Cassazione, sentenza n. 11101 del 06/04/2022

Sentenza n. 11101 del 06/04/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
11101
Data
06/04/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia aveva recuperato un credito IVA utilizzato in compensazione dopo aver attribuito alla società incorporante la posizione di una società estera che, in realtà, aveva ceduto un ramo d’azienda alla società successivamente incorporata. La Cassazione afferma che la responsabilità solidale fiscale del cessionario, applicabile anche alla cessione di ramo, resta distinta dalla posizione del cedente ed è limitata alle violazioni dell’anno della cessione e dei due precedenti, oltre che dalle ulteriori condizioni previste dalla norma. Accolto il ricorso, cassa la decisione regionale e annulla nel merito l’atto di recupero.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Premesso che, in data 31/12/2003, la Axxxx Nxxxx Plc, con sede a Londra e sede secondaria a Milano, cedette alla Unicredit Banca per la casa s.p.a. il proprio ramo d'azienda, individuando beni, attività, diritti, contratti, obbligazioni e passività inerenti allo svolgimento di attività di sviluppo, commercializzazione e distribuzione di mutui ipotecari e prestiti personali, e che, con successivo atto di fusione del 18/12/2008, avente effetto dal 1/1/2009, la Unicredit Banca per la casa s.p.a. fu fusa per incorporazione nella Unicredit s.p.a., l'Agenzia delle Entrate notificò, in data 5/3/2012, a quest'ultima società un atto con cui comunicò alla Axxx Nxxxx Plc, quale soggetto confluito attraverso successive fusioni per incorporazione in Unicredit s.p.a., il recupero del credito di imposta IVA, relativo al periodo 2003, indebitamente utilizzato in compensazione in data 16/1/2004, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, in quanto ritenuto inesistente, oltre a interessi D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 20, e sanzioni per infedele dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1.

In data 11/4/2012, la società presentò istanza di annullamento in autotutela D.L. 30 settembre 1994, n. 564, ex art. 2-quater, e del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, a cui l'Ufficio non diede riscontro.

Impugnato dalla Unicredit l'atto di recupero, in quanto riferito non alla stessa ma alla Axxxx Nxxxxx Plc, la quale non era mai confluita in essa attraverso successive fusioni per incorporazione, ma aveva continuato la sua attività al netto del ramo d'azienda ceduto alla Unicredit Banca per la casa, successivamente incorporata, questa sì, nella Unicredit, sicchè non soltanto non si era verificata alcuna successione a titolo universale della cessionaria nella posizione delle cedente, ma neppure poteva applicarsi la responsabilità solidale del cessionario di azienda prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, giacchè la violazione contestata era stata commessa un anno successivo alla cessione, la C.T.P. di Milano, con sentenza n. 4082 del 1/4/2014, depositata il 6/5/2014, accolse il ricorso della società, annullando l'atto di recupero del credito di imposta. Impugnata la predetta sentenza dall'Ufficio, sul presupposto che la Axxxx Nxxxxx, con l'atto di cessione della sede italiana e di tutta la rete di sportelli e uffici presenti in tale territorio, avesse terminato l'attività in Italia, cancellandosi dal registro delle imprese, e che, ai fini fiscali, la sede secondaria in Italia della predetta non potesse considerarsi mero ramo di azienda, in quanto operava come soggetto autonomo, identificato attraverso un proprio codice fiscale e una propria partita IVA, sicchè il recupero del credito conseguente alla violazione fiscale da essa commessa andava rivolto al soggetto che ne era divenuto proprietario, la C.T.R. per la Lombardia, con sentenza n. 1498/2015 del 24/3/2015, depositata il 15/4/2015 e non notificata, accolse l'appello e condannò la società alla rifusione delle spese del giudizio.

Avverso questa sentenza, la società UNICREDIT ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a nove motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, essendosi limitata a depositare tardivamente memoria ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 57 D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell'art. 62, D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la C.T.R. considerato ammissibile l'appello dell'Ufficio, nonostante fosse stato con esso modificato il presupposto di fatto dell'atto di recupero evidenziato nella relativa motivazione e fosse stata, in ragione di ciò, introdotta una nuova questione di fatto e di diritto. L'atto di recupero, infatti, era stato originariamente fondato sull'incorporazione di Axxx Nxxxx nella Unicredit attraverso successive operazioni di fusione per incorporazione, sicchè la Unicredit avrebbe dovuto rispondere in qualità di società incorporante della Axxx Nxxxx, mentre nell'atto di appello si era sostenuto che la Unicredit avesse incorporato per fusione la Unicredit Banca per la casa, la quale aveva in precedenza acquisito, in data 31/12/2003, la sede italiana della Axxx Nxxxxx Plc, sicchè la Unicredit avrebbe dovuto rispondere in qualità di incorporante della Unicredit Banca per la casa. Per tali motivi, era stato violato il diritto di difesa della contribuente, a cui presidio è posto l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.

