Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 19785

Cassazione, ordinanza n. 19785 del 11/07/2023

Rimborso ritenuta fiscale IRPEF - Indennità di esproprio di un terreno - Occupazione illegittima - Silenzio rifiuto - Plusvalenza - Momento di entrata in vigore della Legge n. 413/1991 - Percezione della plusvalenza - Termine di conclusione del procedimento - Principi CEDU.

Il contribuente chiedeva il rimborso della ritenuta IRPEF applicata nel 2014 all’indennità relativa a un terreno occupato illegittimamente dal 1977; i giudici di merito avevano ravvisato un ritardo inescusabile della pubblica amministrazione. La Cassazione ha ribadito che la percezione successiva all’entrata in vigore della legge rende normalmente imponibile la plusvalenza, ma non quando il trasferimento sia anteriore al 31 dicembre 1988 e il pagamento tardivo dipenda ingiustificatamente dalla pubblica amministrazione. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

N. 19758

Cassazione, ordinanza n. 19758 del 11/07/2023

Accertamento - Contabilità in nero - Cessioni di merci - Motivazione per relationem dell'atto impositivo - Omessa allegazione di atti richiamati dall'avviso di accertamento - Riproduzione dei contenuti essenziali dell'atto richiamato non conosciuto - Prova presuntiva.

Gli avvisi per IRES, IRAP e IVA derivavano da contabilità parallela rinvenuta presso una fornitrice, indicante cessioni non contabilizzate alla contribuente; la CTR li aveva annullati perché fondati su un verbale riferito a un terzo, ritenuto non conoscibile, e su indizi insufficienti. La Cassazione ha rilevato che i contenuti essenziali di quel verbale erano riprodotti nel PVC notificato alla contribuente e che la documentazione extracontabile poteva costituire prova presuntiva dell’accertamento analitico-induttivo. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 19453

Cassazione, ordinanza n. 19453 del 10/07/2023

Dazi doganali - Atto che chiude l'istruttoria - Non autonomamente impugnabile.

La società aveva impugnato la comunicazione conclusiva dell’istruttoria con cui l’autorità doganale esponeva le ragioni della futura rideterminazione del valore delle merci; i giudici di merito l’avevano considerata autonomamente impugnabile e avevano esaminato la pretesa. La Cassazione ha qualificato la comunicazione come atto endoprocedimentale, privo di effetti giuridici immediati, poiché la pretesa sarebbe stata manifestata soltanto con il successivo atto impositivo. Accolto il primo motivo dell’Agenzia delle Dogane e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la sentenza e dichiarato inammissibile il ricorso originario.

  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 19445

Cassazione, ordinanza n. 19445 del 10/07/2023

Accertamento - IRES - Trattamento di fine mandato (TFM) - Cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Deducibilità degli accantonamenti - Atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

La società contestava la ripresa a tassazione degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori, sostenendone la deducibilità per competenza. La Cassazione ha affermato che tale deduzione richiede un atto scritto, di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che specifichi anche l’importo; non basta una previsione adottata contestualmente alla nomina, né una dimissione seguita da immediata rinomina quando il rapporto prosegue sostanzialmente senza interruzione. Le censure esaminate sul punto sono state dichiarate infondate o inammissibili, confermando la non deducibilità per competenza degli accantonamenti contestati.

N. 19225

Cassazione, sentenza n. 19225 del 6/07/2023

Sentenza n. 19225 del 06/07/2023

Il ricorso riguardava il canone comunale sulla pubblicità e contestava la giurisdizione tributaria, gli effetti di precedenti decisioni amministrative e la legittimità delle deliberazioni con cui il Comune aveva determinato le tariffe, asseritamente entro il limite di legge. La Cassazione non ha esaminato nel merito tali questioni, poiché il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia. Il processo è stato quindi dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese secondo l’accordo delle parti.

  • Tributi locali
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 19224

Cassazione, sentenza n. 19224 del 6/07/2023

Sentenza n. 19224 del 06/07/2023

L’Agenzia contestava il calcolo del plafond mobile utilizzato da un esportatore abituale per effettuare acquisti in sospensione d’IVA, proponendo una diversa metodologia rispetto a quella accolta dalla CTR. La Cassazione ha osservato che il giudice regionale aveva individuato l’errore dell’Ufficio nel calcolo del plafond alla fine del mese considerato, anziché al suo inizio; il ricorso non si confrontava con questa autonoma ragione della decisione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile e il ricorso rigettato.

