Cassazione, sentenza n. 11343 del 02/05/2023
Sentenza n. 11343 del 02/05/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11343
- Data
- 02/05/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, la contribuente aveva contestato ruolo e cartella deducendo vizi di sottoscrizione e notificazione; il giudice regionale aveva invece riconosciuto la regolarità del ruolo e la validità della riscossione. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze: alcune erano nuove o prive delle necessarie indicazioni processuali, mentre l’eventuale mancanza di firma non avrebbe comunque invalidato ruolo o cartella. Ha inoltre precisato che, per la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata, valgono le regole del servizio postale universale, confermando definitivamente l’esito sfavorevole.
Testo della pronuncia
A seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato a A.A. il 18.7.2007, attinente ad IRPEF, IVA e accessori, l'Ufficio di Vercelli iscrisse a ruolo le relative somme e l'agente della riscossione le notificò la conseguente cartella, in data 26.5.2009; la contribuente propose due distinti ricorsi in data 24.7.2009, rispettivamente avverso il ruolo ed avverso la cartella di pagamento. La C.T.P. di Vercelli, previa riunione, li accolse con sentenza n. 92/2010, annullando sia il ruolo che la cartella, e ciò sull'assorbente rilievo che l'Agenzia non aveva fornito alcuna prova documentale nè che il proprio Direttore avesse sottoscritto il ruolo, nè che l'avesse fatto un funzionario a ciò delegato, non essendo stata prodotta alcuna delega. Avverso detta sentenza, propose appello l'Agenzia delle Entrate, nonchè appello incidentale la società; la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 19.9.2014, n. 1021/31/14, accolse l'appello principale, riformando integralmente la prima decisione. In particolare, il giudice d'appello evidenziò che tutte le eccezioni relative alla cartella di pagamento erano pretestuose, giacchè ogni eventuale vizio restava sanato dall'avvenuta impugnazione, e che peraltro non occorreva firma autografa, in quanto era sufficiente la firma predefinita; quanto al ruolo, la C.T.R. accertò che esso era stato regolarmente firmato dal Direttore pro tempore dell'Ufficio, ed all'esito trasmesso telematicamente all'agente della riscossione per il prosieguo, così acquistando valenza di titolo esecutivo.
A.A. ricorre ora per cassazione, affidandosi a formali dieci motivi, cui resistono l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord Spa con autonomi controricorsi. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 conv. in L. n. 248 del 2005, nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, e art. 59, comma 1, lett. b, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Sostiene la ricorrente che la costituzione di Equitalia Sestri Spa nel giudizio di primo grado inerente alla cartella di pagamento per il tramite del rag. B.B. sia invalida, sia perchè unica legittimata era l'Agenzia delle Entrate sin dal 1 ottobre 2006 (con conseguente invalidità del ricorso in appello di Equitalia Nord), sia perchè ogni ragione avrebbe eventualmente dovuto farsi valere dalla capogruppo Equitalia Spa , sia perchè comunque la difesa dell'agente della riscossione non avrebbe potuto affidarsi ad avvocato del libero foro.
1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e mancata applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1, dell'art. 149 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, primo periodo, nonchè D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. rilevato che l'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento, era privo di relata di notifica, di data e di firma, applicate solo sulla busta esterna, ma non anche sull'atto impositivo. Secondo la ricorrente, la C.T.R. non si sarebbe espressa su tale censura.
1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e mancata applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 2, dell'art. 156 c.p.c., comma 3, e dell'art. 160 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, primo periodo, nonchè art. 42, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. rilevato – nè essersi pronunciato sulla relativa censura – che l'atto presupposto, ossia l'avviso di accertamento, era stato notificato da soggetto privo di qualifica di messo speciale autorizzato.
1.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione e mancata applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1, degli artt. 149, 156 c.p.c., comma 3, e art. 160 c.p.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, primo periodo, nonchè artt. 42 e 43, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. rilevato – nè essersi pronunciata sulla relativa censura – che era maturata la decadenza dal potere di emanare l'avviso di accertamento.
