenza n. 26179 del 18/10/2018

Una cooperativa contestava riprese per costi da operazioni inesistenti, IVA detratta, ricavi non contabilizzati e ritenute non operate sui compensi ai dipendenti, invocando anche il mancato parere degli organi di vigilanza. La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione regionale, fondata su plurimi indizi, e ha escluso la detrazione IVA per fatture relative a operazioni inesistenti; ha inoltre confermato l’obbligo del sostituto di versare le ritenute e chiarito che il parere preventivo riguarda i requisiti soggettivi della cooperativa, non l’ordinario accertamento del maggior reddito. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

N. 26201

Cassazione, sentenza n. 26201 del 18/10/2018

Sentenza n. 26201 del 18/10/2018

La società contestava un avviso di pagamento TARSU relativo agli spazi comuni e a quelli concessi in uso esclusivo all’interno di un centro commerciale, negando di essere il gestore dei servizi comuni. La Cassazione ha precisato che i singoli occupanti restano soggetti passivi, mentre il gestore risponde in solido del versamento; la CTR aveva adeguatamente desunto dai contratti che tale ruolo spettasse alla ricorrente. Esclusa inoltre la necessità di integrare il contraddittorio con il Comune e ritenuta sufficiente la motivazione dell’avviso, la Corte ha rigettato il ricorso.

  • Tributi locali
  • Riscossione
  • Processo tributario
N. 26198

Cassazione, sentenza n. 26198 del 18/10/2018

Sentenza n. 26198 del 18/10/2018

Le cartelle riguardavano la TIA 1, comprensiva di IVA, applicata a rifiuti assimilati agli urbani che la contribuente sosteneva di avere avviato autonomamente al recupero. La Cassazione ha confermato la giurisdizione tributaria, la natura tributaria della tariffa e la conseguente esclusione dell’IVA, precisando anche che la mancata impugnazione delle precedenti fatture non rendeva definitiva la pretesa. Ha però escluso che il recupero autonomo, senza le attestazioni prescritte, consentisse l’esenzione totale anziché una riduzione proporzionale, cassando su questo punto la sentenza con rinvio.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Riscossione
  • Processo tributario
N. 26194

Cassazione, sentenza n. 26194 del 18/10/2018

Sentenza n. 26194 del 18/10/2018

Nel giudizio di rinvio si discuteva del regime fiscale applicabile alla restituzione di un sovrapprezzo azionario ricevuta da una partecipata estera, contabilizzata senza ridurre nello stato patrimoniale il costo della partecipazione. La CTR aveva ritenuto tardiva la tesi della contribuente sulla tassazione della somma come utile da partecipazione. La Cassazione ha invece stabilito che tale questione derivava direttamente dal precedente annullamento e dal principio allora enunciato, sicché non era preclusa né coperta da giudicato interno; ha accolto i primi due motivi, assorbito quello sulle sanzioni e disposto il rinvio.

N. 26193

Cassazione, sentenza n. 26193 del 18/10/2018

AZIENDA - AFFITTO Cessazione - Differenza d'inventario - Regolamentazione.

L’accertamento aveva disconosciuto ammortamenti, detrazione IVA e costi riferiti ai beni e al diritto di produzione esclusiva nell’ambito di un affitto di ramo d’azienda. La Cassazione ha ribadito che la differenza tra le consistenze iniziali e finali dell’azienda affittata è regolata in denaro secondo i valori correnti alla cessazione, ma presuppone un inventario iniziale concretamente esistente; ha inoltre ritenuto non censurabile la plausibile interpretazione contrattuale della CTR. Le ulteriori doglianze su inerenza, strumentalità, detrazione e duplicazione d’imposta sono state dichiarate inammissibili perché dirette a un riesame dei fatti o non sufficientemente specifiche.

  • Imprese
  • IVA
  • Contabilità e Bilancio
  • Processo tributario
N. 26191

Cassazione, sentenza n. 26191 del 18/10/2018

Sentenza n. 26191 del 18/10/2018

La controversia riguardava un secondo avviso per IRPEG, IRAP e IVA, riferito allo stesso periodo d’imposta e fondato sugli elementi già utilizzati nel primo accertamento, ma relativo a un’ulteriore fattura. La Cassazione ha ribadito che l’accertamento integrativo richiede elementi oggettivamente nuovi, adeguatamente descritti nell’atto, e non può derivare da una diversa o più approfondita valutazione del materiale già disponibile; l’ulteriore fattura, in difetto di prova contraria dell’Ufficio, non soddisfaceva tale requisito. Accolti i primi due motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio, restando assorbite le altre censure.

