Cassazione, sentenza n. 11024 del 26/04/2023

Sentenza n. 11024 del 26/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
11024
Data
26/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro una cartella IVA, IRPEF e IRAP, sostenendo che la Corte avesse erroneamente presupposto l’esistenza di un avviso di ricevimento dell’appello. La Cassazione ha escluso un errore percettivo immediatamente rilevabile: la censura richiedeva una nuova valutazione del ricorso originario e dell’applicazione del principio di autosufficienza, integrando quindi un preteso errore di giudizio non deducibile in revocazione. Il motivo è stato giudicato infondato e la domanda revocatoria non accolta.

Testo della pronuncia

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 110/8/2011, depositata in data 29 luglio 2011, aveva ritenuto fondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 189/11/2009, che aveva accolto il ricorso di A.A. contro la cartella di pagamento IVA, IRPEF e IRAP, relativa all'anno (Omissis), emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato.

2. Avverso tale sentenza A.A. aveva proposto ricorso per cassazione, con atto affidato ad un unico motivo, e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 30971/21 del 29 ottobre 2021, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso, per la genericità del motivo, avendo la ricorrente articolato la propria doglianza in maniera non autosufficiente.

3. Questa Corte, in particolare, aveva affermato che la contribuente non aveva impugnato in termini specifici l'accertamento compiuto dalla Commissione tributaria regionale secondo cui l'Agenzia aveva offerto prova della rituale notifica dell'atto di appello – "Parte appellata non si costituiva in giudizio. Agli atti copia fotostatica di avviso di ricevimento di raccomandata A/R, relativa alla spedizione a parte appellata del sopraccitato atto di appello" (cfr. p.3 sentenza gravata)" -, non avendo riprodotto nel corpo del ricorso l'avviso per sostanziare la propria prospettazione e non potendo limitarsi a rielaborarlo interpretandolo in termini riduttivi come fatto a pag. 11 del ricorso riferendo di un "atto interno datato 28 giugno 2010 da cui si dovrebbe inferire che in un tempo non specificato, un qualche atto, ancora non specificato, sarebbe stato indirizzato (…)".

4. Inoltre, i giudici di legittimità, esaminando d'ufficio e in via pregiudiziale la ritualità della notifica del ricorso per Cassazione, rilevavano che la sentenza impugnata, non notificata, era stata depositata il 29 luglio 2011, mentre il ricorso per cassazione era stato portato alla notifica all'ufficiale postale il 14 marzo 2014, e il termine "lungo" per impugnare D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 38 in riferimento all'art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie era di un anno, poichè il ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale era stato depositato anteriormente al 4 luglio 2009. Inoltre, tenuto conto anche del fatto che sul termine per impugnare incidevano sia il fatto che la sospensione feriale al tempo applicabile ex lege 7 ottobre 1969, n. 742 era di 46 giorni, sia il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, il quale dalla data della sua entrata in vigore 6 luglio 2011 sino al 30 giugno 2012 aveva disposto per le liti di valore inferiore ad Euro 20.000 (la contribuente a pag.16 del ricorso aveva dichiarato un valore della controversia inferiore a tale soglia) la sospensione del termine per impugnare, il termine per ricorrere per Cassazione era irrimediabilmente spirato prima del 14 marzo 2014.

