Cassazione, sentenza n. 11908 del 12/04/2022
Sentenza n. 11908 del 12/04/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11908
- Data
- 12/04/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti avevano chiesto l’ottemperanza di una pronuncia non definitiva che, accogliendo il ricorso contro il diniego di riduzione di un’ipoteca dell’agente della riscossione, aveva ordinato la liberazione di alcuni immobili; il giudice tributario aveva nominato un commissario ad acta. La Cassazione precisa che l’ottemperanza di sentenze non passate in giudicato è ammessa soltanto nelle specifiche ipotesi contemplate dalla disciplina tributaria, tra le quali non rientra l’ordine di restringere un’iscrizione ipotecaria. Accolto il primo motivo dell’agente della riscossione e assorbito il secondo, la sentenza è cassata e il ricorso originario rigettato nel merito.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Equitalia Centro spa notificava a T.M.R. e a T.G.B. comunicazione di iscrizione ipotecaria per la somma, rispettivamente, di Euro 4.728.386,57 e Euro 4.751.800,15. Avverso tali comunicazioni i contribuenti proponevano distinti ricorsi avanti alla Commissione tributaria provinciale di Sassari, lamentando la sproporzione della misura cautelare rispetto al valore del credito tributario.
Successivamente Equitalia procedeva ad iscrivere ipoteca sui beni dei contribuenti per un valore complessivo parti ad Euro 131.431.604,80.
I contribuenti impugnavano l'atto di diniego dell'istanza di restrizione/riduzione dell'ipoteca dagli stessi proposta all'agente della riscossione in ragione della asserita eccessività del valore degli immobili vincolati rispetto all'entità del credito.
La CTP, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 503/3/2017 del 26 luglio 2017 , respingeva quelli proposti avverso il preavviso e accoglieva il ricorso proposto nei confronti del diniego di riduzione dell'ipoteca, disponendo procedersi alla restrizione della stessa e ordinando la liberazione dal vincolo di taluni beni specificamente individuati. Tale sentenza veniva impugnata da Equitalia.
Nelle more, stante il diniego dell'Agente della riscossione di dare esecuzione alla pronuncia della CTP, i contribuenti proponevano ricorso per l'ottemperanza della suddetta sentenza, rilevando come l'iscrizione ipotecaria, essendo sproporzionata rispetto al debito tributario, violerebbe l'art. 1 del primo protocollo della CEDU. Sostenevano altresì che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 , il quale disciplina l'iscrizione ipotecaria, dovrebbe essere coordinato con l' art. 2976 c.c. che consente la riduzione dell'ipoteca in caso di eccessività della somma iscritta rispetto al debito garantito.
La CTP di Sassari accoglieva il ricorso, nominando un commissario ad acta al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 503/3/2017.
Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
I contribuenti hanno resistito con controricorso.
Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , nn. 3 o 4, attesa l'improponibilità del giudizio di ottemperanza in relazione ad una sentenza non passata in giudicato. Erroneamente la CTP avrebbe ritenuto ammissibile tale giudizio avverso una decisione non definitiva, stante il chiaro disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 , che richiede espressamente che la sentenza sia passata in giudicato, mentre la possibilità di agire per l'ottemperanza di sentenza non definitiva è prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2 , limitatamente all'ipotesi di rimborso del tributo versato in eccedenza rispetto a quanto statuito in sentenza, nonchè dall'art. 69 per le sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme in favore del contribuente, nonchè quelle relative ad atti concernenti le operazioni catastali.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2884 c.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , nn. 3 o 4. Premesso che contro la sentenza emessa in esito al giudizio di ottemperanza il ricorso per cassazione deve ritersi ammissibile per ogni violazione di legge (e non solo per l'inosservanza di norme sul procedimento), la ricorrente censura la decisione impugnata per aver ritenuto non applicabile alla riduzione dell'ipoteca l' art. 2884 c.c. , il quale richiede che la cancellazione del vincolo sia disposta con sentenza passata in giudicato.
Il primo motivo è fondato.
La questione prospettata con tale censura attiene alla esperibilità del giudizio di ottemperanza in relazione alle sentenze delle commissioni tributarie non ancora passate in giudicato.
