Cassazione, sentenza n. 25450 del 12/10/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di "riclassamento" - Motivazione - Difetto - Integrazione in sede giudiziale - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Tipologia
Sentenza
Numero
25450
Data
12/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La pronuncia riguarda la motivazione di un riclassamento catastale con aumento della categoria di un immobile da C/2 a D/8. La Corte afferma che le ragioni dell’atto devono risultare dal provvedimento notificato e non possono essere integrate dall’Amministrazione durante il giudizio di impugnazione. Nella fattispecie, all’avviso era allegata soltanto una tabella di stima censuaria, mentre l’elenco comparativo di fabbricati similari situati nella stessa zona era stato prodotto dall’Ufficio soltanto in sede contenziosa.

Massima

La motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso. (Fattispecie relativa a rideterminazione di rendita catastale di immobile, elevata da C/2 a D/8, nella quale l'Ufficio, che si era limitato ad allegare all'avviso una tabella di stima censuaria, aveva prodotto in giudizio un elenco comparativo di fabbricati similari ubicati nella medesima zona).

Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo della pronuncia

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