Cassazione, sentenza n. 9339 del 21/05/2020
Sentenza n. 9339 del 21/05/2020
Gli accertamenti disconoscevano la deducibilità dei costi per acquisti effettuati nel 2004 e 2005 presso un’impresa domiciliata in un Paese a fiscalità privilegiata, mentre la CTR aveva ritenuto provati l’interesse economico e l’effettiva esecuzione delle operazioni. La Cassazione ha confermato che l’omessa indicazione separata non comportava, da sola, l’indeducibilità; ha però giudicato meramente apparente la motivazione sull’interesse economico, perché generica e priva dell’esposizione del concreto percorso valutativo. Il relativo motivo dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto ritenuto fondato.
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