N. 26190

Cassazione, sentenza n. 26190 del 18/10/2018

Sentenza n. 26190 del 18/10/2018

La controversia investiva un accertamento IRPEG e IRAP relativo, tra l’altro, alla deducibilità di ammortamenti e costi secondo competenza, alle sanzioni e alla tempestività dell’atto. La Cassazione ha ritenuto incensurabile l’interpretazione di merito dei contratti d’affitto d’azienda, confermando la deducibilità degli ammortamenti, e ha applicato alle prestazioni non periodiche il criterio dell’ultimazione, respingendo le contrapposte censure sui costi di revisione; ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo dell’Ufficio sulle sanzioni e ritenuto operante la proroga biennale dei termini. Il testo fornito si interrompe prima del dispositivo conclusivo e non consente di ricostruire l’esito complessivo.

  • IRES
  • IRAP
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • Contabilità e Bilancio
N. 26185

Cassazione, sentenza n. 26185 del 18/10/2018

Sentenza n. 26185 del 18/10/2018

L’accertamento riguardava IVA e IRPEG, con riprese per manutenzioni, lavorazioni esterne e costi di costruzione ritenuti non inerenti. La Cassazione ha affermato che, nel regime applicabile, le manutenzioni non capitalizzate potevano essere dedotte entro il limite previsto, senza che l’Ufficio introducesse solo in giudizio una ragione estranea all’atto; ha inoltre qualificato l’inerenza come giudizio qualitativo, reputando insufficiente il generico richiamo all’eccessività dei costi, e rilevato l’omesso esame delle schede di commessa. Accolti quattro motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.

N. 25662

Cassazione, sentenza n. 25662 del 15/10/2018

Sentenza n. 25662 del 15/10/2018

L’accertamento traeva origine dalla divergenza tra rimanenze contabili ed effettive e dalla presenza di merci in un deposito non dichiarato, con rideterminazione di reddito d’impresa, IRAP e IVA. La Cassazione ha precisato che la media semplice può sostenere la presunzione di maggior reddito se non è dimostrata una rilevante disomogeneità dei prodotti e che, per i beni rinvenuti in un deposito non formalmente collegato all’impresa, opera la presunzione legale mista di cessione, superabile soltanto nei limiti probatori previsti. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio.

N. 25653

Cassazione, sentenza n. 25653 del 15/10/2018

IVA - Vendita di spazi pubblicitari - Fatturazione - Omessa regolarizzazione - Omessa dichiarazione - Definizione.

La controversia concerneva il trattamento IVA e reddituale di prestazioni pubblicitarie compensate mediante cambi merce, delle successive cessioni ai dipendenti e di acquisti di autoveicoli, telefoni, alimenti e bevande. La Cassazione ha distinto le operazioni permutative dalle autonome cessioni successive e ha riconosciuto la territorialità della prestazione pubblicitaria resa tramite mezzo radiotelevisivo italiano a un’impresa italiana, anche se il messaggio raggiunge utenti extra-UE; per gli altri acquisti ha richiesto una verifica concreta dell’inerenza. Accolti diversi motivi del ricorso principale e l’intero ricorso incidentale, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • IVA
  • IRAP
  • IRES
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 25651

Cassazione, sentenza n. 25651 del 15/10/2018

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI Cessione intracomunitaria - Omessa o errata comunicazione del codice identificativo di un tributo - Violazione meramente formale - Condizioni - Conseguenze.

L’Agenzia contestava la non imponibilità IVA di cessioni intracomunitarie perché nelle fatture era indicato un codice identificativo errato del cessionario spagnolo. La Cassazione ha stabilito che tale irregolarità è meramente formale quando risultano soddisfatti i requisiti sostanziali della cessione e mancano seri indizi di frode; ha tuttavia censurato la decisione regionale per non avere esaminato la comunicazione dell’autorità spagnola, potenzialmente idonea a smentire la soggettività IVA dell’acquirente e l’effettività dell’operazione. Rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 25648

Cassazione, sentenza n. 25648 del 15/10/2018

Sentenza n. 25648 del 15/10/2018

La questione riguardava l’esenzione IVA delle commissioni percepite dalla coassicuratrice delegataria per la gestione accentrata della polizza nell’interesse delle altre imprese partecipanti. La Cassazione ha distinto la coassicurazione, qualificabile come operazione assicurativa, dalle attività svolte in forza della clausola di delega: queste ultime non comportano l’assunzione del rischio verso l’assicurato e sono rese a beneficio degli altri coassicuratori, sicché non sono assimilabili alle operazioni assicurative esenti. L’unico motivo dell’Agenzia è stato dichiarato fondato; il testo fornito si interrompe prima del dispositivo e non documenta l’esito processuale finale.

