Cassazione, sentenza n. 18978 del 05/07/2023
Sentenza n. 18978 del 05/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18978
- Data
- 05/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio concerneva il maggiore canone per l’installazione di mezzi pubblicitari relativo al 2011, dichiarato non dovuto dalla commissione regionale dopo il contrario esito del primo grado. Il Comune aveva censurato, tra l’altro, la giurisdizione tributaria, gli effetti del giudicato amministrativo, la motivazione della decisione e la valutazione delle delibere tariffarie; la successiva rinuncia rituale ha però impedito una decisione su tali doglianze. La Cassazione dichiara estinto il processo, compensa le spese come concordato ed esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Il Comune di Genova propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Liguria aveva accolto l'appello di Clear Channel Jolly Pubblicità Srl avverso la sentenza della CPT di Genova di rigetto dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), anno 2011, notificata dal predetto Comune, e dichiarato non dovuto il maggiore importo preteso.
La società contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, si deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario e con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. , del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, avuto riguardo alle intervenute pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni con le quali il Comune ha stabilito le tariffe superando il previsto limite legale, con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c. , n. 4, perchè il giudice di appello, apoditticamente, ha fatto proprie le argomentazioni della contribuente in merito alla illegittimità delle deliberazioni tariffarie, con il quarto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, si deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito ai "punti" oggetto della censura che precede, con il quinto motivo, si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d) , art. 7-octies, allegato alla L. n. 43 del 2005 , per non aver considerato che la Delib. consiliare 26 marzo 2001, n. 36 istitutiva del CIMP e le successive delibere di giunta con cui sono state approvate le tariffe hanno tutte rispettato il limite previsto dalla legge. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicchè va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante l'accordo delle parti sul punto.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 , che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.
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