Cassazione, sentenza n. 11100 del 27/04/2023

Sentenza n. 11100 del 27/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
11100
Data
27/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione doganale contestava il valore dichiarato per alcune importazioni, estendendo a operazioni precedenti gli indizi emersi da una successiva dichiarazione; i giudici regionali avevano però annullato la relativa pretesa per insufficiente motivazione dell’atto. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione, perché incentrato sulla ripartizione dell’onere probatorio e non sulla ratio decidendi, costituita dal distinto e preliminare difetto di motivazione dell’accertamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Testo della pronuncia

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato alla società Store Alamin & C. s.n.c. un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica dell'accertamento relativo alle dichiarazioni di importazione di merci (Omissis), con conseguente irrogazione di sanzioni, basato sul processo verbale di constatazione ai fini della revisione dell'accertamento; avverso il suddetto avviso di accertamento la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; in particolare, il giudice di primo grado: aveva rigettato il ricorso con riferimento alla dichiarazione di importazione (Omissis), atteso che la prospettazione dell'amministrazione doganale di un acquisto ad un prezzo inferiore risultava provata dal fatto che il legale rappresentante della società era stato trovato in possesso di denaro contante non dichiarato nonchè di fatture commerciali riconducibili a diversi fornitori thailandesi dalle quali era possibile evincere una doppia fatturazione con importi differenti, e tenuto, altresì, conto del fatto che la prova contraria fornita era generica; aveva, inoltre, ritenuto non fondata la pretesa relativamente alle altre due dichiarazioni di importazione, non essendovi specifici elementi di prova; avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'avviso di accertamento era da considerarsi privo di motivazione con riferimento alle ragioni per le quali doveva considerarsi legittima la pretesa relativamente alle due dichiarazioni di importazioni; in particolare, considerato che le contestazioni contenute nell'atto impositivo devono essere precise e puntuali, tali da potere consentire al contribuente di potere esercitare il proprio diritto di difesa, era da considerarsi insufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento che faceva riferimento ad una operazione successiva la cui valenza indiziaria era stata applicata erroneamente per analogia alle operazioni precedentemente realizzate, senza fornire ulteriore specifica motivazione.

Avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Basile Tommaso, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 20 ottobre 2021 la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, richiedendo la trasmissione dei fascicoli di merito.

Con successiva ordinanza del 27 aprile 2022 la Corte ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. , nonchè dell'art. 30, Reg. n. 2913/1992.

In particolare, evidenzia parte ricorrente che la pronuncia censurata non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 30, Reg. n. 2913/1992, laddove prevede che, qualora l'amministrazione doganale abbia provato che il valore di transazione della merce non sia corretto, ricade sull'importatore l'onere di provare l'esattezza del valore di transazione dichiarato.

Sotto tale profilo, evidenzia parte ricorrente che, a fronte degli elementi presuntivi addotti dall'amministrazione doganale e conformi ai criteri di cui all'art. 30, cit., la società non aveva fornito alcuna prova contraria.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata che ha, invero, definito la questione ragionando sul difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Invero, dopo avere precisato, in astratto, che "le contestazioni contenute nell'atto impositivo devono essere infatti precise e puntuali, tali da poter adeguatamente consentire di realizzare il diritto di difesa", ha poi esaminato specificamente il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento in rettifica ed ha ritenuto che il riferimento alla dichiarazione doganale, successiva rispetto a quelle in contestazione, ed il mero riferimento ad una applicazione analogica degli elementi di prova sui quali si era fondata la pretesa relativa alla successiva dichiarazione doganale, "senza che sia fornita ulteriore specifica motivazione", non consentisse di ritenere l'atto impugnato sufficientemente motivato.

La ragione di doglianza prospettata con il presente motivo di censura si rivolge, invece, al diverso profilo degli elementi di prova posti a sostegno della pretesa impositiva ed ai principi in materia di ripartizione dell'onere di prova: si tratta, tuttavia, di profili diversi rispetto a quelli sui quali si è fondata la ragione decisoria della sentenza censurata che, come detto, ha arrestato il giudizio sul diverso e precedente piano del difetto motivazionale dell'atto impositivo.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo ed il conseguente rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del quindici per cento, ed accessori.

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