Cassazione, sentenza n. 35902 del 22/11/2021
Sentenza n. 35902 del 22/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35902
- Data
- 22/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava la rettifica del valore dichiarato per una compravendita immobiliare, confermata nei gradi di merito pur con una riduzione del 30% riconosciuta in primo grado. Durante il giudizio di cassazione, un coobbligato solidale aveva perfezionato la definizione agevolata della controversia scaturita dal medesimo avviso, versando gli importi dovuti. La Corte applica la previsione secondo cui la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri e dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese a carico delle parti che le avevano anticipate.
Testo della pronuncia
M.D. proponeva ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate Ufficio Roma (—) aveva rettificato il valore dichiarato in relazione alla compravendita di un complesso immobiliare sito nel (—) e di alcuni terreni siti nella stessa zona.
La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso con una riduzione del 30% del valore accertato in considerazione dei costi necessari per rendere gli immobili utilizzabili.
Proposto appello da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 30.10.2013 rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione il contribuente articolando quattro motivi.
L'Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione all'udienza.
Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato memoria con la quale, accertata l'avvenuta definizione della lite da parte del coobbligato solidale Grottarossa Immobiliare s.r.l. nel giudizio R.G. n. 29835/14 scaturente dal medesimo avviso di rettifica e liquidazione, chiede che venga disposta la sospensione del giudizio e quindi la successiva estinzione in virtù del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
Motivi della decisione
La Grottarossa Immobiliare s.r.l., contribuente coobbligata in solido con l'odierno ricorrente, ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, nell'ambito del giudizio pendente presso questa Corte avente NRG 29835/2014, provvedendo al versamento degli importi dovuti in relazione ad essa, come attestato dall'Agenzia delle Entrate (doc. 1-3 allegati alla memoria per parte ricorrente).
Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 14, "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri", sicchè il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente NRG 29835/2014.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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