Cassazione, sentenza n. 24454 del 12/10/2018

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Cessione di beni all'esportazione - Prova - Contenuto - Documenti di origine "privata" - Inidoneità.

Tipologia
Sentenza
Numero
24454
Data
12/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Corte esamina la prova della destinazione all’esportazione di beni ceduti fuori dal territorio dell’Unione europea in regime di esenzione IVA. Afferma che il contribuente non può dimostrare l’uscita dei beni mediante documenti di origine privata, poiché la disciplina doganale richiede riscontri certi e incontrovertibili. Sono indicate, a questo fine, le attestazioni delle pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione che documentino l’avvenuta presentazione delle merci in dogana; i dati disponibili non riportano l’esito processuale ulteriore.

Massima

In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di esenzione d'IVA di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), la destinazione dei beni all'esportazione non può essere provata dal contribuente allegando documentazione di origine privata, in quanto la normativa doganale richiede a tal fine mezzi di prova certi ed incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana ai sensi dell'art. 346 del d.P.R. n. 43 del 1973.

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo della pronuncia

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