Cassazione, sentenza n. 19009 del 05/07/2023
Sentenza n. 19009 del 05/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19009
- Data
- 05/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza versata sul canone per l’installazione di mezzi pubblicitari dal 2005 al 2009; la CTR aveva negato la restituzione, considerando intangibili le delibere tariffarie e ravvisando nel pagamento un riconoscimento del debito. In cassazione erano contestate, tra l’altro, la disapplicabilità delle delibere, la riserva di ripetizione e il limite tariffario, mentre il Comune aveva proposto ricorso incidentale. Dopo una transazione, entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi: la Corte dichiara estinto il procedimento e compensa le spese.
Testo della pronuncia
La "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 27 settembre 2017, n. 1339/04/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di rimborso dell'eccedenza corrisposta sul canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari nel periodo compreso dall'anno 2005 all'anno 2009, per un importo complessivo di Euro 134.807,83, in relazione a n. 46 manufatti (di cui n. 39 insistenti su suolo pubblico e n. 7 insistenti su suolo privato), ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Genova avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova l'11 settembre 2014, n. 1606/20/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che le delibere tariffarie dell'ente impositore fossero ormai intangibili e che la contribuente avesse implicitamente riconosciuto il proprio debito verso l'ente impositore col pagamento annuale del tributo nella misura tariffaria. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale per la cassazione della medesima sentenza. La "Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A." ha resistito con controricorso. In corso di causa, a seguito di transazione della controversia con accordo del 31 novembre 2021, le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con reciproca accettazione. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che l'importo versato dalla contribuente per il quinquennio 2005/2009 corrispondeva esattamente all'importo preteso dall'ente impositore in base alle tariffe vigenti ratione temporis;
1.2 Con il secondo motivo, si denunciano, al contempo: a) nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le delibere tariffarie dell'ente impositore per il quinquennio 2005/2009 non potevano essere disapplicate, essendo divenute inoppugnabili dinanzi alla giurisdizione amministrativa, benchè l'ente impositore non avesse proposto appello incidentale in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso originario della contribuente da parte del giudice di primo grado per la medesima ragione; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1 , art. 7, comma 5 , e art. 19 in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le delibere tariffarie non potevano essere disapplicate, non essendo state impugnate nel termine di decadenza dinanzi alla giurisdizione amministrativa; c) contraddittorietà ed illogicità manifesta della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione dell'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2 , n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, per essere stata immotivatamente esclusa dal giudice di secondo grado la disapplicabilità delle delibere tariffarie, pur riconoscendo trattarsi di "atti generali" dell'ente impositore;
1.3 Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che il riconoscimento del debito per il canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità, che sarebbe insito nel pagamento dell'importo corrispondente alle delibere tariffarie per il quinquennio 2005/2009, era avvenuto con l'espressa riserva di ripetizione dell'indebito ai sensi della L. 31 marzo 2005, n. 43 ;
2. Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, per essere stato accolto dal giudice di secondo grado il primo motivo di appello con motivazione carente, apparente o inadeguata in ordine all'irretroattività della disposizione normativa che poneva il limite del 25% all'incremento massimo applicabile alla previgente tariffazione per la determinazione del canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità;
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, comma 5, lett. b , e art. 7-octies dell'allegato alla L. 31 marzo 2005, n. 43 , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli enti impositori erano vincolati al rispetto del limite del 25% con decorrenza dall'anno 2005, anche nel caso di precedente istituzione del canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità; 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della dentenza impugnata per violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4, per non essere stato tenuta in conto dal giudice di secondo grado la formazione del giudicato esterno sulla sentenza del Consiglio di Stato in ordine all'accertata legittimità della Delib. di istituzione del canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità e della Delib. di approvazione della relativa tariffa;
3. In corso di causa, a seguito di transazione della controversia, le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi con reciproca accettazione.
3.1 Le rinunce dei ricorrenti sono rituali perchè sono intervenute prima dell'adunanza camerale ( art. 390 c.p.c. , comma 2), sono state sottoscritte dai difensori muniti di procura speciale, sono state accettate e sottoscritte dai difensori dei controricorrenti ( art. 390 c.p.c. , comma 3); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunce ai ricorsi;
3.2 stante l'accettazione delle rinunce, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali ( art. 391 c.p.c. , comma 4).
3.3 infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinunce ai ricorsi e compensa le spese giudiziali.
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