Cassazione, sentenza n. 35507 del 19/11/2021
Sentenza n. 35507 del 19/11/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35507
- Data
- 19/11/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento riguardava IRES e IRAP, nonché rilievi sulla documentazione delle sostituzioni in garanzia, sulle ritenute IRPEF relative a somme corrisposte all’amministratore e sulla deduzione di costi; i giudici di merito avevano accolto, almeno in parte, le ragioni della società. In cassazione la contribuente ha dichiarato di avere definito la lite ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018. Poiché non risultavano notificati dinieghi né presentate istanze di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha dichiarato estinto il processo, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
Y. Italia s.r.l (già M. R. Italia s.r.l.) impugnava un avviso di accertamento, emesso ai fini Ires e Irap per l'anno d'imposta 2004, sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente, con riferimento alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia che la sostituzione dell'apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata per essere considerata non imponibile ai fini dell'applicazione dell'Iva. Con altri rilievi contestava che la M. aveva corrisposto all'allora amministratore della società somme senza operare le necessarie ritenute ai fini Irpef e l'indebita deduzione di costi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva parzialmente il ricorso rigettando il solo rilievo afferente al recupero a tassazione di costi non inerenti.
L'Ufficio impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia, con sentenza n. 88/13/12, depositata il 20.12.2012, conferma la decisione di primo grado.
La CTR rilevava l'assenza di anomalie e che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorchè il bene fosse stato restituito a M. e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorchè il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il bene. La CTR osservava, inoltre che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai miitari operanti.
L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, con quattro motivi.
Y.Italia s.r.l. resiste con controricorso.
Successivamente, in data 22 settembre 2021, la contribuente ha presentato una memoria con cui ha dedotto che, nelle more del giudizio di cassazione, ha provveduto alla definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, versando la prima rata e le successive; ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Osserva la Corte che il D.L. citato, art. 6, commi 10, 12 e 13, prevedono:
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate..
Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, nè presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.
Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente, peraltro parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, il pagamento del cd. "doppio contributo unificato".
Il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art, 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perchè in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021
Domande frequenti
Il rimborso dopo il ravvedimento può dipendere da un semplice ripensamento?
Secondo l’orientamento della Cassazione riportato, un successivo cambio di interpretazione non basta. Il rimborso delle somme versate richiede un errore essenziale e riconoscibile, distinto dal ripensamento sulla scelta di ravvedersi. Gli estremi delle pronunce devono essere verificati sui testi ufficiali.
Che cosa significa errore essenziale e riconoscibile?
L’errore è essenziale quando ha influito sulla decisione del contribuente ed è riconoscibile quando l’ufficio avrebbe potuto coglierlo con la normale diligenza. Per sostenerlo è utile conservare la documentazione e portare l’eventuale errore a conoscenza dell’ufficio.
Quali verifiche fare prima di pagare con ravvedimento?
Prima del versamento bisogna accertare l’esistenza della violazione e verificare i conteggi di imposta, interessi, sanzione e riduzione. Nei casi interpretativi occorre valutare con attenzione la tesi dell’Amministrazione e conservare la documentazione del ragionamento seguito.
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