Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

Documenti ufficiali conservati in formato PDF e collegati alla fonte originaria

Sentenze

11.961 documenti

N. 20279

Cassazione, sentenza n. 20279 del 1/08/2019

Sentenza n. 20279 del 01/08/2019

L’accertamento recuperava IRPEG, IRAP e IVA per costi di manutenzione dopo un’alluvione, interessi passivi collegati a contributi regionali e spese imputate a un esercizio successivo. La Cassazione ha ricondotto le spese di ripristino dei beni strumentali ai limiti previsti per la manutenzione, escludendo che contributi non imponibili e indennizzi potessero giustificarne l’integrale deduzione; ha inoltre ritenuto applicabile il rapporto di deducibilità agli interessi passivi. Quanto alla competenza, spettava alla contribuente provare che i costi sostenuti nel 2001 fossero divenuti certi e determinabili nel 2002: i tre motivi dell’Agenzia sono stati giudicati fondati.

N. 20737

Cassazione, sentenza n. 20737 del 1/08/2019

Sentenza n. 20737 del 01/08/2019

La lite riguardava una cartella di 104 euro per tassa automobilistica relativa al 2004. Poiché il debito, affidato alla riscossione nel periodo previsto, rientrava nello stralcio automatico dei carichi residui fino a mille euro, la Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere; ha però applicato il criterio della soccombenza virtuale per regolare le spese. Ritenendo illegittima la condanna pronunciata a favore del concessionario rimasto contumace, ha accolto il relativo motivo, cassato sul punto la decisione e compensato le spese dell’intero giudizio.

N. 20736

Cassazione, sentenza n. 20736 del 1/08/2019

Sentenza n. 20736 del 01/08/2019

La controversia concerneva la registrazione proporzionale di una sentenza di divisione immobiliare con assegnazione del bene e conguaglio, nonché la spettanza dell’agevolazione prima casa. La Cassazione ha confermato che gli atti giudiziari indicati dalla disciplina del registro sono tassabili anche se impugnati e che le parti in causa sono solidalmente obbligate; lo sgravio della cartella, inoltre, non elimina automaticamente l’atto presupposto. Considerato il sopravvenuto riconoscimento amministrativo del beneficio, ha accolto il terzo motivo e dichiarato legittimo l’avviso nei limiti dell’importo ridotto in autotutela, compensando le spese.

  • Imposta di registro
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Contenzioso
N. 20734

Cassazione, sentenza n. 20734 del 1/08/2019

Sentenza n. 20734 del 01/08/2019

Il Comune contestava l’esclusione dalla TARSU delle superfici di un’impresa tessile, i cui scarti e imballaggi erano stati qualificati dalla CTR come rifiuti speciali o imballaggi terziari. La Cassazione ha rilevato un errore nella qualificazione dei materiali e precisato che tali rifiuti non determinano automaticamente l’esenzione: per quelli speciali l’esclusione riguarda soltanto le superfici dove si formano esclusivamente, mentre l’impresa deve provare presupposti e delimitazione delle aree agevolate. Accolto il terzo motivo, ha cassato con rinvio per accertare natura dei rifiuti ed eventuali riduzioni già riconosciute.

  • Tributi locali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 20602

Cassazione, sentenza n. 20602 del 31/07/2019

Sentenza n. 20602 del 31/07/2019

Gli accertamenti riguardavano plusvalenze non dichiarate derivanti dalla cessione di un diritto di superficie, mentre i contribuenti invocavano il valore risultante da una perizia di rivalutazione; i giudici di merito avevano escluso tale criterio per mancata prova del versamento dell’imposta sostitutiva. Nel corso del giudizio di cassazione, tutti i ricorrenti hanno documentato l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, senza regolare le spese, ritenute assorbite dal contenuto della definizione.

