Cassazione, ordinanza n. 9314 del 20/05/2020
IRAP - Accertamento - Raddoppio dei termini - Inapplicabilita'.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9314
- Data
- 20/05/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società impugnava un accertamento relativo esclusivamente all’IRAP 2008, notificato oltre il termine ordinario, sostenendo che non potesse applicarsi il raddoppio connesso alle violazioni penalmente rilevanti. La Cassazione ha confermato che tale disciplina non opera per l’IRAP, poiché le relative violazioni non rientrano tra i reati contemplati dalla normativa penale tributaria, e ha quindi riconosciuto la decadenza dell’Agenzia delle Entrate. Accolto il motivo decisivo, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario, compensando le spese.
Massima
Il raddoppio dei termini per l'accertamento è stato introdotto con il DL 223/2006 (articolo 37) e la disciplina di tale termine lungo non è applicabile all'IRAP. Ciò discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal Decreto Legislativo n. 74/2000, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La disciplina penale tributaria risulta, pertanto, non applicabile all'IRAP in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO
Che:
la contribuente s.r.l. " (——)", gia' s.a.s. " (——)", propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso la sentenza della CTP di Latina, che aveva rigettato il suo ricorso avverso un avviso di accertamento, con il quale era stato chiesto il pagamento di somme per indebita detrazione IRAP anno 2008, per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
CONSIDERATO
Che:
il ricorso e' affidato a quattro motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57, comma 3, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto l'accertamento emesso nei confronti di essa contribuente era riferito al 2008, si che la notifica del verbale di accertamento avrebbe dovuto essere effettuata entro il quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione e quindi non oltre il 31 dicembre 2013, mentre, nella specie, detta notifica era avvenuta solo il 12 dicembre 2014; era vero che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 cit., articolo 43, comma 3, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che, in caso di violazione che comportava un obbligo di denuncia penale, i termini di cui sopra erano raddoppiati; tuttavia era espressamente stabilito che il raddoppio non operava qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria fosse stata presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui sopra; e, nella specie, la denuncia penale era stata comunicata alla Procura di Latina il 28 novembre 2014 e quindi ben oltre il termine legale ordinario del 31 dicembre 2013;
che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 e del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto l'avviso di accertamento impugnato aveva ad oggetto violazioni IRAP; e per dette violazioni non era applicabile il c.d. raddoppio dei termini per l'accertamento, in quanto la violazione delle norme relative a detta imposta non configuravano un reato tributario;
che, con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 35, convertito dalla L. n. 326 del 2003, che aveva riformulato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 74, comma 7, in materia di c.d. "reverse charge", in quanto il meccanismo dell'inversione contabile era stato introdotto al fine di ridurre le casistiche fraudolente in alcuni settori considerati a rischio, fra i quali vi era quello della raccolta dei metalli non ferrosi; e, con riferimento a tale ultimo settore, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 74, comma 7, come sopra riformulato, aveva stabilito che le fatture venivano emesse dal cedente senza applicazione dell'imposta, si che anche le autofatture dovevano soggiacere al medesimo regime; ora, da parte sua vi era stata una regolare applicazione della citata norma, di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 35, avendo essa emesso 54 autofatture in regime di inversione contabile; avendo essa applicato l'IVA ordinaria su ciascuna delle autofatture emesse ed avendo registrato l'IVA sul registro IVA acquisti; aveva poi fotocopiato ogni singola autofattura, registrandole in contrapposizione nel registro IVA delle fatture emesse; al contrario l'ufficio aveva ritenuto 32 delle 54 autofatture anzidette come duplicate, senza alcun supporto documentale;
che, con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 7, comma 4 e dell'articolo 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata fondato il proprio convincimento su 6 prove testimoniali, raccolte senza contraddittorio e senza le dovute garanzie, alle quali doveva essere attribuito il valore di meri indizi, i quali non erano ne' gravi, ne' precisi, ne' concordanti;
che l'Agenzia delle entrate ha presentato controricorso;
che per evidenti ragioni di priorita' logico-giuridica, va trattato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale la contribuente ha eccepito la non applicabilita' all'IRAP della disciplina del raddoppio dei termini, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 ed al Decreto Legislativo n. 74 del 2000;
che il motivo di ricorso e' fondato;
che invero l'avviso di accertamento oggetto di contestazione aveva ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento IRAP 2008; e la giurisprudenza di legittimita' (cfr. Cass. n. 10483 del 2018; Cass. n. 23629 del 2017; Cass. n. 4775 del 2016) e' concorde nel ritenere che il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'IRAP, non essendo essa un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali, con la conseguenza che, in ordine alla medesima, non puo' operare la disciplina del raddoppio dei termini, applicabile "ratione temporis";
che, pertanto, e' da ritenere che l'Agenzia delle Entrate sia decaduta dal potere di notificare l'avviso di accertamento contestato, avendo esso ad oggetto esclusivamente l'IRAP 2008 ed essendo stato esso pacificamente notificato il 12 dicembre 2014 e quindi oltre il termine quinquennale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 cit., vigente ratione temporis;
che sono da ritenere assorbiti tutti i restanti motivi di ricorso, ad eccezione del terzo motivo, che va respinto siccome infondato, non avendo nella specie alcun rilievo il richiamo fatto dalla contribuente al meccanismo del c.d. "reverse charge", stante l'onere che sulla medesima gravava, quale soggetto che intendeva far valere il diritto alla detrazione dell'IVA, di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni documentate dalle fatture in suo possesso; invero l'ufficio aveva provato sia l'oggettiva fittizieta' delle forniture di rottami di alluminio, siccome effettuate da soggetti privi delle necessarie strutture organizzative, sia la consapevolezza, da parte della contribuente, che le operazioni si inserivano in un contesto di evasione d'IVA, si che gravava su quest'ultima l'onere di fornire la prova contraria, di avere cioe' adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore medio di quel settore commerciale, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita', in rapporto alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 27566 del 2018); che, al contrario, la contribuente non ha ottemperato a detto onere su di essa gravante;
che, pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti motivi, ad eccezione del terzo che va respinto siccome infondato, questa Corte, in relazione al motivo di ricorso accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, decide la causa nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente;
che, tenuto conto dell'andamento del presente grado del giudizio e dell'esito dei pregressi giudizi di merito, appare equo compensare interamente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte respinge il terzo motivo di ricorso ed accoglie il ricorso con riferimento al secondo motivo, dichiarando assorbiti i restanti due; con riferimento al motivo di ricorso accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso iniziale della contribuente e compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

