Cassazione, sentenza n. 19064 del 05/07/2023
Sentenza n. 19064 del 05/07/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19064
- Data
- 05/07/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava le rate 2010 del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, che la CTR aveva rideterminato disapplicando le tariffe comunali perché ritenute superiori al limite legale; il Comune aveva impugnato tale decisione anche per ragioni di giurisdizione e giudicato esterno. Durante il giudizio le parti hanno transatto e il Comune ha depositato una rinuncia al ricorso, ritualmente accettata. La Cassazione dichiara pertanto estinto il procedimento senza pronunciarsi sui motivi e compensa le spese in conformità all’accordo raggiunto.
Testo della pronuncia
Il Comune di Genova ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 19 ottobre 2018, n. 1358/05/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per l'anno 2010 (terza rata e quarta rata), per l'importo di Euro 16.584,00, ha accolto l'appello proposto dalla "Clear Channel Affitalia Srl " nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova il 15 ottobre 2014, n. 1920/01/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l'importo versato dalla contribuente in sede di autoliquidazione fosse congruo, dovendo disapplicarsi le tariffe approvate dall'ente impositore per l'anno 2010 per violazione del limite fissato del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62 e della L. 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-octies. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale per la cassazione della medesima sentenza. La "Clear Channel Affitalia Srl " ha resistito con controricorso. In corso di causa, a seguito di transazione della controversia con accordo del 31 novembre 2021, il Comune di Genova ha rinunciato al ricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 1, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la giurisdizione sulla presente controversia spettava al giudice tributario;
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 2909 c.c. , e art. 324, c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 4, per non essere stato tenuta in conto dal giudice di secondo grado la formazione del giudicato esterno sulla sentenza del Consiglio di Stato in ordine all'accertata legittimità della delibera di istituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e della delibera di approvazione della relativa tariffa;
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. , comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, per essere stato accolto deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, al potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice tributario ed alla illegittimità della Delibera di approvazione della tariffa relativa al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, per essere stata omessa dal giudice di secondo grado ogni statuizione sulle questioni di cui al terzo motivo;
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62 e della L. 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-octies, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la Delibera di approvazione della tariffa relativa al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari aveva oltrepassato il limite del 25% all'incremento massimo applicabile sulla tariffa relativa all'imposta comunale sulla pubblicità;
2. In corso di causa, a seguito di transazione della controversia, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente.
2.1 La rinuncia del ricorrente è rituale perchè è intervenuta prima dell'adunanza camerale ( art. 390 c.p.c. , comma 2), è stata sottoscritta dai difensori muniti di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente ( art. 390 c.p.c. , comma 3); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;
2.2 stante l'accettazione della rinuncia, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali ( art. 391 c.p.c. , comma 4).
2.3 infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.
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