N. 20592

Cassazione, sentenza n. 20592 del 31/07/2019

Sentenza n. 20592 del 31/07/2019

Il contribuente aveva impugnato un avviso IRPEF, IRAP e IVA oltre il termine calcolato dai giudici dalla compiuta giacenza postale, sostenendo che la decorrenza dovesse coincidere con il successivo ritiro effettivo dell’atto. La Cassazione ha ribadito che, in caso di deposito per temporanea assenza, la notifica si perfeziona per il destinatario dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa oppure al ritiro, se anteriore; le deduzioni su presunti errori d’indirizzo erano generiche. Poiché il ricorso introduttivo restava tardivo anche considerando la sospensione per l’adesione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

N. 20591

Cassazione, sentenza n. 20591 del 31/07/2019

Sentenza n. 20591 del 31/07/2019

La controversia riguardava accertamenti IVA, IRPEF e IRAP per il 2005, ma il ricorso per cassazione non formulava alcuno dei motivi tipici previsti dalla legge, limitandosi a dedurre la mancata comunicazione della sentenza d’appello e a chiedere la rimessione in termini. La Corte ha chiarito che il termine lungo decorre dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione di cancelleria, e che il difensore deve verificare l’attività processuale. Il ricorso, privo dei requisiti minimi e comunque tardivo, è stato dichiarato inammissibile.

N. 20587

Cassazione, sentenza n. 20587 del 31/07/2019

Contenzioso - Trattazione e decisione - Frode fiscale rilevante ai fini IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti- Onere della prova - Valutazione nel processo da parte del giudice di merito - Motivazione.

La controversia concerneva il diniego della detrazione IVA per acquisti inseriti, secondo l’Amministrazione, in una frode carosello mediante operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha affermato che l’Ufficio deve provare, anche per presunzioni, l’alterità soggettiva e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; solo allora spetta al contribuente dimostrare buona fede e diligenza esigibile. Il giudice deve valutare gli indizi singolarmente e nel loro complesso; i primi tre motivi, diretti a contestare la valutazione probatoria compiuta dalla CTR, sono stati dichiarati inammissibili.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 20474

Cassazione, sentenza n. 20474 del 30/07/2019

Sentenza n. 20474 del 30/07/2019

Una società contestava il recupero, ai fini IRES e IRAP, di provvigioni intra-UE ritenute non documentate e non inerenti; dopo l’accoglimento in primo grado, la CTR aveva escluso la deducibilità per mancata prova dell’effettività e dell’utilità delle prestazioni. La Cassazione ribadisce che il contribuente deve dimostrare inerenza, effettività e coerenza economica dei costi dedotti. Poiché il ricorso censurava il ragionamento presuntivo senza confrontarsi con la decisiva carenza probatoria rilevata dalla CTR, viene dichiarato inammissibile.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • Società, imprese e Professionisti
  • Contenzioso
N. 20473

Cassazione, sentenza n. 20473 del 30/07/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni - Imposta sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Presupposto - Capacità edificatoria dei terreni - Esclusione - Proprietà o possesso dei terreni - Conseguenze.

La contribuente chiedeva il rimborso della prima imposta sostitutiva versata per rivalutare un terreno, sostenendo che il successivo pagamento riferito a un diverso terreno, dotato della medesima capacità edificatoria, producesse doppia imposizione. La Cassazione chiarisce che il presupposto della rideterminazione è la proprietà o il possesso dello specifico terreno, non la relativa cubatura: pagamenti concernenti beni diversi non integrano duplicazione. Esclusa anche l’omessa pronuncia, poiché la CTR aveva implicitamente respinto la deduzione sull’errore essenziale, la Corte rigetta il ricorso.