  • IVA
  • Adempimenti
  • Processo tributario
  • Estero
N. 19211

Cassazione, sentenza n. 19211 del 6/07/2023

Sentenza n. 19211 del 06/07/2023

La CTR aveva escluso le sanzioni per l’omessa autofatturazione in regime di inversione contabile, qualificando la violazione come meramente formale sulla base dei suoi effetti concreti. La Cassazione ha chiarito che la possibile lesione dell’attività di controllo deve essere valutata ex ante: se la condotta ostacola tale attività, la violazione è formale e punibile, anche quando non incida in concreto sull’imponibile o sui versamenti; proporzionalità e disciplina più favorevole rilevano nella successiva determinazione della sanzione. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, con cassazione e rinvio per un nuovo esame.

N. 19112

Cassazione, sentenza n. 19112 del 6/07/2023

Sentenza n. 19112 del 06/07/2023

La controversia riguarda il rimborso del credito d’imposta relativo a dividendi distribuiti nel 1998 a un contribuente che dichiarava di essere residente e assoggettato a imposizione nel Regno Unito; la CTR aveva riconosciuto il diritto invocato in base alla convenzione contro le doppie imposizioni. La Cassazione giudica inammissibili le contestazioni dell’Agenzia sulla residenza, non coltivate con appello incidentale, e quelle sulla tassazione britannica e sulla prova documentale, volte a rimettere in discussione accertamenti di fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

N. 19077

Cassazione, sentenza n. 19077 del 5/07/2023

Sentenza n. 19077 del 05/07/2023

Una società farmaceutica chiedeva il rimborso della tariffa versata per una domanda di variazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio, sostenendo che la quota destinata al Ministero avesse assunto natura tributaria dopo l’istituzione dell’AIFA. La Cassazione esclude tale trasformazione: la maggiorazione del 20% non ha modificato i criteri di determinazione né il carattere unitario e tendenzialmente commutativo della tariffa, collegata a servizi divisibili resi su richiesta e all’utilità dell’operatore. Il ricorso è rigettato e le spese compensate per la novità della questione.

N. 19067

Cassazione, sentenza n. 19067 del 5/07/2023

Sentenza n. 19067 del 05/07/2023

La domanda riguardava il rimborso delle tariffe pagate per due variazioni di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali; la contribuente qualificava come imposta la parte destinata al Ministero dopo l’istituzione dell’AIFA. La Cassazione conferma invece la natura unitaria e tendenzialmente commutativa della tariffa: la maggiorazione del 20% e la ripartizione delle entrate non ne hanno mutato i criteri, ancora correlati al costo dei servizi resi e al valore economico delle operazioni. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese per la novità della questione.

N. 19064

Cassazione, sentenza n. 19064 del 5/07/2023

Sentenza n. 19064 del 05/07/2023

La lite riguardava le rate 2010 del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, che la CTR aveva rideterminato disapplicando le tariffe comunali perché ritenute superiori al limite legale; il Comune aveva impugnato tale decisione anche per ragioni di giurisdizione e giudicato esterno. Durante il giudizio le parti hanno transatto e il Comune ha depositato una rinuncia al ricorso, ritualmente accettata. La Cassazione dichiara pertanto estinto il procedimento senza pronunciarsi sui motivi e compensa le spese in conformità all’accordo raggiunto.

  • Tributi locali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 19017

Cassazione, sentenza n. 19017 del 5/07/2023

Sentenza n. 19017 del 05/07/2023

La controversia concerne sei avvisi di accertamento per il parziale versamento del canone pubblicitario relativo al 2015; i giudici di merito li avevano annullati ritenendo che il Comune avesse sostituito dal 2002 l’imposta comunale sulla pubblicità con il CIMP, comprensivo dell’occupazione di spazi pubblici. La Cassazione esclude il vizio di motivazione, ma ritiene errata la ricostruzione secondo cui il Comune avrebbe accorpato il canone di locazione o occupazione nel CIMP. Accoglie quindi il secondo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 19009

Cassazione, sentenza n. 19009 del 5/07/2023

Sentenza n. 19009 del 05/07/2023

La contribuente aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza versata sul canone per l’installazione di mezzi pubblicitari dal 2005 al 2009; la CTR aveva negato la restituzione, considerando intangibili le delibere tariffarie e ravvisando nel pagamento un riconoscimento del debito. In cassazione erano contestate, tra l’altro, la disapplicabilità delle delibere, la riserva di ripetizione e il limite tariffario, mentre il Comune aveva proposto ricorso incidentale. Dopo una transazione, entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi: la Corte dichiara estinto il procedimento e compensa le spese.

N. 19007

Cassazione, sentenza n. 19007 del 5/07/2023

Sentenza n. 19007 del 05/07/2023

La controversia riguarda gli interessi sul rimborso IRES derivante dalla sopravvenuta deducibilità analitica dell’IRAP: la CTR li aveva fatti decorrere dall’entrata in vigore della nuova disciplina sino all’ordinativo di pagamento. La Cassazione afferma che, per i periodi ancora rimborsabili entro il termine previsto, gli interessi reintegrano la diminuzione patrimoniale e maturano, escluso il primo semestre, dalla data del versamento; conferma invece come termine finale l’emissione dell’ordinativo, non l’effettivo accredito. Accolti il secondo e il terzo motivo e rigettati gli altri, la sentenza è cassata con rinvio per i necessari accertamenti.

