Cassazione, sentenza n. 7261 del 16/03/2020
Sentenza n. 7261 del 16/03/2020
I giudici di merito avevano confermato la responsabilità dello spedizioniere rappresentante diretto per dazi e sanzioni conseguenti alla rettifica del valore di merci importate, fondandola su un generale obbligo di controllo. La Cassazione stabilisce invece che, per una dichiarazione regolarmente presentata, la solidarietà richiede la prova che lo spedizioniere abbia fornito dati o documenti erronei o invalidi, conoscendone o dovendone conoscere i difetti. Non essendo tali circostanze state dedotte dall’Amministrazione doganale, accoglie i primi due motivi, cassa la decisione e accoglie il ricorso originario.
- Imposte indirette
- Sanzioni
- Processo tributario

