Cassazione, sentenza n. 10353 del 31/03/2022

Sentenza n. 10353 del 31/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
10353
Data
31/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva confermato l’accertamento IVA relativo a una cessione ritenuta non imponibile verso una società sammarinese considerata esterovestita, limitandosi però a richiamare l’esame della documentazione e l’ascolto delle parti. La Cassazione qualifica tale motivazione come apparente, perché non espone le ragioni logico-giuridiche della decisione, non richiama concretamente gli argomenti del primo giudice e non risponde alle censure della contribuente. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

1. Con la sentenza n. 28/02/13 del 19/04/2013, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto da N. s.r.l. nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro (di seguito CTP) n. 114/04/12, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso l'avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2006.

1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento è stato emesso in ragione della cessione di alcuni beni, erroneamente considerata non imponibile, ad una società sanmarinese ritenuta esterovestita.

2. N. s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

3. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso N. s.r.l. deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente.

2. Il motivo è fondato e assorbente degli altri motivi proposti.

2.1. E' noto che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ripercorre dettagliatamente le vicende della controversia, riportando le domande ed eccezioni di entrambe le parti, e concludendo nel modo che segue: "Questa C.T.R., dopo attento esame della documentazione e dopo aver ascoltato le parti, decide P.Q.M. La C.T.R. conferma la impugnata decisione (…)".

2.3. Trattasi all'evidenza di motivazione inidonea a esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell'appello, in quanto la CTR: a) conferma la decisione impugnata senza fare alcun riferimento alla motivazione della CTP e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicchè non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem; b) non si prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi dalla società contribuente, pur dettagliatamente evidenziati nel contesto della sentenza, ma si conclude del tutto apoditticamente per la conferma della sentenza di primo grado.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2022

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