Cassazione, sentenza n. 11368 del 2/05/2023
Sentenza n. 11368 del 02/05/2023
L’accertamento IRES aveva recuperato costi, perdite su crediti e sopravvenienze passive; entrambi i giudici di merito avevano respinto le contestazioni della società, rilevando, tra l’altro, l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare la deducibilità delle perdite. La Cassazione ha escluso ultrapetizione e motivazione apparente, osservando che le doglianze sull’accordo transattivo, sulla convenienza delle rinunce ai crediti e sul fondo perdite miravano in larga parte a ottenere un nuovo esame dei fatti. Il ricorso è stato integralmente rigettato.
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