Cassazione, sentenza n. 20469 del 30/07/2019
Sentenza n. 20469 del 30/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20469
- Data
- 30/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società impugnava il recupero IRES e IRAP dei costi sostenuti per ristrutturazione, giardinaggio e utenze di un immobile concesso in comodato a una socia e al padre dell’amministratore, sostenendone la strumentalità aziendale. La CTR aveva escluso tale destinazione sulla base del contratto, delle risultanze della Guardia di Finanza e dell’uso concretamente rilevato, anche nei locali catastalmente qualificati come laboratorio. La Cassazione osserva che le doglianze chiedevano una nuova valutazione dei fatti, senza individuare effettive violazioni di legge, e dichiara il ricorso inammissibile.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società V. Spa distinti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2005 al 2008, accertando per ogni singolo annualità indebite deduzioni di costi non inerenti, con conseguente determinazione delle maggiori imposte Irap ed Ires dovute. I costi ritenuti indeducibili erano relativi a spese di ristrutturazione, lavori di giardinaggio ed utenze varie riguardanti un immobile sito in (OMISSIS) che, pur essendo intestato alla società, non era destinato ad attività commerciale ma era adibito a residente di P.A., padre del presidente del Consiglio di Amministrazione della V. Spa, e di A.L., socia con quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale, i quali avevano stipulato con la società un contratto di comodato.
Contro gli avvisi di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Perugia che lo accoglieva con sentenza n. 236 del 2011. Il giudice di primo grado riteneva che l'immobile in oggetto costituisse bene strumentale all'impresa poichè una parte di esso era accatastata nella categoria C3 (laboratori per arti e mestieri), mentre l'appartamento, accatastata nella categoria A2 (abitazione di tipo civile), era destinata ad abitazione del custode nella persona del padre dell'amministratore della società.
L'Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, dando atto che la controversia proseguiva per la sola annualità 2007 in quanto per le altre annualità la società aveva definito la controversia con adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 39. Con sentenza n. 210 del 18.12.2012 la Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello dell'Ufficio relativamente alla annualità 2007, e dichiarava cessata la materia del contendere in riferimento alle altre annualità.
Contro la sentenza di appello la società V. spa propone ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo: "Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme di diritto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43, comma 2 e all'art. 2697 c.c.", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha ritenuto destinato per natura all'esercizio di impresa la parte dell'immobile adibita a magazzino, e nella parte in cui non ha ritenuto strumentale per destinazione l'immobile adibito ad abitazione del custode; in ogni caso lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia disapplicato la regola probatoria secondo cui spettava alla Amministrazione finanziaria provare la non strumentalità del bene alla attività di impresa, onere non assolto o assolto insufficientemente.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La Commissione tributaria regionale ha osservato che: 1) quanto alla villetta ceduta in comodato alla socia ed al padre dell'amministratore, il contratto di locazione non contiene alcun riferimento ad una attività di custode da parte di uno od entrambi i comodatari ed in ogni caso la dedotta mansione di custode del padre dell'amministratore non giustifica la cessione in comodato della villetta anche alla socia della V.; sino all'anno 2010 lo stabile non figurava tra le sedi amministrative o operative della società, poichè solo a decorrere dall'anno 2010 la società ha indicato la sola parte dell'immobile adibita a "magazzino" tra le unità locali della azienda; dalle fotografie prodotte, lo stabile si presenta come una villetta con annesso terreno; 2) quanto ai locali al piano terra, inserito nella C3, dalla verifica compiuta dalla Guardia di Finanza era risultato che essi non contenevano oggetti riferibili all'impresa (commercio e lavorazione di preziosi), bensì mobili ed elettrodomestici compatibili con l'uso come scantinato al servizio della parte abitativa della villetta.
Le doglianze del ricorrente non individuano alcuna violazione di legge ma si risolvono in censure di merito con le quali si richiede inammissibilmente a questa Corte una revisione degli accertamenti di fatto svolti nei competenti gradi di merito.
Spese regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 5.300 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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