N. 19006

Cassazione, sentenza n. 19006 del 5/07/2023

Sentenza n. 19006 del 05/07/2023

La lite aveva per oggetto il rimborso dell’eccedenza pagata sul canone per l’installazione di mezzi pubblicitari dal 2005 al 2009; la CTR lo aveva negato ritenendo intangibili le delibere tariffarie e considerando i pagamenti annuali come riconoscimento del debito. La contribuente e il Comune avevano proposto ricorsi contrapposti su disapplicazione delle tariffe, riserva di ripetizione, limite agli incrementi e giudicato amministrativo. Intervenuta una transazione, le parti hanno reciprocamente accettato le rinunce: la Cassazione dichiara estinto il procedimento e compensa le spese giudiziali.

N. 18996

Cassazione, ordinanza n. 18996 del 5/07/2023

Accertamento - Rettifica rendite catastali - Immobili a destinazione speciale - Stima diretta - Articolo 10 del R.D. n. 652 del 1939 - Procedura DOCFA - Classamento di immobili - Criteri di determinazione della rendita - Valutazione risultanze documentali.

La controversia riguardava la rettifica, mediante procedura DOCFA, delle rendite di due immobili a destinazione speciale, annullata nei gradi di merito per difetto di motivazione, mancata stima diretta e assenza di sopralluogo. La Cassazione afferma che la stima diretta può fondarsi su una valutazione mirata delle risultanze documentali, anche utilizzando dati comparativi, senza necessità di sopralluogo; nella procedura partecipata, inoltre, la mancata allegazione della stima non determina automaticamente un vizio motivazionale. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata con rinvio per verificare la congruità delle rendite.

  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 18995

Cassazione, sentenza n. 18995 del 5/07/2023

Sentenza n. 18995 del 05/07/2023

Una società chiedeva il rimborso della quota prevalente delle tariffe pagate per variazioni di autorizzazioni all’immissione in commercio, sostenendo che, dopo l’istituzione dell’AIFA, soltanto la maggiorazione del 20% conservasse natura corrispettiva. La Cassazione esclude che la nuova disciplina abbia modificato i criteri di determinazione o frazionato la tariffa: le prestazioni restano rese su richiesta dell’operatore e gli importi continuano a rapportarsi ai costi e al valore economico dei servizi, compresi gli oneri ministeriali connessi. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

N. 18987

Cassazione, ordinanza n. 18987 del 5/07/2023

Accertamento - TARSU - Contratto di locazione - Rifiuti speciali - Modelli M.U.D. - Fatture - Esenzione superficie tassabile.

La società contestava gli accertamenti TARSU per più annualità, rivendicando l’esenzione delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali e sostenendo che la sanzione per omessa dichiarazione fosse applicabile soltanto una volta. La Cassazione ribadisce che il contribuente deve provare sia la produzione di rifiuti speciali nelle aree indicate sia il loro smaltimento a proprie spese; le censure documentali, dirette a un nuovo esame del merito, sono inammissibili. Poiché a ogni anno corrisponde un’autonoma obbligazione, l’omissione dichiarativa è sanzionabile anche nelle annualità successive; il ricorso è rigettato.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Processo tributario
N. 18980

Cassazione, sentenza n. 18980 del 5/07/2023

Sentenza n. 18980 del 05/07/2023

Il Comune aveva impugnato la decisione regionale che, riformando il primo grado, aveva escluso il maggiore canone richiesto per l’installazione di mezzi pubblicitari relativo al 2011. Nel ricorso erano prospettate questioni di giurisdizione, giudicato, motivazione della sentenza e legittimità delle deliberazioni tariffarie, ma tali questioni non sono state esaminate nel merito perché il Comune ha ritualmente rinunciato all’impugnazione. La Cassazione dichiara quindi estinto il processo, compensa integralmente le spese secondo l’accordo delle parti ed esclude l’ulteriore contributo unificato.

  • Tributi locali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18978

Cassazione, sentenza n. 18978 del 5/07/2023

Sentenza n. 18978 del 05/07/2023

Il giudizio concerneva il maggiore canone per l’installazione di mezzi pubblicitari relativo al 2011, dichiarato non dovuto dalla commissione regionale dopo il contrario esito del primo grado. Il Comune aveva censurato, tra l’altro, la giurisdizione tributaria, gli effetti del giudicato amministrativo, la motivazione della decisione e la valutazione delle delibere tariffarie; la successiva rinuncia rituale ha però impedito una decisione su tali doglianze. La Cassazione dichiara estinto il processo, compensa le spese come concordato ed esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

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