2. Col secondo motivo, subordinato al primo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della ricorrente rispetto alla pretesa impositiva avanzata, posto che l'atto di recupero, benchè ad essa notificato, era rivolto, nell'intestazione, a soggetto diverso e dotato di diverso codice fiscale, ossia alla Axxx Nxxxx Plc. 3. Col terzo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell'art. 132, c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, giacchè, quand'anche si ritenesse non omessa la pronuncia sul difetto di legittimazione passiva della ricorrente di cui al secondo motivo, la C.T.R. aveva del tutto omesso di motivare in merito o aveva reso una motivazione apparente.

4. Col quarto motivo, subordinato ai precedenti, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per avere i giudici di merito implicitamente ritenuto che l'Ufficio potesse emettere atti di recupero del credito IVA asseritamente inesistente, senza prima instaurare il contraddittorio col contribuente previsto dall'ordinamento Eurounitario in materia di tributi armonizzati, in virtù del quale questi deve essere portato a conoscenza non soltanto dell'intenzione di procedere, ma anche di tutti gli elementi posti a fondamento della rettifica dei redditi, onde consentirgli di manifestare il suo punto di vista. Circostanza questa rilevabile dal giudice d'ufficio.

5. Col quinto motivo, subordinato ai precedenti, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell'art. 132, c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, in quanto la C.T.R., recependo acriticamente le deduzioni dell'Ufficio, aveva affermato che Unicredit aveva riconosciuto l'inesistenza del credito richiesto in pagamento con l'atto di recupero impugnato, ma non aveva indicato quali fossero le fonti del proprio convincimento, nè considerato che tale circostanza era stata smentita dalla stessa contribuente, la quale si era limitata a dedurre di non essere in grado di difendersi, stante l'estraneità alla propria sfera di conoscenza e di disponibilità dei fatti contestati, siccome riferiti esclusivamente ad Axxx Nxxxxxxx.

6. Col sesto motivo, subordinato al rigetto dei precedenti, si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per avere la C.T.R. omesso di esaminare il fatto decisivo e controverso costituito dal mancato riconoscimento, da parte della società, dell'inesistenza del credito utilizzato da Axxx Nxxxxx in compensazione, fatto che, se fosse stato esaminato, avrebbe dovuto condurre all'annullamento dell'atto di recupero, non avendo l'Ufficio provato la dedotta inesistenza.

7. Col settimo motivo, subordinato al mancato accoglimento dei motivi precedenti, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2967 c.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per avere la C.T.R. affermato che la società non aveva contestato l'inesistenza del credito di cui alla censura precedente senza spiegare il perchè la stessa avesse operato, anche implicitamente, detto riconoscimento. La ricorrente ha sul punto evidenziato di non avere mai riconosciuto l'inesistenza del credito, ma di avere dedotto di non essere a conoscenza della questione in quanto riferita a soggetto terzo (la Axxx Nxxxx), come ribadito anche nella memoria di costituzione del secondo grado del giudizio, sicchè la C.T.R. non avrebbe potuto affermare l'inesistenza del credito sulla base del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ma avrebbe dovuto annullare l'atto, in quanto la circostanza era rimasta indimostrata, non avendo l'Ufficio prodotto neppure la dichiarazione IVA della Axxx Nxxxxx relativa al periodo di imposta 2003.

8. Con l'ottavo motivo, si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, sulla base delle medesime doglianze proposte nel precedente settimo motivo.

