Cassazione, sentenza n. 15556 del 21/05/2020
Sentenza n. 15556 del 21/05/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15556
- Data
- 21/05/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio penale riguardava l’omesso versamento dell’IVA dichiarata, per il quale il Tribunale aveva pronunciato condanna senza applicare le pene accessorie previste dalla disciplina dei reati tributari. La Cassazione ha stabilito che, quando la legge indica limiti temporali non fissi, la durata delle pene accessorie deve essere determinata discrezionalmente secondo i criteri dell’articolo 133 del codice penale, senza uniformarla automaticamente alla pena principale. Ha quindi annullato con rinvio limitatamente alle pene accessorie, dichiarando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data del 18.9.2018 il Tribunale di Lagonegro ha condannato (——) alla pena di sei mesi di reclusione ritenendola responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter, per omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del 2011 per l'ammontare di complessivi Euro 636.686.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza lamentando la mancata applicazione delle pene accessorie previste dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.
In relazione all'applicabilita' delle pene accessorie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, si registrano in seno a questa Corte due diversi filoni interpretativi. Secondo un primo indirizzo le stesse, pur trovando applicazione in via automatica in presenza di condanna per uno dei delitti di cui al medesimo decreto legislativo, sono tuttavia rimesse, nella fissazione della relativa durata, alla piena discrezionalita' del giudicante che le determina in concreto facendo ricorso ai criteri dettati dall'articolo 133 c.p., nell'ambito dell'intervallo temporale indicato dalla stessa norma (Sez. 3, n. 4916 del 14/07/2016 – dep. 02/02/2017, Bari, Rv. 269263; conf. Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 – dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256581 secondo cui quando la durata di una pena accessoria temporanea e' determinata dalla legge nella misura minima ed in quella massima, non trova applicazione il principio dell'uniformita' temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'articolo 37 c.p.).
In termini difformi si sono invece pronunciate altre sentenze affermando, sulla scorta della pronuncia a Sezioni Unite n. 6240 del 27/11/2014, che debbano essere ricondotte nel novero delle pene accessorie la cui durata non e' espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti, trovando in tal caso applicazione l'articolo 37 c.p., che impone al giudice di uniformarne la durata a quella della pena principale inflitta in concreto (Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018 – dep. 20/02/2018, P.G. in proc. Carlessi e altri, Rv. 272510; conf. Sez. 5, n. 1963 del 7/12/2018, dep. 2019, Piermartiri): cio' in quanto si e' ritenuto che l'articolo 37 c.p., detti un criterio generale in materia di pene accessorie nel senso che la loro durata – qualora "non espressamente determinata" – sia legata a quella della pena principale inflitta, come confermato dalla regola sussidiaria stabilita dal secondo periodo dello stesso articolo 37 c.p., in forza della quale la durata della pena accessoria in nessun caso puo' superare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di essa.
Ritiene tuttavia questo Collegio che il riferito contrasto si dissolva alla luce della recentissima pronuncia, pur riferita al reato di bancarotta fraudolenta ed alle pene accessorie previste dalla L. Fall., articolo 216, u.c., delle Sezioni Unite che, nel superare l'indirizzo espresso dalla precedente sentenza n. 6240 del 2015, hanno affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'articolo 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex articolo 37 c.p. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 – dep. 03/07/2019, Suraci, Rv. 276286 che ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni). Nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 che ha indotto il giudice delle leggi a negare che in linea di principio la durata unica e fissa delle pene accessorie, previste dalla L.Fall., articolo 216, u.c., sia compatibile con i principi costituzionali di proporzionalita' e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, le Sezioni Unite, nell'escludere che la collocazione sistematica dell'articolo 37 c.p. a conclusione delle altre disposizioni sulle pene accessorie autorizzi ad elevarne la disciplina al rango di regola generale, hanno definitivamente scartato l'opzione interpretativa che impone di ancorare la durata delle sanzioni accessorie all'entita' della pena principale della reclusione, ritenendo che si tratti di un criterio soltanto residuale, cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l'esercizio del potere dosimetrico del giudice.
Conseguentemente, la mancata pronuncia del Tribunale di Lagonegro in punto di pene accessorie, cosi' come previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, stante la preclusione per questa Corte di provvedere sulla determinazione della loro durata, la quale postula una valutazione discrezionale improntata ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., al medesimo Tribunale.
Va cio' nondimeno precisato che per effetto del principio della formazione progressiva del giudicato, che copre, in conseguenza della pronuncia di parziale annullamento, i capi della sentenza ed i punti della decisione impugnati che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, cosi' come disposto dall'articolo 624 c.p.p., resta fermo l'accertamento del reato cosi' come l'affermazione di responsabilita' dell'imputato, con conseguente inapplicabilita' di eventuali cause estintive sopravvenute (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attina', Rv. 207640).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12, con rinvio al Tribunale di Lagonegro. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita' dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Motivazione semplificata.
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