Cassazione, sentenza n. 20474 del 30/07/2019

Sentenza n. 20474 del 30/07/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
20474
Data
30/07/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava il recupero, ai fini IRES e IRAP, di provvigioni intra-UE ritenute non documentate e non inerenti; dopo l’accoglimento in primo grado, la CTR aveva escluso la deducibilità per mancata prova dell’effettività e dell’utilità delle prestazioni. La Cassazione ribadisce che il contribuente deve dimostrare inerenza, effettività e coerenza economica dei costi dedotti. Poiché il ricorso censurava il ragionamento presuntivo senza confrontarsi con la decisiva carenza probatoria rilevata dalla CTR, viene dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

W.s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale, ai fini dell'IRES e dell'IRAP dell'anno di imposta 2006, l'Amministrazione finanziaria (per quello che ancora oggi rileva) aveva recuperato a tassazione, ritenendolo non inerente in quanto non documentato, il costo derivante da provvigioni intra UE. La Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso su tale rilievo, argomentando che l'Ufficio non avesse provato la non inerenza della prestazione, ma la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che, a fronte delle contrarie argomentazioni svolte dall'Ufficio sulla mancata registrazione del contratto di agenzia, la contribuente, sulla quale incombeva il relativo onere, non avesse offerto alcuna prova in ordine all'effettività delle prestazioni fornite dall'agente e della loro utilità per la realizzazione del fatturato.

Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso per cassazione su unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c..

Secondo la prospettazione difensiva la decisione della C.T.R., basata sulla mancata registrazione del contratto di agenzia (con la conseguenza che lo stesso sarebbe stato redatto a posteriori) e sul fatto che la società avesse in Svizzera una clientela consolidata (tale da rendere inutile l'opera di un agente), avrebbe fatto cattivo uso delle norme invocate approdando ad un ragionamento presuntivo erroneo.

2. La censura è inammissibile.

2.1. La C.T.R. giunge alla sua decisione sulla base di due argomentazioni. Ritenuti gli elementi addotti dall'Ufficio (mancata registrazione del contratto di agenzia e mancata necessità di corrispondere provvigioni a un agente, avente, peraltro, sede in un Paese diverso da quello della clientela consolidata e costantemente seguita dall'organizzazione di vendita della Società) idonei a far presumere l'incongruità del costo in questione, il Giudice di appello ha constatato che la Società, a fronte di tali elementi, non aveva offerto nessuna prova di segno contrario tesa a dimostrare l'effettività della prestazione.

3. Tale decisione è in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (ribadito, di recente, da Cass. n. 14858 del 07/06/2018) secondo cui sia ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini di detrazione Iva, incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all'esercizio dell'attività medesima (cfr. Cass. n. 13300/17, Cass. n. 18475/16, Cass. n. 21184/14, Cass.n. 16853/13). Su tale questione si è ulteriormente chiarito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente (cfr. Cass. n. 23626/2011). Quest'ultimo è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove – come nel caso di specie – sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (cfr. Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015).

4. Di contro, il mezzo di impugnazione – fondato, peraltro su fatti contestati dalla controricorrente (quale ad esempio la sede effettiva dell'Agente) – con il quale si censura unicamente il ragionamento presuntivo compiuto dal Giudice di merito non attinge l'effettiva ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, ovvero la mancanza di prova da parte della contribuente dello stesso costo, oggetto di deduzione, e si risolve in un inammissibile, in questa sede, tentativo di ribaltare l'accertamento in fatto effettuato dalla Commissione regionale.

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

6 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile;

condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila) oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

Domande frequenti

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