9. Con il nono motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, comma 1, e degli artt. 2559 e 2560 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per avere la C.T.R. ritenuto che Unicredit avesse acquisito a titolo di successione universale le attività e le passività del ramo di azienda ceduto e dovesse dunque rispondere anche delle violazioni commesse dal cedente successivamente all'operazione di cessione di ramo d'azienda, così violando sia le norme del codice civile, che limitano la responsabilità del cessionario soltanto ad alcune attività e passività dell'azienda ceduta e a specifiche condizioni (quanto alle passività solo se risultanti dai libri contabili obbligatori), sia il ridetto art. 14, che, in deroga alle norme civilistiche, estende la responsabilità del cessionario da un punto di vista fiscale anche ai debiti non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, purchè riferibili all'anno della cessione e ai due precedenti, con esclusione di quelli successivi, come quello in esame, essendo la compensazione stata effettuata il 16/1/02004, oltre a prevedere il beneficio di escussione, non rispettato nel caso di specie.

10. Il primo, il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.

La ricorrente, in particolare, censura la questione afferente alla intestazione dell'atto di recupero sia sotto il profilo della nullità della sentenza, tanto con riferimento alla discrasia esistente tra atto impositivo e motivi di ricorso in appello proposti dall'Ufficio, quanto alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'imposizione da essa sollevato, sia sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'omessa motivazione sul difetto di legittimazione passiva.

Ebbene, quanto alla prima questione, deve innanzitutto premettersi come la natura impugnatoria del processo tributario, siccome rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, faccia sì che sia l'Ufficio ad essere attore in senso sostanziale e che la pretesa impositiva debba risultare dall'atto impugnato sia sul piano del petitum che su quello della causa petedi (Cass., Sez. 5, 27/6/2019, n. 17231), tanto è vero che è proprio la necessità di delimitare le contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e correlativamente di garantire il diritto di difesa del contribuente, mettendolo in grado di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria, a costituire lo scopo dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica gravante sull'Amministrazione finanziaria, presidiato dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7 (Cass., Sez. 5, 7/5/2014, n. 9810), motivazione che non può non contemplare anche le ragioni che consentono di indirizzare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria verso un particolare soggetto, in quanto incluse nel "fondamento giustificativo" della stessa.

Ciò fa sì che il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, trovi applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo e dunque sul piano della causa petendi, da quelli contenuti nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, che devono rapportarsi alle questioni esposte nell'atto (Cass., Sez. 5, 26/2/2020, n. 516; Cass., Sez. 5, 10/5/2019, n. 12467; Cass., Sez. 5, 07/05/2014, n. 9810), sicchè, dovendo la novità della domanda essere valutata in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell'atto impositivo impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo oggetto del ricorso, l'inammissibilità dell'appello per novità della domanda può essere validamente eccepita allorchè si dimostri che gli elementi dedotti in secondo grado dall'Amministrazione non sono stati evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamento oggetto dell'impugnazione (Cass., Sez. 5, 28/6/2012, n. 10806).

Ciò detto, deve escludersi che, nella specie, l'atto di recupero Iva sia privo di quegli elementi individualizzanti che consentono di comprendere le ragioni in virtù delle quali la pretesa è stata rivolta all'odierna ricorrente e, ancor più, che le ulteriori argomentazioni o specificazioni contenute nell'atto d'appello, come riprodotte nel ricorso, siano connotate dal carattere della novità nei termini contenuti nel ridetto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1.

La dicitura "confluita attraverso successive fusioni per incorporazione in Unicredit s.p.a." che, nell'intestazione dell'atto di recupero notificato alla ricorrente, segue il richiamo alla "Axxx Nxxxxx PLC", quale destinataria dell'atto, infatti, non dice affatto che l'Unicredit è stata chiamata a rispondere dei debiti di quest'ultima in qualità di sua incorporante, come sostenuto in ricorso, ma soltanto che vi sono state operazioni di fusione, non necessariamente interessanti la Axxx Nxxxxx, che ne hanno determinato la confluenza nella ricorrente, sì da far assumere in capo a quest'ultima la titolarità delle posizioni debitorie della prima.

Le successive specificazioni contenute nell'atto d'appello in merito alla sequela di operazioni e attività intervenute dal 2003 in poi, ossia la cessione della sede italiana di Axxx Nxxxx PLC alla Unicredit Banca per la casa s.p.a., la fusione di quest'ultima per incorporazione nella Unicredit s.p.a., la contestuale cessazione in Italia di tutte le attività della cedente e la sua cancellazione dal registro delle imprese, non immutano il titolo in virtù del quale la Unicredit è stata chiamata a rispondere di posizioni passive della Axxx Nxxxx, ma si limitano a descrivere l'iniziale dinamismo che ha comportato la posizione statica finale, ossia la titolarità, in capo alla Unicredit, delle passività già riconducibili alla Axxxx Nxxxxx, in sè idonea, ad avviso dell'Ufficio, a giustificare la pretesa impositiva avanzata nei suoi confronti.

