Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 4574

Cassazione, sentenza n. 4574 del 15/02/2019

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato - Rimborso - Termine di decadenza introdotta dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 - Entrata in vigore della norma - Esclusione.

La controversia riguardava il rimborso di una ritenuta diretta effettuata nel 1999 da un’Amministrazione statale in sede di conguaglio. La Cassazione esclude il termine decadenziale di quarantotto mesi, introdotto soltanto dal 2001, e applica la prescrizione decennale vigente al momento del prelievo; precisa che questa eccezione, diversamente dalla decadenza, non può essere proposta per la prima volta in appello. Accoglie però la censura relativa all’omesso esame dei motivi di gravame, ritenuti sufficientemente specifici, poiché la CTR li aveva respinti con una motivazione meramente apodittica.

N. 4573

Cassazione, sentenza n. 4573 del 15/02/2019

TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 9 della l. n. 289 del 2002 - Versamento delle somme dovute - Effetti - Rimborso d'imposte - Esclusione - Fondamento.

Una società chiedeva il rimborso di eccedenze IRPEG relative a due periodi d’imposta già interessati da accertamenti e da successiva definizione agevolata; i giudici tributari avevano negato la restituzione. La Cassazione afferma che l’adesione al condono previsto dalla legge n. 289 del 2002 definisce transattivamente la controversia sull’esistenza e sull’entità del debito tributario e, una volta versate le somme dovute, preclude il rimborso delle imposte precedentemente corrisposte. Sono pertanto ritenute infondate le censure rivolte contro l’applicazione di tale effetto preclusivo.

N. 4572

Cassazione, sentenza n. 4572 del 15/02/2019

Sentenza n. 4572 del 15/02/2019

Il contribuente contestava gli aumenti dell’imposta ipotecaria e di bollo applicati a formalità eseguite dopo il 1° febbraio 2005, relative ad atti notarili formati anteriormente; CTP e CTR avevano attribuito rilievo esclusivo alla data degli atti. La Cassazione distingue i tributi collegati alle formalità dall’imposta di bollo: per le imposte ipotecarie e catastali conta la data di trascrizione, iscrizione o rinnovazione, mentre il bollo è regolato dalla normativa vigente alla formazione dell’atto. Cassa la decisione e, nel merito, respinge il ricorso originario limitatamente alle imposte ipotecarie e catastali.

N. 4571

Cassazione, sentenza n. 4571 del 15/02/2019

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Imposte catastali e ipotecarie - Momento impositivo - Individuazione - Conseguenze.

La lite verteva sulla disciplina temporale applicabile agli aumenti delle imposte ipotecarie e catastali richiesti per formalità immobiliari eseguite dopo l’entrata in vigore delle nuove misure, sebbene gli atti notarili fossero anteriori; i giudici di merito avevano accolto la tesi del contribuente. La Cassazione individua il momento impositivo nell’esecuzione della trascrizione, iscrizione o rinnovazione, in ragione della correlazione tra tributo e servizio reso, distinguendolo dal bollo dovuto alla formazione dell’atto. Accoglie il ricorso dell’Amministrazione e rigetta nel merito l’impugnazione degli avvisi per le sole imposte ipotecarie e catastali.

N. 4567

Cassazione, sentenza n. 4567 del 15/02/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Perdite su crediti - Deducibilità - Documentazione in modo certo e preciso - Sufficienza - Prova dell'accertamento giudiziale dell'insolvenza del debitore - Necessità - Esclusione - Rapporti commerciali con operatori stranieri.

La controversia riguardava riprese per imposte dirette, IRAP e IVA, concernenti costi, perdite su crediti verso un operatore estero ed esportazioni. La Corte ha precisato che la perdita è deducibile senza una dichiarazione giudiziale d’insolvenza, purché risulti da elementi certi e precisi, che nel caso concreto non potevano identificarsi nella sola antieconomicità del recupero; ha inoltre richiesto adeguata motivazione sull’inerenza e prova documentale dell’uscita delle merci dall’Unione. Accolti tre motivi dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRES
  • IRAP
  • IVA
N. 4566

Cassazione, sentenza n. 4566 del 15/02/2019

Sentenza n. 4566 del 15/02/2019

La società contestava la rideterminazione di un credito d’imposta IRPEG collegato alla distribuzione di utili, negando la condotta elusiva ravvisata dalla CTR e censurando valutazione delle prove, riparto dell’onere probatorio ed extrapetizione. La Corte ha ritenuto adeguatamente esaminata la documentazione bancaria, correttamente valutati gli indizi addotti dall’Amministrazione e insufficiente la prova contraria, ricordando che i fatti costitutivi del credito d’imposta devono comunque essere provati dal contribuente. Esclusa anche l’extrapetizione e dichiarata manifestamente infondata la questione costituzionale, il ricorso è stato rigettato.