N. 20472

Cassazione, sentenza n. 20472 del 30/07/2019

Sentenza n. 20472 del 30/07/2019

Per l’anno 2003 il contribuente contestava l’accertamento induttivo puro di maggiori IRPEF, IRAP e IVA, deducendo che le scritture erano andate perdute per un allagamento e che l’Ufficio aveva applicato uno studio di settore troppo rigoroso. La Cassazione afferma che l’indisponibilità della contabilità, anche per forza maggiore e senza colpa, consente l’accertamento ex art. 39, comma 2, nel quale lo studio di settore può costituire un dato iniziale. Ritenute insufficienti le fatture e generiche le ulteriori allegazioni, rigetta il ricorso e dichiara assorbito quello incidentale.

N. 20471

Cassazione, sentenza n. 20471 del 30/07/2019

Sentenza n. 20471 del 30/07/2019

Per l’anno 2002 il contribuente impugnava la rettifica induttiva dei redditi d’impresa e dei maggiori imponibili IRPEF, IRAP e IVA, sostenendo che la contabilità era stata perduta in un allagamento e che lo studio di settore applicato fosse inadeguato. La Cassazione ritiene che la mancanza delle scritture, anche incolpevole, legittimi l’accertamento induttivo puro e l’impiego dello studio di settore quale elemento iniziale della ricostruzione. Le fatture residue e le affermazioni sulla clientela non provavano una diversa realtà aziendale: il ricorso è rigettato e quello incidentale assorbito.

N. 20470

Cassazione, sentenza n. 20470 del 30/07/2019

Sentenza n. 20470 del 30/07/2019

Un professionista contestava un accertamento IRPEF, IRAP e IVA fondato su indagini bancarie; la CTR aveva ritenuto valide le autorizzazioni e non superata la presunzione relativa alle movimentazioni. La Cassazione respinge le censure formali, precisando che l’autorizzazione bancaria è un atto interno e che non occorre allegare atti già conosciuti dal contribuente. Accoglie però il motivo sull’omessa valutazione di fatture e ricevute e dispone che, per i professionisti, i prelevamenti non generano la presunzione di compensi, ferma quella sui versamenti ingiustificati; cassa quindi con rinvio.

N. 20469

Cassazione, sentenza n. 20469 del 30/07/2019

Sentenza n. 20469 del 30/07/2019

Una società impugnava il recupero IRES e IRAP dei costi sostenuti per ristrutturazione, giardinaggio e utenze di un immobile concesso in comodato a una socia e al padre dell’amministratore, sostenendone la strumentalità aziendale. La CTR aveva escluso tale destinazione sulla base del contratto, delle risultanze della Guardia di Finanza e dell’uso concretamente rilevato, anche nei locali catastalmente qualificati come laboratorio. La Cassazione osserva che le doglianze chiedevano una nuova valutazione dei fatti, senza individuare effettive violazioni di legge, e dichiara il ricorso inammissibile.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • Immobili
  • Società di capitali
  • Contenzioso
N. 20468

Cassazione, sentenza n. 20468 del 30/07/2019

Sentenza n. 20468 del 30/07/2019

Il contribuente aveva dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione dopo l’adesione alla definizione agevolata della controversia, senza notificare la rinuncia alle parti costituite. La Corte precisa che una rinuncia così formulata non estingue il processo, ma manifesta il venir meno dell’interesse all’impugnazione e ne determina l’inammissibilità sopravvenuta. In considerazione della finalità della definizione agevolata, compensa le spese del giudizio di legittimità ed esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa d’inammissibilità è sopravvenuta.

N. 20487

Cassazione, sentenza n. 20487 del 30/07/2019

Sentenza n. 20487 del 30/07/2019

Il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della rettifica relativa alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica, ma la CTR aveva compensato le spese valorizzando l’intenzione dell’Ufficio di procedere allo sgravio. La Corte ha rilevato che il giudizio d’appello era proseguito nel merito per volontà dell’Amministrazione e si era concluso con la piena vittoria del contribuente; quella condotta non giustificava quindi la compensazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per liquidare le spese dell’appello e del giudizio di legittimità.