Tale giudizio è previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 , allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di conseguire l'attuazione degli obblighi derivanti dalle sentenze del giudice tributario. Come affermato da questa Corte, il ricorso per ottemperanza è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia della P.A. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell'atto posto in essere dall'Amministrazione rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire. Tale giudizio è infatti rivolto a rendere effettivo, mediante l'individuazione di idonei provvedimenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, atteggiandosi pertanto come giudizio strettamente connesso con quello principale, di cui costituisce la realizzazione e l'integrazione ( Cass., sez. 5, n. 16569 del 20/06/2019, Rv. 654387 – 01 ; sez. 5, n. 13382 del 30/6/2016 ).
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il giudizio ex art. 70 presenti connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia perchè il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza (Cass., sez. 5, n. 10570 del 04/06/2020 in motivazione; sez. 5, n. 16569de1 2019 cit.; n. 646 del 18/1/2012; n. 4126 del 1/3/2004 ; n. 20202 del 24/9/2010).
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156 del 2015 (recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione della legge delega n. 23 del 2014 ), e l'eliminazione della possibilità, originariamente prevista, per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile , il giudizio di ottemperanza costituisce l'unico rimedio per l'attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell'Amministrazione.
La CTR, nella decisione impugnata, ha affermato che, a seguito del riconoscimento della immediata esecutività delle sentenze tributarie ad opera del citato decreto, la perdurante previsione del requisito della definitività delle sentenze per ottenerne l'ottemperanza sarebbe frutto di un difetto di coordinamento, essendo irragionevole riconoscere l'esecutività della sentenza senza dotare la parte di uno strumento giuridico per rendere effettivo quel comando.
Il D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 67-bis , introdotto dal, stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive.
Già anteriormente a tale modifica normativa, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte, insieme con la più attenta dottrina, aveva affermato che l'efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi era già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 , alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all' art. 282 c.p.c. , anche sulla base dell'art. 68 dello stesso decreto. Questo, infatti, al comma 2 prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso; inoltre, al comma 1 disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza. Tali previsioni postulano, evidentemente, che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato. Ulteriore dato a conferma di tale conclusione deve rinvenirsi, secondo questa Corte, nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 18 , il quale prevede, al comma 4, che le sentenze delle commissioni tributarie concernenti provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sono "immediatamente esecutive" (nei limiti di cui al successivo art. 19, che richiama il menzionato art. 68).
Proprio in forza di tale immediata efficacia, questa Corte ha affermato che qualora intervenga una sentenza del giudice tributario non ancora passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte l'atto impositivo, questo non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare, sicchè l'ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l'obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale ( Cass., sez. un., n. 758 del 13/01/2017, Rv. 641998 – 01 ).
L'esecutività delle sentenze tributarie è stata poi espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 67-bis , introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015 , il quale stabilisce che "Le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive", precisando, subito dopo, "secondo quanto previsto dal presente capo". Posto che tale riferimento deve intendersi effettuato al D.Lgs. n. 546 del 1992 , capo IV, concernente "L'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie", e non già il capo III, relativo a "Le impugnazioni" ove l'art. 67-bis è collocato (come evidenziato in modo pressochè unanime dai commentatori della novella), è alle disposizioni di tale capo che occorre fare riferimento. Ebbene, l'immediata esecutività è espressamente riconosciuta dall'art. 69 con riguardo alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, nonchè a quelle relative agli atti concernenti le operazioni catastali. Quanto alle sentenze che accolgono in tutto o in parte il ricorso avverso gli atti impositivi di cui all'art. 68, l'esecutività – come si è detto – era già insita nella disciplina che riconosceva al contribuente la possibilità di chiedere il rimborso del tributo versato in eccesso.
Per effetto delle modifiche introdotte dalla novella del 2015, entrambe le disposizioni ora richiamate, inoltre, riconoscono al contribuente, nel caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l'ottemperanza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 , ( art. 68, comma 2 e art. 69, comma 5) .
Se ne deve desumere che il giudizio di ottemperanza è esperibile, oltre che nei confronti delle sentenze passate in giudicato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 , anche in relazione alle sentenze di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 68 e 69 , nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 18 e 19 , (che richiamano l'art. 68).
Venendo al caso in esame, la CTP non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti. La sentenza della quale i contribuenti avevano chiesto l'ottemperanza non rientra, infatti, in alcuna delle previsioni sopra richiamate, trattandosi di pronuncia non ancora definitiva, con cui la Commissione tributaria, in accoglimento del ricorso avverso il diniego di riduzione dell'iscrizione ipotecaria, aveva ordinato all'Amministrazione la liberazione di taluni immobili dal vincolo.
Per le ragioni esposte, dunque, il primo motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito ai sensi dell' art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso originario proposto dai contribuenti.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2022
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