Cassazione, sentenza n. 12693 del 21/04/2022
Sentenza n. 12693 del 21/04/2022
La controversia concerneva la deducibilità, per il 2003-2004, di costi sostenuti verso fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e di perdite su crediti. La Corte esclude che la mancata separata indicazione in dichiarazione impedisca retroattivamente la deduzione, ma ritiene carente la decisione regionale sulla prova dell’attività commerciale effettiva dei fornitori e della convenienza rispetto ad alternative comparabili, rilevando anche l’omesso esame di specifiche contestazioni dell’ufficio. Dai dati risulta il rigetto del primo motivo e l’accoglimento parziale delle censure successive; il testo disponibile non contiene la valutazione completa delle perdite né il dispositivo finale.
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