Cassazione, sentenza n. 10566 del 01/04/2022

Sentenza n. 10566 del 01/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
10566
Data
01/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La cartella richiedeva sanzioni e interessi per il mancato pagamento dell’acconto IVA indicato nella dichiarazione, che la contribuente attribuiva a un errore materiale e a un diverso metodo di calcolo. La CTR aveva desunto dal rigo dichiarativo e dall’importo esposto l’adozione del metodo storico, rilevando che l’errore non era stato provato né tempestivamente corretto. La Cassazione giudica le censure in parte infondate e in parte inammissibili per difetto di specificità e mancata riproduzione dei documenti richiamati; rigetta quindi il ricorso e conferma la decisione d’appello.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 128/24/12 del 08/08/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 370/03/11, la quale aveva accolto il ricorso di Txxxx s.r.l. avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni ed interessi per mancata corresponsione dell'acconto IVA relativo all'anno d'imposta 2007.

1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54 bis, essendo stata riscontrata dalla dichiarazione (rigo VH 13) l'indicazione della debenza di un acconto IVA mai corrisposto.

1.2. La CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate evidenziando che: a) il contribuente aveva optato in dichiarazione per il metodo storico, evidenziando un acconto da versare di Euro 54.847,00 nel dicembre 2007, corrispondente all'ottantotto per cento dell'importo indicato a debito nel dicembre 2006; b) quanto indicato in ricorso (opzione per il metodo effettivo) era in contraddizione rispetto a quanto indicato in dichiarazione (opzione per il metodo storico), la quale non era stata modificata nel termine previsto dalla legge; c) non vi era prova dell'errore presunto dal contribuente, in ragione del quale era stato accolto il ricorso di primo grado.

2. Trelettra s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

3. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi di ricorso Trelettra s.r.l. deduce vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR erroneamente: a) ritenuto che la società contribuente avrebbe scelto, in sede di dichiarazione, il metodo di liquidazione dell'IVA concernente l'anno d'imposta 2007, scelta impossibile in assenza della relativa opzione; b) omesso l'esame dei documenti prodotti e concernenti la effettiva sussistenza dell'opzione concernente il metodo di scelta dell'IVA nell'ambito del modello di dichiarazione concernente l'anno d'imposta in contestazione; c) omesso di motivare circa il dedotto errore materiale nella compilazione del rigo VH13.

2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2008/5850 del 15/01/2008 e la falsa applicazione del decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2009/4792 del 15/01/2009, non prevedendo tali decreti la possibilità di optare per uno specifico metodo di liquidazione dell'IVA con riferimento all'anno d'imposta 2007.

3. I motivi, che possono essere esaminati nel loro complesso involgendo l'esame di questioni strettamente connesse – vanno disattesi.

3.1. Va prima di tutto evidenziato che la società contribuente afferma che il modello di dichiarazione relativo all'anno d'imposta 2007 non conteneva la possibile opzione per il metodo di liquidazione dell'IVA, ma non ha nè trascritto, nè allegato, il modello che assume essere stato prodotto in giudizio, con conseguente carenza di specificità delle censure di cui al primo e secondo motivo, che sono inammissibili.

3.2. In ogni caso, la CTR non ha sostenuto nè che i modelli di dichiarazione prevedevano l'opzione per l'uno o per l'altra modalità di liquidazione, nè che l'opzione per il metodo storico sia stata effettuata a mezzo l'indicazione specifica dell'opzione, essendosi limitata ad affermare che detta scelta si evince dalle modalità con cui è stata compilata la dichiarazione, con l'indicazione al rigo VH 13 dell'importo dell'acconto da versare.

3.2.1. In altri termini, la CTR ha accertato in fatto che, tenuto conto delle modalità con cui è stato compilato in modulo, la società contribuente ha sicuramente optato per il metodo storico: e trattasi di un ragionamento inferenziale del tutto logico e consequenziale, in ragione della indicazione dell'importo IVA da versare in acconto, correttamente calcolato con riferimento all'IVA risultante a debito.

3.3. Il superiore accertamento resiste non solo alle censure proposte con i primi due motivi, ma anche alla censura proposta con il terzo motivo, non sussistendo il denunciato vizio di omessa motivazione: la CTR ha chiaramente affermato che manca la prova della sussistenza dell'errore che Trelettra s.r.l. ha dedotto di avere compiuto, comunque non emendato nel termine previsto dalla legge.

3.3.1. La ricorrente evidenzia che tale errore sarebbe riconoscibile in ragione del comportamento tenuto dalla società, titolare di un credito d'imposta idoneo a consentirle di non versare l'IVA. Peraltro, da un lato, la possibile diversa interpretazione degli atti di causa non inficia l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello; dall'altro, si fa riferimento a documentazione versata in atti non trascritta nè allegata, sicchè ancora una volta il motivo è, oltre che infondato, anche inammissibile per difetto di specificità.

3.4. Infine, anche l'ultimo motivo deve ritenersi inammissibile atteso che non possono essere sollevate questioni di violazione di legge con riferimento ad atti amministrativi interni all'Amministrazione finanziaria, senza indicare le norme che si ritengono violate e senza specificare in che modo tali atti integrerebbero le menzionate disposizioni.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e la società contribuente va condannata al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della presente controversia di Euro 17.575,38.

4.1. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art., 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis, stesso art. 13, ove dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132, comma 33 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2022

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