Cassazione, sentenza n. 10297 del 31/03/2022
Sentenza n. 10297 del 31/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10297
- Data
- 31/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Si discuteva se il decreto ingiuntivo relativo a crediti acquistati pro soluto nell’ambito di un’operazione di factoring dovesse scontare l’imposta di registro proporzionale del 3% oppure quella fissa. La Corte qualifica il rapporto come operazione finanziaria rientrante nel campo IVA, benché esente, e applica il principio di alternatività: il decreto che dispone il pagamento di somme assoggettate alla disciplina IVA è registrato in misura fissa, rilevando anche l’origine commerciale dei crediti fatturati. Il ricorso dell’Agenzia è rigettato e le spese sono compensate.
Testo della pronuncia
1.1. La J. Capital s.r.l., società operante nel settore della cartolarizzazione dei crediti, impugnava l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l'applicazione dell'imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore e relativo a crediti da questa acquistati pro soluto. In particolare, la J. Capital s.r.l. contestava la pretesa applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale del 3% a fronte di quella in misura fissa prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e tale decreto, allegata Tariffa parte prima, art. 8, nota II, tenuto conto che la sua attività di impresa doveva essere qualificata quale attività di finanziamento soggetta a IVA, sebbene, nel caso di specie, esente D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, comma 1.
2. La CTR, con sentenza n 2679/44/16, depositata il 21/03/2016, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il ricorso della contribuente sul presupposto che le attività negoziali poste in essere dalla da quest'ultima dovevano ritenersi avere natura finanziaria.
3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. La Justine Capital s.r.l. ha depositato controricorso.
5. Con ordinanza del 3.3.2020 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa al fine di consentire alle parti il deposito di documenti attestanti l'eventuale definizione agevolata della lite intervenuta tra le medesime parti in analoghi giudizi.
6. Con istanza del 9.10.2020 la contribuente chiedeva la fissazione dell'udienza non avendo aderito alla suddetta definizione agevolata.
Motivi della decisione
1. L'Agenzia delle Entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e del medesimo, Tariffa, art. 8, nota II, avendo la CTR erroneamente ritenuto che il credito oggetto del decreto ingiuntivo si individuavano nei crediti, soggetti da IVA, dovuti per le prestazioni di servizi e cessioni di beni poste in essere dalla società Stryker a favore della ASL Napoli; ceduti alla società di Leasing e factoring "Commercio e Finanza spa" e, infine, da quest'ultima alla contribuente.
La ricorrente, in particolare, rileva che le prestazioni originali sono diverse dalle obbligazioni di pagamento poste a fondamento del decreto ingiuntivo le quali, pertanto, dovevano essere sottoposte al pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale.
2. Il ricorso non è fondato.
La questione rimessa al Collegio attiene all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa o proporzionale ai decreti ingiuntivi portanti crediti oggetto di contratto di factoring (nella specie, la controricorrente ha chiesto ed ottenuto più decreti ingiuntivi aventi ad oggetto crediti a lei ceduti da altra società in forza di un contratto di factoring).
La disciplina dell'imposta di registro, al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, prevede che "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili (..) ".
Per quanto riguarda la misura della tassazione, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi che recano la condanna al pagamento di somme o valori, oppure ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono ordinariamente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte I, art. 8, comma 1, lett. b). Qualora i predetti atti dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, gli stessi, ai sensi dal citato D.P.R., art. 40, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, anzichè a quella proporzionale sopraindicata secondo quanto previsto dal citato art. 8, Nota II, la quale sancisce che "gli atti di cui al comma 1, lettera b), (….) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico, art. 40". Tale previsione risponde al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro sancito dal richiamato art. 40, la cui ratio è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro operazioni già colpite dall'IVA, disponendo in tal caso la prevalenza di quest'ultima rispetto all'imposta di registro.
Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni di finanziamento le quali, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 3, comma 2, n. 3, sono qualificabili come prestazioni di servizi, annoverando tra esse il legislatore "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni (…)". In quanto tali rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, anche se sono soggette al particolare regime di esenzione ai sensi dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1).
Consegue da ciò che i decreti ingiuntivi emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, (soggette a IVA in regime di esenzione) devono essere registrati a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e della Tariffa, Parte I, art. 8, nota II (Cass. n. 3316 del 2004).
Questa Corte (Cass. n. 2809 del 2005) ha, poi, affermato, che risulta decisiva ai fini della tassazione la natura del creditore (ovvero della banca o società finanziaria), in quanto se quest'ultimo ha la qualità di soggetto IVA e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'IVA, come appunto si verifica per chi conceda un prestito (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 6), il provvedimento giudiziale in oggetto assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA. Così riportato il quadro normativo di riferimento va osservato che risulta non contestato che il credito originario era vantato dalla Casa di Cura Villa delle Querce nei confronti della ASL (—) di Napoli; credito che successivamente veniva acquistato dalla Commercio e Finanza s.p.a. e da questa poi ceduto alla odierna controricorrente Justine Capital s.r.l., società di cartolarizzazione dei crediti, ex L. n. 130 del 1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti).
Deve ulteriormente rilevarsi che i decreti ingiuntivi emessi a favore della J. Capital s.r.l. hanno ad oggetto i crediti da questa acquistati in forza del contratto di factoring stipulato con la Commercio e Finanza s.p.a. avente ad oggetto rapporti commerciali su fattura (inerenti appalto tra Azienda Sanitaria Locale e l'originaria creditrice) assoggettati ad IVA. Discende da tutto quanto sopra esposto che, diversamente da quanto ritenuto dell'Agenzia, nel caso di specie il rapporto tra la J. Capital s.r.l. e la Commercio e Finanza s.p.a. deve qualificarsi come di finanziamento e non come una mera cessione di crediti assumendo all'uopo rilievo, come affermato dalla stessa CTR, la natura della società odierna controricorrente e il fatto che il credito riportato nei decreti ingiuntivi trae origine da cessioni di beni e prestazioni di servizi che rientrano tra le operazioni soggette alla disciplina IVA, di talchè deve ribadirsi il principio secondo cui in tema di imposta di registro la registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA fruisce, in base al principio dell'alternatività sancito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, dell'applicazione dell'imposta in misura fissa.
In conclusione, il ricorso va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
3. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell'intero giudizio in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte:
– Rigetta il ricorso;
– Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2022
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