  • Accertamento fiscale
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRES
N. 4565

Cassazione, sentenza n. 4565 del 15/02/2019

Sentenza n. 4565 del 15/02/2019

Il giudizio verteva su un accertamento IVA relativo a prestazioni infragruppo connesse alla gestione informatica e alla messa a disposizione di personale, nonché sulle sanzioni per fatturazione e regolarizzazione. Pur respingendo il ricorso principale dell’Agenzia sull’esenzione delle prestazioni, la Corte ha accolto il motivo incidentale riguardante l’emissione anticipata dell’atto: dopo accessi nei locali dell’impresa, il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dall’ultimo accesso e può essere derogato solo per effettive ragioni di urgenza. La sentenza è stata cassata e il ricorso originario della contribuente accolto nel merito.

N. 4563

Cassazione, sentenza n. 4563 del 15/02/2019

Sentenza n. 4563 del 15/02/2019

Gli avvisi avevano assoggettato separatamente a IRPEF la plusvalenza ricavata dalla vendita di un terreno edificato; i contribuenti ne contestavano la chiarezza e invocavano gli effetti di un precedente accertamento con adesione relativo a INVIM e registro. La Corte ha escluso la nullità, poiché gli atti indicavano le aliquote applicate e gli elementi necessari alla verifica erano conosciuti dai destinatari. Ha inoltre stabilito che il valore definito con adesione vincolava l’Ufficio soltanto per i tributi interessati dalla definizione, non per l’IRPEF, rigettando il ricorso.

N. 5912

Cassazione, sentenza n. 5912 del 15/02/2019

Sentenza n. 5912 del 15/02/2019

La controversia concerneva il recupero di dazi antidumping su merci dichiarate di origine egiziana ma risultate, secondo le indagini OLAF, di provenienza cinese, oltre alle conseguenti sanzioni. La Cassazione conferma la rettifica: la prova già acquisita rendeva superfluo il controllo successivo del certificato e la buona fede dell’importatore non bastava, mancando un errore attivo dell’autorità doganale; precisa inoltre che la colpa richiesta per la sanzione è presunta e che l’origine rientra tra le qualità della merce. Rigettato il ricorso principale, accoglie quello incidentale dell’Amministrazione e rinvia alla CTR per riesaminare le sanzioni.

  • Imposte indirette
  • Accertamento e riscossione
  • Sanzioni
  • Contenzioso
N. 4578

Cassazione, sentenza n. 4578 del 15/02/2019

Sentenza n. 4578 del 15/02/2019

L’accertamento aveva recuperato ai fini IRPEG, IVA e IRAP i costi sostenuti per un complesso alberghiero, ritenendoli riconducibili ad attività penalmente rilevanti; i giudici tributari ne avevano confermato l’indeducibilità. La Cassazione applica retroattivamente la disciplina sopravvenuta, più favorevole, che limita l’indeducibilità ai costi direttamente utilizzati per delitti non colposi: non bastano quindi eventuali reati contravvenzionali, mentre devono essere verificati i dedotti procedimenti per corruzione e truffa aggravata. Accoglie il primo motivo, assorbe gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla CTR per tale accertamento.

N. 4406

Cassazione, sentenza n. 4406 del 14/02/2019

Sentenza n. 4406 del 14/02/2019

La questione riguardava la voce doganale applicabile a una centralina elettronica che, pur costituendo parte di un impianto d’irrigazione, ne regolava automaticamente il flusso dei liquidi. La Corte ha censurato la CTR per aver privilegiato la destinazione del componente e la disciplina dei prodotti misti, trascurando la voce specifica 9032 e la regola secondo cui le parti autonomamente comprese in una voce vi rientrano qualunque sia la macchina di destinazione. Accolto il primo motivo dell’Agenzia delle dogane e assorbito il secondo, ha cassato la decisione e rigettato nel merito il ricorso originario.

  • Imposte indirette
  • Estero
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4344

Cassazione, ordinanza n. 4344 del 14/02/2019

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione delle operazioni - In genere operazioni inesistenti - Sovrafatturazione - Obbligo di pagamento dell'imposta - Sussistenza - Contrasto con l'ordinamento europeo - Esclusione - Fondamento.

L’Amministrazione contestava la detrazione dell’IVA esposta in fatture sovrastimate, mentre il giudice d’appello l’aveva ammessa valorizzando l’assenza di danno erariale e di condotte evasive accertate. La Cassazione afferma che, per il principio di cartolarità, l’emissione della fattura relativa a un’operazione oggettivamente inesistente o parzialmente difforme rende dovuta l’imposta indicata ed esclude la detrazione, finché il documento non sia tempestivamente rettificato o eliminato dal circuito giuridico. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è cassata con rinvio per l’esame degli ulteriori profili di merito.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4405

Cassazione, sentenza n. 4405 del 14/02/2019

Sentenza n. 4405 del 14/02/2019

La controversia riguardava la classificazione doganale di programmatori elettronici che regolano il flusso negli impianti di irrigazione: la contribuente li considerava parti dell’impianto, mentre l’Ufficio li aveva ricondotti alla voce 9032 89 00. La Cassazione afferma che, quando il componente è autonomamente descritto da una specifica voce tariffaria, deve essere classificato in tale voce indipendentemente dalla macchina cui è destinato. Accolto il primo motivo dell’Amministrazione e assorbito il secondo, la sentenza d’appello è cassata e l’originario ricorso della contribuente rigettato, con compensazione integrale delle spese.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4404