  • IVA
  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 25476

Cassazione, sentenza n. 25476 del 12/10/2018

Sentenza n. 25476 del 12/10/2018

Gli avvisi recuperavano IVA e imposte dirette assumendo che alcune unità immobiliari fossero state vendute a prezzi superiori a quelli dichiarati, sulla base di documentazione extracontabile e delle dichiarazioni degli acquirenti. La Cassazione ha riconosciuto valore indiziario a entrambi gli elementi, precisando che il giudice deve valutarli complessivamente e non in modo atomistico; la CTR aveva invece privilegiato pochi elementi contrari senza confrontarli adeguatamente con il più ampio materiale acquisito. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione delle presunzioni.

N. 25471

Cassazione, sentenza n. 25471 del 12/10/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE IRPEF - Redditi da lavoro dipendente - Pubblico impiego privatizzato - Somme riconosciute ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Conseguenze.

La controversia riguardava il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulle somme riconosciute a dipendenti pubblici per l’illegittima reiterazione di contratti a termine non convertibili in rapporti a tempo indeterminato. La Cassazione ha qualificato tali importi come risarcimento della perdita di chance di una migliore occupazione alternativa, quindi come ristoro di un danno emergente e non come sostituzione o integrazione di redditi di lavoro; il parametro delle mensilità retributive impiegato per quantificarli non ne muta la natura. Il ricorso dell’Amministrazione è stato rigettato, con compensazione integrale delle spese.

N. 25464

Cassazione, sentenza n. 25464 del 12/10/2018

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Credito esposto in dichiarazione - Mancata adozione di provvedimento da parte dell'Amministrazione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristalizzazione del diritto del contribuente - Esclusione - Contrasto con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU - Esclusione - Fondamento.

In materia di rimborso, la Corte esclude che il credito indicato nella dichiarazione dei redditi si consolidi automaticamente quando l’Amministrazione non lo abbia liquidato e siano scaduti i termini per la rettifica. Resta quindi esercitabile il potere dell’Amministrazione di contestare il credito. Tale conclusione non contrasta con la tutela patrimoniale prevista dal primo Protocollo addizionale alla CEDU, riferibile, secondo la pronuncia, soltanto a crediti già accertati, liquidi ed esigibili e perciò riconducibili al patrimonio dell’interessato.

N. 25451

Cassazione, sentenza n. 25451 del 12/10/2018

Sentenza n. 25451 del 12/10/2018

La controversia riguardava accertamenti IRPEF, IRAP e IVA fondati anche su documentazione extracontabile, rimanenze non reperite e operazioni non fatturate; i contribuenti invocavano inoltre il condono e contestavano proroga dei termini e motivazione degli atti. La Corte ritiene applicabile la proroga biennale anche a chi non poteva accedere al condono perché già raggiunto da un processo verbale positivo e considera utilizzabili, in via presuntiva, i dati dei block notes. Nel testo disponibile risultano respinte o dichiarate inammissibili anche le ulteriori censure esaminate.

N. 25450

Cassazione, sentenza n. 25450 del 12/10/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di "riclassamento" - Motivazione - Difetto - Integrazione in sede giudiziale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

La pronuncia riguarda la motivazione di un riclassamento catastale con aumento della categoria di un immobile da C/2 a D/8. La Corte afferma che le ragioni dell’atto devono risultare dal provvedimento notificato e non possono essere integrate dall’Amministrazione durante il giudizio di impugnazione. Nella fattispecie, all’avviso era allegata soltanto una tabella di stima censuaria, mentre l’elenco comparativo di fabbricati similari situati nella stessa zona era stato prodotto dall’Ufficio soltanto in sede contenziosa.

N. 25448

Cassazione, sentenza n. 25448 del 12/10/2018

Sentenza n. 25448 del 12/10/2018

La controversia concerneva la determinazione, ai fini dell’imposta di registro, dell’avviamento di un’azienda comprendente attività collegate alla vendita di generi di monopolio. La Corte chiarisce che l’avviamento esprime la capacità di profitto del complesso aziendale e può includere gli aggi relativi a tabacchi e gioco del lotto, se rappresentativi della sua capacità produttiva, pur dipendendo il subentro nella concessione da un atto amministrativo. Confermata la valutazione compiuta dal giudice regionale, il ricorso è stato rigettato.

  • Imposta di registro
  • Operazioni straordinarie
  • Imprese
  • Contenzioso
N. 24454

Cassazione, sentenza n. 24454 del 12/10/2018

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Cessione di beni all'esportazione - Prova - Contenuto - Documenti di origine "privata" - Inidoneità.

La Corte esamina la prova della destinazione all’esportazione di beni ceduti fuori dal territorio dell’Unione europea in regime di esenzione IVA. Afferma che il contribuente non può dimostrare l’uscita dei beni mediante documenti di origine privata, poiché la disciplina doganale richiede riscontri certi e incontrovertibili. Sono indicate, a questo fine, le attestazioni delle pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione che documentino l’avvenuta presentazione delle merci in dogana; i dati disponibili non riportano l’esito processuale ulteriore.

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