Nè può dirsi che la C.T.R. abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ricorrente rispetto alla pretesa impositiva avanzata, o abbia comunque omesso di motivare in merito.

Se è vero che l'omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte ovvero l'attribuzione, o il diniego, ad uno dei contendenti di un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, ovvero l'introduzione nel processo di un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, incidente sul petitum ossia su ciò che viene chiesto in via principale o subordinata ovvero sulle eccezioni, integrando la violazione dell'art. 112 c.p.c., costituiscono violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, da far valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., Sez. 3, 18/06/2003, n. 9707; Cass., Sez. 3, 17/1/2018, n. 906, Cass., Sez. 2, 10/05/2018, n. 11289; Cass., Sez. 6 – 5, 27/11/2017, n. 28308), è altresì vero che ciò non ricorre allorchè il giudice non interferisca col potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (Cass., Sez. 3, 17/1/2018, n. 906; Cass., Sez. 2, 10/05/2018, n. 11289), o dia, espressamente o implicitamente, al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (Cass., Sez. 2, 10/05/2018, n. 11289, cit.).

Ed è proprio la qualificazione giuridica del rapporto ad avere portato la C.T.R. a confermare, nella specie, la correttezza della pretesa impositiva nei confronti della Unicredit, allorchè la risposta all'eccezione di difetto di legittimazione passiva è pervenuta implicitamente per il tramite della ricostruzione dell'operazione realizzata, ossia la cessione del ramo di azienda della Axxx Nxxxxx, in uno con la cessazione dell'attività di quest'ultima, letta, sia pure erroneamente come si vedrà, in termini di successione a titolo universale della Unicredit e dell'accollo da parte sua delle passività della cedente.

Ciò comporta che non soltanto non si profila la lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma neppure la contestata omessa motivazione, atteso che le ragioni esplicate nei termini sopra espressi, quantunque succinte, rendono chiaro e comprensibile il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, conformemente ai principi espressi da questa Corte in tema di nullità processuale della sentenza per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente (Cass. Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721; Cass. Sez. L, 25/10/2018, n. 27112; Cass. Sez. 6 – 3, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 6 – L, 25/06/2018, n. 16611).

Ne deriva dunque l'infondatezza del motivi.

11. Il quarto motivo è parimenti infondato.

Va, infatti, riaffermato il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per i tributi "armonizzati", la violazione dell'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, di cui è gravata l'Amministrazione finanziaria, comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in quella sede e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Sez. U, 09/12/2015, n. 24823; Cass., Sez. 6 – 5, 29/10/2018, n. 27421).

Alla luce di quanto detto, deve perciò ritenersi che, non avendo la contribuente chiarito, nella specie, quali siano le questioni che avrebbe potuto far valere in sede procedimentale, la censura sia priva di fondamento.

12. Il nono motivo, da trattare prioritariamente, in ottemperanza al principio della ragione più liquida, è invece fondato.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14, comma 1, applicabile anche all'ipotesi di cessione di un ramo di azienda in ragione del fondamento dell'istituto (Cass., Sez. 5, 23/07/2021, n. 21161), stabilisce, in particolare, che "il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore".

Tale disposizione, avente carattere di specialità rispetto al disposto di cui all'art. 2560 c.c., comma 2, risponde all'esigenza di evitare che, attraverso il trasferimento di azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico alla riscossione delle entrate finanziarie, lasciando ben distinta la posizione della società cedente rispetto a quella cessionaria o conferitaria.

E invero, mentre la prima, quand'anche cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta, rimane comunque il soggetto passivo del tributo e subisce perciò l'iscrizione a ruolo del debito tributario, analogamente a quanto accade al contribuente-persona fisica, allorchè tenuti al pagamento siano i suoi eredi (v. Cass. 08/04/2016, n. 6856; Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass. 19/10/1988, n. 5691), non richiedendo il D.P.R. n. 603 del 1973, art. 12, comma 3, l'attuale esistenza del contribuente al momento della formazione del ruolo a suo carico (in questi termini, Cass., Sez. 5, 17/3/2021, n. 7545), la seconda è, invece, chiamata a rispondere non dello stesso debito, ma, quale coobbligata in via sussidiaria, di un'obbligazione propria, in quanto fondata su distinti presupposti (Cass., Sez. 5, 29/12/2020, n. 29722; Cass., Sez. 5, 20/11/2020, n. 26480), sicchè l'ente creditore può agire nei suoi confronti, per il tramite dell'agente per la riscossione, in virtù di un titolo – il ruolo "formatosi nei confronti del proprio debitore d'imposta, ossia dell'obbligato in via principale" – ad essa riferibile nella predetta qualità (Cass., Sez. 5, 17/3/2021, n. 7545, in motivazione).

