Cassazione, sentenza n. 35900 del 22/11/2021
Sentenza n. 35900 del 22/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35900
- Data
- 22/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti contestavano la rettifica del valore di un terreno ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale; la CTP aveva ridotto la stima dell’Ufficio e la CTR aveva confermato limitandosi ad affermare che le tesi degli appellanti non erano accoglibili. La Cassazione considera tale formula priva di un effettivo apparato motivazionale, perché non espone le ragioni di fatto e di diritto del rigetto. Accoglie quindi il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Campania affinché riesamini integralmente l’appello e regoli le spese.
Testo della pronuncia
Con ricorso notificato in data 7/11/2007, depositato in cancelleria in data 27/11/2007, P.V. e T.A. impugnavano l'avviso di accertamento n. (—), notificato il 26-27/7/2007, con cui l'Ufficio di Ischia dell'Agenzia delle Entrate, in riferimento all'atto di compravendita rogato dal notaio A. di Forio in data (—), rep. (—), racc. (—), registrato ad Ischia il (—), al n. (—), ha rettificato, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, elevandolo ad Euro 370.340,00, il prezzo dichiarato in Euro 20.000,00 del diritto di proprietà pari a 909,50/1000 del terreno ubicato in (—), località (—), di circa are 81,50, censito in catasto al fl. (—), p.lle (—), (—), (—), (—), chiedendo ai coobbligati in solido il pagamento dell'importo complessivo di Euro 78.686,10 a titolo di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, sanzioni ed accessori.
A sostegno del ricorso di primo grado, hanno spiegato i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e ss., e violazione del divieto di rettifica del valore dichiarato dei cespiti, (in quanto la norma di cui al citato art. 52, vieta all'Ufficio di rettificare il valore o il corrispettivo dei terreni iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarati in misura non inferiore a settantacinque volte il reddito domenicale risultante in catasto, quando gli strumenti urbanistici prevedono per essi, come nel caso di specie, una destinazione non edificatoria e, comunque, i vincoli paesistici ne stabiliscono addirittura la inedificabilità assoluta);violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e ss., avendo l'Ufficio omesso di procedere alla previa valutazione assimilata dei cespiti in questione con beni similari, non avendo indicato nell'atto impugnato nemmeno gli estremi delle transazioni o perizie aventi ad oggetto immobili simili, situati nella stessa zona, formati nell'ultimo triennio; inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso ed incongruità della valutazione finale di ciascun cespite, avendo l'Ufficio sovrastimato gli immobili in questione, come risulterebbe da una relazione tecnica e da una consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito di un procedimento per sequestro giudiziario a suo tempo pendente dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia.
La CTP di Napoli con sentenza n. 487 del 17.6.2009 ha accolto il ricorso limitatamente alla terza delle censure spiegate, ritenendo eccessiva la valutazione dei terreni pari ad Euro cinquanta al metro quadro come determinata dall'Ufficio e stimando congruo il valore di Euro venti al metro quadro.
Sia le parti private che l'Ufficio hanno proposto appello.
La CTR della Campania con sentenza in data 25.1.2013 ha confermato la sentenza di primo grado.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
I contribuenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 2992, art. 36, n. 4, e art. 1, comma 2, nonchè dell'art. 132 c.p.c., n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per totale mancanza di motivazione.
Il provvedimento impugnato non spiegherebbe in alcun modo il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di appello per rigettare l'appello proposto dai contribuenti.
2. Con il secondo motivo, rubricato "Error in procedendo; omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.", la CTR si sarebbe limitata a sancire la infondatezza dell'appello proposto dagli odierni ricorrenti, senza procedere ad un compiuto esame dei motivi proposti a sostegno dell'appello. Con i restanti tre motivi di ricorso, i contribuenti hanno sostanzialmente riproposto le questioni devolute ai giudici di appello con l'impugnazione della sentenza di primo grado; questioni su cui hanno dedotto che i giudici di appello, con la sentenza impugnata in sede di legittimità, non si sono pronunciati.
Va ritenuta preliminarmente la tardività del controricorso con conseguente inammissibilità del medesimo atteso che il suo deposito è avvenuto in data 2.5.2014 e quello del ricorso principale in data 14 marzo 2014, quindi ben oltre il termine perentorio di 40 giorni fissato dall'art. 370 c.p.c..
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza d'appello, infatti, è del tutto carente di motivazione.
I giudici della CTR, nel rigettare l'appello dei contribuenti, si sono limitati ad affermare che " le tesi degli appellanti non sono accoglibili".
Ebbene, tale formula nulla aggiunge al dispositivo di rigetto dell'appello: il fatto, cioè, che la tesi degli appellanti sia non accoglibile non è che la premessa logica, indefettibile, del rigetto, ma non ne costituisce il benchè minimo apparato motivazionale, essendo rimaste del tutto inspiegate le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato i giudici a quibus a ritenere non accoglibile l'appello, e dunque a rigettarlo.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo, e la causa deve essere rinviata ad una diversa sezione della CTR della Campania, sede di Napoli, affinchè l'appello dei contribuenti possa essere interamente esaminato in tutte le censure nelle quali esso si è articolato.
Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.
Il giudice del rinvio provvederà a regolare anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui rinvia anche per la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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