Cassazione, sentenza n. 9323 del 21/05/2020
Sentenza n. 9323 del 21/05/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9323
- Data
- 21/05/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF per il 2005, confermato nei due gradi di merito e impugnato dal contribuente in Cassazione. Dopo avere aderito alla definizione agevolata e versato le somme dovute, il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione. La Corte ha ritenuto che la rinuncia, sebbene non notificata alla controparte costituita, dimostrasse la sopravvenuta carenza d’interesse; ha quindi dichiarato inammissibile il giudizio e compensato le spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
premesso che S. M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 169 del 14.5.2012, che aveva rigetto l'appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di rigetto del ricorso introduttivo contro l'avviso di accertamento relativo ad Irpef anno di imposta 2005;
preso atto che il ricorrente ha depositato istanza con la quale dichiara di rinunciare al ricorso per carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016, come da documentazione allegata (domanda di condono e versamento delle relative somme);
chiede inoltre la compensazione delle spese;
considerato che la dichiarazione di rinuncia ancorché non notificata alla controparte costituita, è comunque indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso e ne determina l'inammissibilità (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010);
considerato che in caso di rinuncia al ricorso per intervenuta adesione alla definizione agevolata della controversia le spese devono essere compensate (Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese.
Così deciso il 23.10.2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