5. A.A. avverso il superiore provvedimento, ha proposto ricorso per revocazione, con atto affidato ad un unico motivo.

6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

7. La Procura generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo rescindente, la ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. La Suprema Corte, infatti, aveva ravvisato la violazione del principio di autosufficienza e la conseguente inammissibilità del ricorso sul solo presupposto che la ricorrente non avesse provveduto alla "trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio", essendosi limitata a richiamare il documento n. 9 allegato al fascicoletto, senza però avvedersi che nessuna "copia fotostatica dell'avviso di ricevimento di raccomandata A/R" era stata prodotta dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio contumaciale d'appello e/o nel giudizio di cassazione, ma solamente un atto differente e inconferente, certamente non soggetto all'obbligo di trascrizione integrale perchè non costituente un atto del procedimento notificatorio, con conseguente insussistenza della dichiarata violazione del principio di autosufficienza incidente sul fondamento stesso della lesiva pronuncia di inammissibilità del ricorso, sfociata in una grave violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 della CEDU sul diritto della ricorrente all'accesso a un tribunale. Non c'era stato alcun "preciso accertamento di fatto" da parte del Giudice d'appello, come invece era stato affermato dalla Suprema Corte. Del resto, il fascicolo d'ufficio del giudizio di appello era stato acquisito ex art. 369 c.p.c. di talchè sarebbe stata ed era tutt'ora agevole una immediata verifica sulla circostanza che non esisteva alcuna "copia fotostatica dell'avviso di ricevimento di raccomandata A/R" e, quand'anche fosse mai esistita, essa non era stata prodotta all'atto della costituzione dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello nè successivamente. Non vi era stata alcuna "rielaborazione" o "interpretazione" dell'avviso di ricevimento "in termini riduttivi", semplicemente perchè non vi era stato alcun avviso di ricevimento da trascrivere. La ricorrente, infatti, nel ricorso per cassazione aveva elencato con estrema precisione i tre documenti prodotti dall'Agenzia delle Entrate a corredo del proprio atto di appello (pag. 11 del ricorso per cassazione) e, poichè la fantomatica "copia fotostatica dell'avviso di ricevimento di raccomandata A/R" non era presente e non era stata prodotta, aveva denunciato la sola presenza di "un atto interno datato 28 giugno 2010 da cui si dovrebbe inferire che in un tempo non specificato, un qualche atto, ancora non specificato, sarebbe stato "indirizzato" a "A.A. c/o B.B." (doc. 9)", specificando che "tale documento interno non ha certamente alcuna valenza probatoria in ordine al "quando" e al "chi"" e al se effettivamente un "atto di appello sarebbe stato notificato", concludendo che la teorizzata notificazione dell'atto di appello dovesse "pertanto ritenersi oggettivamente inesistente". Su tale specifico profilo era recentemente intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I (Pres. Turkovi, rel. Degener), 28 ottobre 2021, appl. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14, cause Succi ed altri c. Italia. L'Ufficio non aveva provato di aver notificato alcun atto di appello, avendo solo e inspiegabilmente "depositato… un atto interno datato 28 giugno 2010 da cui si dovrebbe inferire che in un tempo non specificato, un qualche atto, ancora non specificato, sarebbe stato "indirizzato" a "A.A. c/o B.B." (doc. 9)", non avendo "tale documento interno..alcuna valenza probatoria in ordine al "quando" e al "chi" l'atto di appello sarebbe stato notificato", stante infatti la mancata produzione di alcuna "copia fotostatica di avviso di ricevimento di raccomandata A/R, relativa alla spedizione a parte appellata del sopraccitato atto di appello". Sotto tale ed unico profilo revocatorio, pertanto, l'ordinanza impugnata meritava di essere integralmente revocata, l'atto di appello dell'Agenzia delle entrate meritava di essere dichiarato inammissibile, il giudizio di appello conclusosi con la sentenza contumaciale n. 110 del 29 luglio 2011 emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia meritava di essere dichiarato nullo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 189 del 17 luglio 2009.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Deve premettersi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia della Corte di cassazione è affetta da errore di fatto revocatorio, cioè rilevante ai sensi degli art. 391 bis c.p.c., comma 1, e art. 395 c.p.c., n. 4, (specificamente indicato a pag. 1 del ricorso per revocazione), quando esso:

-) consista in un mero errore di percezione od in una svista materiale concernenti un "fatto" (processuale o sostanziale) e, perciò, non riguardi nè la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche nè l'attività interpretativa o valutativa (come l'apprezzamento delle risultanze processuali) compiuta dal giudice (cfr. Cass. 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922; Cass., Sez. U., 30 ottobre 2008, n. 26022);

