Cassazione, sentenza n. 19224 del 06/07/2023
Sentenza n. 19224 del 06/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19224
- Data
- 06/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia contestava il calcolo del plafond mobile utilizzato da un esportatore abituale per effettuare acquisti in sospensione d’IVA, proponendo una diversa metodologia rispetto a quella accolta dalla CTR. La Cassazione ha osservato che il giudice regionale aveva individuato l’errore dell’Ufficio nel calcolo del plafond alla fine del mese considerato, anziché al suo inizio; il ricorso non si confrontava con questa autonoma ragione della decisione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile e il ricorso rigettato.
Testo della pronuncia
Con l'unico motivo di ricorso AE deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 2 , del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 , art. 1, conv. con modif. nella l. 27 febbraio 1984, n. 17 , e del D.P.R. n. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 10, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per avere la CTR errato nella indicazione dei criteri di calcolo del plafond mobile.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per effettuare acquisti in regime di sospensione d'imposta è necessario possedere lo status di esportatore abituale (Cass. n. 15835 del 15/06/2018), che, con riferimento al cd. plafond mobile, si acquisisce allorquando il rapporto tra le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond registrate nei dodici mesi precedenti (numeratore) e il volume di affari complessivo dello stesso periodo, al netto delle particolari operazioni indicate dalla legge (denominatore), sia superiore al dieci per cento (Cass. n. 3788 del 15/02/2013).
1.3. Nella specie, non è in contestazione che Volta possa operare in regime di sospensione d'imposta, nè che il sistema per cui la società contribuente ha liberamente optato a far data da gennaio 2008 sia quello del plafond mobile, ma AE si duole dell'applicazione in concreto del meccanismo previsto dalla legge da parte della CTR. 1.4. In questo senso, il motivo non incorre nel vizio di inammissibilità denunciato dalla controricorrente, atteso che le modalità applicative del regime del plafond implicano il rispetto di precise disposizioni normative.
1.5. Tuttavia, AE indica astrattamente una metodologia di calcolo, sforzandosi di confutare la metodologia di calcolo utilizzata dalla società contribuente, ma non si confronta con il decisum della CTR, la quale evidenzia che: a) i criteri di determinazione del plafond sono stati correttamente indicati da entrambe le parti; b) l'errore compiuto dall'Ufficio è quello di avere calcolato il plafond alla fine del mese in considerazione e non già al suo inizio.
1.6. In altri termini, il motivo non intercetta il rilievo sub b) formulato dalla CTR, sicchè lo stesso si rivela inammissibile, perchè non coglie integralmente la ratio decidendi.
2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 1.354.230,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 13.000,00, oltre ad Euro 200,00 per spese borsuali, alle spese forfettarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

