Cassazione, ordinanza n. 19785 del 11/07/2023
Rimborso ritenuta fiscale IRPEF - Indennità di esproprio di un terreno - Occupazione illegittima - Silenzio rifiuto - Plusvalenza - Momento di entrata in vigore della Legge n. 413/1991 - Percezione della plusvalenza - Termine di conclusione del procedimento - Principi CEDU.
Il contribuente chiedeva il rimborso della ritenuta IRPEF applicata nel 2014 all’indennità relativa a un terreno occupato illegittimamente dal 1977; i giudici di merito avevano ravvisato un ritardo inescusabile della pubblica amministrazione. La Cassazione ha ribadito che la percezione successiva all’entrata in vigore della legge rende normalmente imponibile la plusvalenza, ma non quando il trasferimento sia anteriore al 31 dicembre 1988 e il pagamento tardivo dipenda ingiustificatamente dalla pubblica amministrazione. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.
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