Cassazione, sentenza n. 20468 del 30/07/2019
Sentenza n. 20468 del 30/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20468
- Data
- 30/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione dopo l’adesione alla definizione agevolata della controversia, senza notificare la rinuncia alle parti costituite. La Corte precisa che una rinuncia così formulata non estingue il processo, ma manifesta il venir meno dell’interesse all’impugnazione e ne determina l’inammissibilità sopravvenuta. In considerazione della finalità della definizione agevolata, compensa le spese del giudizio di legittimità ed esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa d’inammissibilità è sopravvenuta.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte, vista la memoria depositata dal ricorrente B.A., il quale dichiara di rinunciare al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dalla L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, con conseguente assunzione dell'impegno a rinunciare al giudizio in corso a norma del cit. art. 6, comma 2;
considerato che l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non notificato alle parti costituite non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010);
considerato che in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, convertito nella L. n. 225 del 2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè deve essere disposta la compensazione delle spese. (Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018);
ritenuta l'insussistenza del presupposto per la condanna al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di causa di inammissibilità inesistente al momento della proposizione del ricorso e sopravvenuta a seguito della adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia consentita da una legge successiva (conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019
Domande frequenti
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