Cassazione, ordinanza n. 24488 del 10/08/2023
IVA Aliquota agevolata prima casa Residenza Termine perentorio.
L’Ufficio aveva recuperato la maggiore IVA dopo il mancato trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile entro diciotto mesi, mentre il giudice regionale aveva ritenuto il termine meramente sollecitatorio e valorizzato la buona fede dell’acquirente. La Cassazione afferma invece che il termine è perentorio e che il trasferimento costituisce elemento necessario per conservare l’agevolazione prima casa. La decadenza è esclusa soltanto per una forza maggiore sopravvenuta, inevitabile, imprevedibile e non imputabile; la sentenza è quindi cassata con rinvio per tale verifica.
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