Cassazione, sentenza n. 19225 del 06/07/2023

Sentenza n. 19225 del 06/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
19225
Data
06/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il ricorso riguardava il canone comunale sulla pubblicità e contestava la giurisdizione tributaria, gli effetti di precedenti decisioni amministrative e la legittimità delle deliberazioni con cui il Comune aveva determinato le tariffe, asseritamente entro il limite di legge. La Cassazione non ha esaminato nel merito tali questioni, poiché il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia. Il processo è stato quindi dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese secondo l’accordo delle parti.

Testo della pronuncia

Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, si deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario e con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem, avuto riguardo alle intervenute pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni con le quali il Comune ha stabilito le tariffe superando il previsto limite legale, con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, in violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. , perchè il giudice di appello, apoditticamente, ha fatto proprie le argomentazioni della contribuente in merito alla illegittimità delle deliberazioni tariffarie, con il quarto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, si deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito ai "punti" oggetto della censura che precede, con il quinto motivo, si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 62, comma 2, lett. d) , 7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005 , per non aver considerato che la delibera consiliare n. 36 del 26/3/2001, istitutiva del CIMP e le successive delibere di giunta con cui sono state approvate le tariffe hanno tutte rispettato il limite previsto dalla legge. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicchè va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.

Le spese devono essere integralmente compensate, stante l'accordo delle parti sul punto.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 , che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità

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