Cassazione, sentenza n. 25464 del 12/10/2018
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Credito esposto in dichiarazione - Mancata adozione di provvedimento da parte dell'Amministrazione - Scadenza del termine per l'accertamento - Cristalizzazione del diritto del contribuente - Esclusione - Contrasto con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU - Esclusione - Fondamento.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25464
- Data
- 12/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
In materia di rimborso, la Corte esclude che il credito indicato nella dichiarazione dei redditi si consolidi automaticamente quando l’Amministrazione non lo abbia liquidato e siano scaduti i termini per la rettifica. Resta quindi esercitabile il potere dell’Amministrazione di contestare il credito. Tale conclusione non contrasta con la tutela patrimoniale prevista dal primo Protocollo addizionale alla CEDU, riferibile, secondo la pronuncia, soltanto a crediti già accertati, liquidi ed esigibili e perciò riconducibili al patrimonio dell’interessato.
Massima
In tema di rimborso d'imposte, qualora l'Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione del credito esposto nella dichiarazione dei redditi ed, al contempo, siano decorsi i termini per operare la rettifica, il diritto del contribuente non si consolida automaticamente alla data di scadenza dei termini previsti per l'accertamento, restando fermo il potere di contestazione del credito da parte dell'Amministrazione, senza che, peraltro, ciò contrasti con l'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto tale norma garantisce tutela sul piano convenzionale ai soli crediti già accertati, nonché liquidi ed esigibili, ossia a quelli che possano ritenersi parte del patrimonio dell'individuo.
Massima tratta dal CED della Cassazione.
Testo della pronuncia
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