Le misura previste dal ridetto art. 14, aventi giustificazione nella particolare rilevanza del complesso dei beni destinati all'esercizio di un'attività economica organizzata rispetto alla generale responsabilità patrimoniale cui il debitore è tenuto ai sensi dell'art. 2741 c.c., modulano peraltro la responsabilità solidale e sussidiaria della conferitaria o cessionaria secondo un criterio che, correlato al "legittimo affidamento ingenerato dalle informazioni fornite dalla Amministrazione finanziaria" alla predetta, distingue tra cessione realizzata in frode al fisco (commi 4 e 5) e negozio posto in essere in conformità a legge (commi 1, 2 e 3). Soltanto in quest'ultimo caso la responsabilità, conformata come sussidiaria, viene limitata nel quantum e nell'oggetto, siccome circoscritta rispettivamente al valore di cessione dell'azienda o del ramo di azienda e alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio anteriore il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda, "secondo un criterio incentivante volto a premiare la diligenza del cessionario nell'acquisire dagli uffici finanziari, prima della conclusione del negozio traslativo, le informazioni sulla posizione debitoria del soggetto cedente nei confronti del Fisco" (in questi termini, Cass., Sez. 5, 14/03/2014, n. 5979; Cass., Sez. 5, 29/12/2020, n. 29722; Cass., Sez. 5, 20/11/2020, n. 26480).

Ciò significa che, come chiaramente detto da questa Corte, la responsabilità solidale del cessionario ai sensi dei primi tre commi dell'art. 14 "si rifrange ex lege in un lasso cronologico triennale (e cioè l'anno in cui avviene la cessione e i due anni precedenti)" (in questi termini Cass., Sez. 5, 29/12/2020, n. 29722), senza che possa assumere alcuna rilevanza ciò che avviene in un periodo successivo, costituendo detto limite l'argine oltre quale cessa la responsabilità sussidiaria della cessionaria.

12.3 Alla luce di quanto detto, deve allora ritenersi che la C.T.R. abbia errato allorchè ha ravvisato la responsabilità di Unicredit in ragione dell'acquisizione "a titolo universale" di "tutte le attività e le passività del ramo d'azienda ceduta, anche in considerazione che la Axxxx abbia cessato l'intera attività in Italia", restando la stessa "responsabile di tutti i debiti che siano stati accollati dall'acquisizione del ramo aziendale", non avendo in alcun modo valutato il fatto che l'utilizzo in compensazione del credito IVA, ritenuto inesistente, fosse avvenuto in data 16/1/2004, al di fuori del lasso temporale entro cui è circoscritta l'obbligazione, propria, facente capo alla cessionaria, restando indifferente la data di realizzazione del credito, in sè neutra rispetto al motivo fondante l'atto di recupero e dunque rispetto al credito fiscale vantato dall'Ufficio.

Ne consegue pertanto l'accoglimento della censura, con conseguente cassazione della sentenza sul punto.

Non essendovi peraltro questioni in fatto da esaminare, la questione può essere decisa nel merito, con l'annullamento dell'atto di recupero del 5/3/2012, non sussistendo i presupposti di legge per ravvisare la responsabilità solidale ascritta alla ricorrente.

13. In ragione dell'accoglimento della suddetta censura, deve allora dichiararsi l'assorbimento dei motivi dal quinto all'ottavo, in quanto afferenti alla questione dell'avvenuta contestazione o meno, da parte della ricorrente, dell'esistenza del credito indebitamente compensato, rispetto alla cui disamina è venuto meno l'interesse ad una pronuncia.

14. In conclusione, dichiarata l'infondatezza del primo, secondo, terzo e quarto motivo, l'assorbimento del quinto, sesto, settimo e ottavo e la fondatezza del nono, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, deve disporsi l'annullamento dell'atto di recupero del 5/3/2012.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'intimata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l'atto di recupero del 5/3/2012.

Compensa le spese del giudizio relative al grado di merito; condanna l'intimata alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2022

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