Cassazione, sentenza n. 4404 del 14/02/2019

Sentenza n. 4404 del 14/02/2019

L’Ufficio doganale aveva classificato nella voce 9032 89 00 alcuni programmatori elettronici per impianti di irrigazione, mentre la contribuente sosteneva che, privi di autonomia funzionale, dovessero seguire la voce dell’impianto. La Cassazione ritiene decisiva la funzione di regolazione del flusso e applica la regola secondo cui una parte compiutamente riconducibile a una specifica voce tariffaria conserva tale classificazione qualunque sia la macchina cui accede. Il primo motivo è accolto, il secondo assorbito; cassata la decisione d’appello, viene rigettato nel merito il ricorso originario e sono compensate le spese.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4403

Cassazione, sentenza n. 4403 del 14/02/2019

Sentenza n. 4403 del 14/02/2019

La contribuente contestava le informazioni tariffarie vincolanti che qualificavano come apparecchi della voce 9032 89 00 due programmatori elettronici collegati a impianti di irrigazione; i giudici di merito li avevano invece considerati parti dell’impianto. Per la Cassazione, la destinazione del bene e la sua carenza di autonomia funzionale non prevalgono sulla specifica descrizione tariffaria della funzione di regolazione del flusso, dovendosi applicare la regola generale prevista per le parti classificabili autonomamente. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la Corte cassa la sentenza, rigetta il ricorso iniziale e compensa le spese.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4402

Cassazione, sentenza n. 4402 del 14/02/2019

Sentenza n. 4402 del 14/02/2019

La questione concerneva la voce doganale applicabile a una centralina che, mediante programmi informatici e collegamento alle elettrovalvole, regola il flusso di un impianto di irrigazione; la CTR l’aveva trattata come componente necessario dell’impianto. La Cassazione rileva che la funzione accertata corrisponde alla voce 9032 89 00 e che la regola relativa alle parti autonomamente comprese in una voce specifica prevale sul criterio sussidiario della destinazione. Il ricorso dell’Amministrazione è accolto sul primo motivo, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza e rigetto nel merito del ricorso della contribuente.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4401

Cassazione, sentenza n. 4401 del 14/02/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tariffa doganale - Programmatore elettronico regolatore di flusso per gli impianti di irrigazione - Classificazione - Criteri.

La contribuente riteneva che i programmatori elettronici per impianti di irrigazione, non funzionando senza elettrovalvole e altri accessori, dovessero essere classificati come parti nella voce NC 8424 90 80; l’Ufficio aveva applicato la voce NC 9032 89 00. La Cassazione conferma che le caratteristiche merceologiche e la funzione di regolazione del flusso rendono applicabile la specifica voce 9032, anche se il bene accede a un’altra macchina. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri due, la sentenza è cassata e il ricorso originario rigettato, con spese compensate.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4400

Cassazione, sentenza n. 4400 del 14/02/2019

Sentenza n. 4400 del 14/02/2019

Dopo il rigetto del ricorso contro un accertamento analitico-induttivo relativo a IRAP, IRES e IVA, la contribuente chiedeva la revocazione della pronuncia di Cassazione, prospettando l’ignoranza di una sentenza penale assolutoria asseritamente passata in giudicato. La Corte esclude l’errore revocatorio: quel documento era stato prodotto inammissibilmente e, inoltre, il precedente ricorso era stato respinto perché le censure, formulate come violazioni di legge, investivano in realtà questioni di fatto, sicché l’asserita svista non era decisiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
  • IRAP
  • IRES
  • IVA
N. 4399

Cassazione, sentenza n. 4399 del 14/02/2019

Sentenza n. 4399 del 14/02/2019

Il contribuente lamentava che i giudici di merito avessero esaminato soltanto il minor rimborso collegato a spese di ristrutturazione, omettendo di pronunciarsi sul distinto credito rivendicato per il minore reddito professionale dichiarato. La Cassazione non esamina nel merito tale doglianza, poiché il ricorso non riproduce integralmente i pertinenti passaggi degli atti processuali e non consente di verificare l’effettiva proposizione e riproposizione della domanda senza consultare i fascicoli. Anche il motivo sull’omesso esame delle prove segue la stessa sorte: il ricorso è dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese.

N. 4394

Cassazione, ordinanza n. 4394 del 14/02/2019

IVA Intracomunitaria - Accertamento - Evasione d'imposta - IVA all'importazione - Reverse Charge.

Gli avvisi recuperavano IVA all’importazione perché merci extracomunitarie erano rimaste sugli automezzi ed erano state introdotte nel deposito IVA soltanto sul piano documentale. La Cassazione conferma che il regime sospensivo richiede l’effettivo immagazzinamento, ma precisa che, se l’imposta è stata successivamente assolta mediante autofatturazione e registrazione in inversione contabile e non ricorre evasione, la violazione resta formale e l’Amministrazione non può duplicare il prelievo disconoscendo la detrazione. Sono quindi respinti i primi due motivi della contribuente e accolto il terzo, relativo alla duplicazione del carico impositivo.

  • IVA
  • Reverse Charge
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario

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