Cassazione, sentenza n. 35395 del 19/11/2021
Sentenza n. 35395 del 19/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35395
- Data
- 19/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo al maggior valore di un immobile compravenduto, dopo il rigetto del ricorso nei due gradi di merito. Nel giudizio di cassazione la contribuente ha documentato il perfezionamento della definizione agevolata mediante domanda e pagamento, mentre l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assenza di diniego e chiesto la chiusura della lite. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
Testo della pronuncia
G.M.S. s.a.s. di S.M. & C impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione n. (—) ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che accertava il maggior valore di un immobile sito in (—), oggetto di contratto di compravendita immobiliare. L'atto impositivo era stato emesso sia nei confronti della ricorrente, in qualità di società acquirente, sia nei confronti degli altri venditori, che proponevano impugnazione. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 160/6/2010, respingeva il ricorso.
G.M.S. s.a.s. appellava la decisione alla Commissione Tributaria del Lazio che, con sentenza n. 34/40/12, respingeva l'impugnazione.
La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo cinque motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memoria presentata in data 20.9.2021, ha concluso per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Motivi della decisione
1. Il Collegio rileva che nelle more del giudizio, la società contribuente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 14, convertito con modificazioni nella L. n. 136 del 2018. G.M.S. s.a.s, ha perfezionato la definizione agevolata, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, con il pagamento della prima rata, ed ha provato la regolarità della definizione allegando la relativa domanda, la quietanza di versamento della prima rata, corredata dalla contabile del bonifico.
2. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, precisa che: "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi del D.L. cit., art. 6. comma 13, "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L 'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
3. Nella fattispecie in esame non risulta essere stato notificato alcun diniego di definizione, e l'Agenzia delle Entrate, con memoria del 5.10.2021, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che con nota pec del 24 maggio 2021 la Direzione Provinciale di Latina ha comunicato che la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
4. In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale") comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinione del giudizio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
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