1.5 – Con il quinto motivo si deduce violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, commi 1 e 4, "violazione delle norme in tema di diritto amministrativo", D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 3, e della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 129, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. rilevato che il ruolo non era stato sottoscritto, nè vi era idonea delega.
1.6 – Con il sesto motivo si deduce violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, del D.M. n. 321 del 1999, art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 19 e 53 nonchè dell'art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R. rilevato il difetto di prova circa la qualità dirigenziale del firmatario del ruolo.
1.7 – Con il settimo motivo si deduce violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, commi 1 e 4, dell'art. 480 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella di pagamento, equiparabile all'atto di precetto, era priva di firma.
1.8 – Con l'ottavo motivo si deduce violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 148 c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella era priva di relata di notifica ed era stata notificata direttamente dal concessionario per la riscossione.
1.9 – Con il nono motivo si deduce violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. rilevato che la cartella era stata notificata da soggetto privo della qualifica di messo notificatore.
1.10 – Con il decimo motivo, infine, si deduce violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, secondo periodo, nonchè della L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la C.T.R. rilevato che dalla lettura della busta non era evincibile nè la sottoscrizione, nè il registro cronologico, nè il sigillo dell'ente di riscossione.
2.1 – Il primo motivo è inammissibile anzitutto per novità, non risultando che la censura sia mai stata sollevata dall'odierna ricorrente nel giudizio di merito.
Va poi aggiunto che in nessun caso la questione avrebbe potuto volgersi in favore della A.A., giacchè essa stessa – si badi, in via di mera ipotesi – ha dato causa al presunto (e comunque insussistente) vizio qui denunciato, individuando l'agente della riscossione quale legittimo contraddittore, sicchè non può adesso dolersene.
3.1 – I motivi secondo, terzo e quarto possono esaminarsi congiuntamente, perchè connessi. Essi sono inammissibili, per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.
Infatti, a tacer d'ogni altra considerazione, la ricorrente si duole di una presunta omessa pronuncia da parte del giudice d'appello, ma non specifica se dette doglianze fossero state avanzate sin dal ricorso di primo grado, così non consentendo a questa Corte di valutare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure. Inoltre, si fa riferimento a molteplici documenti, a sostegno delle censure stesse, senza tuttavia specificare quando essi siano stati prodotti nè dove essi siano attualmente collocati.
4.1 – Anche i motivi quinto e sesto possono esaminarsi congiuntamente, perchè connessi. Anch'essi sono inammissibili, ma per difetto di decisività.
Infatti, anche a voler ritenere sussistenti gli elementi fattuali denunciati dalla ricorrente, ciò non determinerebbe in nessun caso l'invalidità del ruolo, noto essendo che la eventuale mancanza di firma non dà luogo a nullità (Cass. n. 12243/2018).
5.1 – Il settimo motivo è inammissibile, perchè la ricorrente non coglie la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, nè si confronta col suo contenuto.
Infatti, la C.T.R. ha accertato che la cartella impugnata recava la "firma predefinita", sicchè la censura in esame è incompatibile con l'accertamento in facto operato dal giudice d'appello. Va anche qui soggiunto, peraltro, che l'eventuale mancanza di sottoscrizione della cartella non ne avrebbe comportato l'invalidità (v. Cass. n. 31605/2019).
6.1 – Infine, i motivi ottavo, nono e decimo sono anch'essi inammissibili, perchè del tutto avulsi dalla realtà processuale.
Infatti, la cartella di pagamento impugnata venne notificata dall'agente della riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 con modalità "diretta", ossia con raccomandata a.r., sicchè trovano applicazione le regole del servizio postale universale (v. ex multis, Cass. n. 10131/2020, Cass. n. 29022/2017) e non già quelle del c.p.c. o del D.P.R. n. 600 del 1973 o della L. n. 890 del 1982.
7.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate in Euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed in favore di Equitalia Nord Spa in Euro 2.400,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2023
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