Cassazione, ordinanza n. 11286 del 07/04/2022

Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
11286
Data
07/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un difensore antistatario aveva promosso l’ottemperanza per ottenere dall’Agenzia delle Entrate le spese liquidate in un precedente giudizio tributario, ma la CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo la pretesa estranea all’esecuzione tributaria. La Cassazione afferma che la condanna dell’Amministrazione alle spese costituisce titolo immediatamente esecutivo anche in favore del difensore distrattario e, decorso il termine di pagamento, può essere attuata mediante ottemperanza senza attendere il giudicato. Rigettata la censura sulla motivazione e accolto il secondo motivo, la decisione è cassata con rinvio alla CTP in diversa composizione.

Testo della pronuncia

RITENUTO CHE:

C.G., avvocato, propone ricorso per cassazione la suindicata sentenza della CTP di Napoli, che ha dichiarato inammissibile il ricorso, concernente il giudizio di ottemperanza volto ad ottenere il pagamento delle spese di lite liquidate, con distrazione in favore del difensore antistatario, in un precedente giudizio di ottemperanza tributario promosso da C.A. e conclusosi con la sentenza n. 27572/1/14 dell'adito giudice tributario che condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento di Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 120,00 per spese ed Euro 300,00 per rimborso spese generali, "con distrazione in favore dell'avv.to C.G.". Riteneva il giudice adito che il giudizio di ottemperanza non potesse avere ad oggetto il pagamento di somme dovute al procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, trattandosi di pretese che eccedono l'ambito dell'esecuzione tributaria, sì da non poter formare oggetto del giudizio di ottemperanza.

L'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta violazione art. 111 Cost. , per motivazione apparente, anomala, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, essendo stato fatto riferimento a tre sentenze della Corte di Cassazione, nessuna delle quali riferibile alla questione oggetto d'esame, in quanto nessuna di esse si era pronunciata nel senso di ritenere inammissibile il giudizio di ottemperanza per le spese di lite, liquidate in un precedente processo con sentenza definitiva.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente, il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 , 68 , 69 e 70 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , in quanto, dopo la modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 69 e 70 , a seguito di riforme decorrenti dal 21 maggio 2016 e dal 31 dicembre 2015, per le sentenze tributarie l'unico rimedio esecutivo per il creditore è costituito dal giudizio di ottemperanza, non essendo più consentito il giudizio esecutivo civile per le sentenze tributarie, qualsiasi sia la natura del credito vantato.

La prima censura è infondata.

Il vizio dedotto ricorre quando manca la motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) e ciò si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" – cd. motivazione apparente, ipotesi che nella specie non sussiste avendo il giudicante argomentato l'opzione interpretativa prescelta richiamando – a torto o a ragione ai fini qui considerati non rileva – i principi in tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario dettati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 69 e 70 .

La seconda censura è fondata e merita accoglimento.

Dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 156 del 2016 , che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui al citato D.Lgs., art. 12, comma 1, a decorrere del 1 giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 15 e art. 69, comma 5 , costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.

Si è esteso così al processo tributario il principio di cui all' art. 282 c.p.c. , ed ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69, comma 4 , il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui al citato D.Lgs., art. 38, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l'art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – il D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 70 .

Siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'Amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 , comma 2-sexies , può procedere alla riscossione "mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza".

E da condividere, pertanto, la censura con cui il ricorrente si duole della pronuncia della CTP che ha ritenuto quale unico strumento previsto per il rimborso delle spese processuali del giudizio di ottemperanza quello dell'esecuzione forzata ordinaria senza considerare il modello prescelto dal legislatore delle tutele concorrenti.

Peraltro, come la Corte ha avuto occasione di evidenziare, l'incardinamento del giudizio di ottemperanza non priva l'Amministrazione del potere di procedere all'adempimento fintanto che il provvedimento attuativo non sia stato emesso, adempimento che se intervenuto tardivamente può incidere sulle spese del processo (Cass. n. 25147 del 2016).

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della CTP di Napoli, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la impugnata sentenza, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta mediante collegamento da remoto, il 16 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2022

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