-) emerga dal contrasto tra una dichiarazione espressa, basata su una mera "supposizione", che non integra un "giudizio" e che, quindi, non si risolve in una valutazione contenuta nella pronuncia, e quanto invece risulta dagli atti interni del giudizio ("atti o documenti della causa") (cfr. Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171);

-) appaia oggettivamente ed immediatamente rilevabile (supposizione di un fatto la cui verità è "incontrastabilmente" esclusa; oppure ritenuta inesistenza di un fatto la cui verità è "positivamente" stabilita), tanto da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche (cfr. Cass., 18 febbraio 2015, n. 3180; Cass., 29 marzo 2006, n. 7127);

-) riguardi un fatto decisivo (nel senso che "la decisione è fondata" sul fatto erroneamente ritenuto esistente o inesistente, tanto che, se non vi fosse stato errore, la decisione sarebbe stata diversa) (cfr. Cass., 26 gennaio 2022, n. 2236);

-) attenga a fatto che non abbia costituito, in giudizio, un punto controverso sul quale si sia pronunciato il giudice (Cass., 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163).

1.3 Dunque, l'errore di fatto che può dar luogo all'impugnazione per revocazione deve consistere in una falsa percezione della realtà, cioè in una svista obbiettiva ed immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato attraverso tali atti o documenti, sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Esso pertanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e tanto meno di indagini ermeneutiche, e non può quindi consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quello operato dalle parti in causa, vertendosi in tale ipotesi in errore di giudizio denunciabile in cassazione nei limiti posti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. Sez. U., 12 giugno 1997 n. 5303; Cass., 28 ottobre 2000, n. 14256; Cass., 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass., 9 giugno 2014, n. 12900; Cass., 31 agosto 2017, n. 20635; Cass., 14 agosto 2020, n. 17179).

1.4 Con specifico riferimento al preteso errore revocatorio in tema di applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte ha, poi, espresso il principio secondo cui "In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello" (Cass., 31 agosto 2017, n. 20635; Cass., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 14 agosto 2020, n. 17179; Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass., 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., 11 agosto 2022, n. 24672).

In particolare, relativamente a fattispecie nella quale era stata chiesta la revocazione di sentenza della Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso, aveva dato rilievo – sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – alla mancata trascrizione nel medesimo di determinate norme statutarie o regolamentari di un istituto di credito, questa Corte ha rigettato il proposto ricorso per revocazione rilevando che con lo stesso non era stata messa in dubbio la circostanza della non trascrizione dei suindicati elementi, ma in sostanza si era contestata la valutazione giuridica circa la necessità della trascrizione medesima, affermando pertanto che "L'errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato dall'art. 391-bis c.p.c., consiste nell'erronea percezione degli atti di causa, che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato" (Cass., 30 agosto 2000, n. 11408).