N. 20466

Cassazione, ordinanza n. 20466 del 30/07/2019

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborsi - Accertamento induttivo - Domanda di rimborso - Termine di prescrizione - Sospensione per effetto di contenzioso relativo ad accertamento induttivo riferito alla medesima annualità - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio.

Il curatore fallimentare aveva chiesto il rimborso di un credito IVA dopo il giudicato che aveva annullato l’accertamento induttivo relativo alla stessa annualità; la CTR aveva invece ritenuto il credito prescritto. La Cassazione ravvisa una corrispondenza tra il debito globalmente accertato e il credito esposto, sicché l’impugnazione dell’accertamento ha interrotto la prescrizione dell’intero rimborso, rimasta sospesa sino al giudicato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte cassa la sentenza, decide nel merito, accoglie il ricorso originario e annulla il diniego.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Riscossione
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 20486

Cassazione, sentenza n. 20486 del 30/07/2019

Sentenza n. 20486 del 30/07/2019

L’accertamento imputava alla socia di una società di capitali a ristretta base gli utili extracontabili desunti dai maggiori ricavi societari, mentre la contribuente sosteneva che tali somme fossero state reimmesse nelle casse sociali come finanziamento. La Corte ha ribadito che la distribuzione pro quota è presunta, salva la prova di accantonamento o reinvestimento, ma ha giudicato insufficiente la motivazione della CTR, che non spiegava come ricavi pressoché integralmente riversati alla società potessero essere anche distribuiti agli altri soci. Il ricorso contro l’Agenzia è stato accolto, con cassazione e rinvio; quello contro la curatela è stato dichiarato inammissibile.

  • Accertamento fiscale
  • Società di capitali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 20460

Cassazione, ordinanza n. 20460 del 30/07/2019

Accertamento delle Imposte - Competenze e poteri uffici - Contratto di merchandising con schema negoziale complesso - Ritenuta di acconto sulle royalties da calcolarsi anche sulla parte relativa al procacciamento di affari - Esclusione.

L’Agenzia contestava l’omessa ritenuta su somme percentuali corrisposte, nell’ambito di un contratto di merchandising, a una società estera; la CTR le aveva qualificate integralmente come provvigioni per procacciamento d’affari. La Cassazione conferma che l’istanza di accertamento con adesione sospende anche il termine per impugnare il separato atto sanzionatorio connesso all’obbligazione tributaria. Accoglie tuttavia la censura sull’interpretazione del contratto, non essendo adeguatamente spiegato perché i compensi del periodo rinnovato remunerassero soltanto l’intermediazione e non anche l’uso del marchio; cassa quindi con rinvio.

N. 20481

Cassazione, sentenza n. 20481 del 30/07/2019

IVA - IRPEG - IRAP - Accertamento - Rideterminazione maggiori imposte - Ricavi dichiarati superiori a quelli ottenuti applicando gli studi di settore - Illegittimità dell'accertamento.

L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi di una società operante nel commercio di preziosi, applicando percentuali di ricarico ricavate da un numero limitato di articoli e rideterminando IVA, IRPEG e IRAP. La Corte ha precisato che, quando il contribuente contesta quel criterio, il giudice deve verificare l’omogeneità dei beni, la rappresentatività del campione e la coerenza della media aritmetica o ponderata utilizzata: omettere tale esame incide sulla tenuta logica dell’accertamento e costituisce errore di diritto. È stato ritenuto ammissibile il motivo relativo alla selezione di soli tredici articoli, quattro per le merci non di marca.

  • Accertamento fiscale
  • Accertamento e riscossione
  • IVA
  • IRAP
  • Processo tributario

Le sintesi editoriali sono generate con Codex esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti dalle fonti istituzionali e servono a orientare la consultazione; non sostituiscono la lettura integrale. I PDF sono copie di consultazione dei documenti o delle relative pagine istituzionali. Per verificare eventuali aggiornamenti o allegati, consulta sempre la fonte istituzionale.