Cassazione, sentenza n. 35902 del 22/11/2021
Sentenza n. 35902 del 22/11/2021
La lite riguardava la rettifica del valore dichiarato per una compravendita immobiliare, confermata nei gradi di merito pur con una riduzione del 30% riconosciuta in primo grado. Durante il giudizio di cassazione, un coobbligato solidale aveva perfezionato la definizione agevolata della controversia scaturita dal medesimo avviso, versando gli importi dovuti. La Corte applica la previsione secondo cui la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri e dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese a carico delle parti che le avevano anticipate.
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