1.5 Venendo all'esame del vizio revocatorio prospettato, deve ritenersi che esso non costituisca errore di fatto, in quanto il vizio dedotto, per essere apprezzato, non può prescindere dalla rivalutazione del contenuto del ricorso per cassazione, sicchè l'errore risulta essersi verificato non tanto nella percezione dei fatti, quanto nel giudizio espresso su tali fatti; la ricorrente, in sostanza, invoca una rilettura del medesimo atto di impugnazione che involge necessariamente l'attività valutativa del giudice su un atto processuale (peraltro, per quanto di qui a poco di dirà) esattamente percepito nella sua oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. La Corte di Cassazione, nella contestata ordinanza, ha letto l'unico motivo di ricorso formulato dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il quale era stata denunciata l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di appello, rilevando il difetto di autosufficienza della censura (a fronte dell'accertamento, correttamente definito, in fatto, che emergeva dalla pagina 3 della sentenza impugnata, dove si leggeva "Parte appellata non si costituiva in giudizio. Agli atti copia fotostatica di avviso di ricevimento di raccomandata A/R, relativa alla spedizione a parte appellata del sopraccitato atto di appello"), in quanto non era stata riprodotta nel corpo del ricorso l'avviso per sostanziare la propria prospettazione, riferendo di un "atto interno datato 28 giugno 2010 da cui si dovrebbe inferire che in un tempo non specificato, un qualche atto, ancora non specificato, sarebbe stato indirizzato (…)" e non essendo sufficiente il richiamo agli allegati per consentire al Collegio di apprezzare la decisività della censura (cfr. pagine 3 e 4 dell'ordinanza n. 30971 del 2021). La Corte di legittimità ha, dunque, espresso un giudizio sulla portata dell'atto processuale e, specificamente, l'atto interno datato 28 giugno 2010 e non già l'avviso di ricevimento come inteso dalla ricorrente. Peraltro, come emerge dalla lettura del ricorso per cassazione (pag. 11) la ricorrente aveva dedotto che l'Ufficio aveva depositato copia della sentenza di primo grado n. 189 del 17 luglio 2009, copia della relazione di notificazione dell'avviso di accertamento e un atto interno datato 28 giugno 2010 da cui si doveva inferire che un qualche atto sarebbe stato indirizzato alla ricorrente; la ricorrente, proprio con riferimento a tale atto interno, aveva affermato che certamente esso non aveva alcuna valenza probatoria in ordine al quanto e al chi l'atto di appello sarebbe stato notificato ed era certo che questo atto interno non fosse stato trascritto e nemmeno ne era stato riportato il contenuto nel ricorso per cassazione (diversamente dal ricorso per revocazione, cfr. pag. 7). In ogni caso, l'omessa considerazione di quanto sarebbe stato contenuto nel corpo del ricorso per cassazione non potrebbe mai costituire svista od errore percettivo censurabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, anche se commesso nella lettura degli atti interni od esterni al processo, trattandosi di errori, in tesi afferenti la valutazione del ricorso per cassazione e, dunque, si dovrebbe parlare non di errore revocatorio, bensì di ipotetico errore di diritto commesso nello scrutinio sul proposto gravame e sulla sua idoneità a non incorrere nella sanzione di inammissibilità per difetto di autosufficienza. Nella sostanza, quindi, il ricorso per revocazione non lamenta un preteso errore di fatto, caduto su atti interni al giudizio di legittimità, nel senso sinora precisato in base ai predetti criteri normativi e giurisprudenziali; piuttosto, il ricorso in decisione censura un preteso errore di diritto, in ordine all'interpretazione ed applicazione del principio di autosufficienza e comunque della norma in materia di forma-contenuto del ricorso per cassazione, per avere l'ordinanza qui impugnata ritenuto che fosse necessaria, a pena di inammissibilità, non solo l'indicazione e la localizzazione degli elementi in questione, ma anche la trascrizione degli stessi nel corpo del mezzo. Non si tratta dunque della denuncia di un errore di fatto rilevante ai fini degli art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ma di una censura, inammissibile in questa sede, dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali, operata dalla Corte con riferimento ad un orientamento giurisprudenziale di cui sono stati citati anche alcuni precedenti. Come già ricordato, questa Corte ha sempre escluso dall'area degli errori revocatori ex art. 391 bis c.p.c., la sindacabilità di errori formatisi nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti, trattandosi, indiscutibilmente, di errori nel giudizio e non già nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo, di guisa che tutte le volte in cui la Corte di legittimità affermi di aver preso in esame un atto di impugnazione e statuisca che in esso sia o non sia contenuta una censura, per ciò solo, si fuoriesce dall'area dell'errore di percezione e si entra in quella, ragionevolmente insindacabile della valutazione. Parimenti, può dirsi sulla impossibilità di configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza per omessa trascrizione degli atti relativi al procedimento di notifica, che non sono ovviamente solo le relate di notifica, ma tutti gli atti che realizzano il procedimento notificatorio (e, dunque, anche l'atto interno del 28 giugno 2010), ciò che è occorso con la censurata statuizione di cui alla ordinanza di questa Corte n. 30971 del 2021.

2. Per le ragioni esposte, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.