Cassazione, sentenza n. 24199 del 08/08/2023

Sentenza n. 24199 del 08/08/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
24199
Data
08/08/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una cessionaria di crediti fiscali aveva impugnato come diniego di rimborso la risposta con cui l’Agenzia delle Entrate dichiarava di attendere documenti, senza specificarli; i giudici di merito avevano invece qualificato la comunicazione come interlocuzione istruttoria. La Cassazione rileva che la CTR non ha indicato gli elementi alla base di tale qualificazione, rendendo la motivazione meramente apodittica e impedendo il controllo sul ragionamento decisorio. Accolto il motivo relativo alla motivazione apparente e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio al giudice tributario regionale in diversa composizione.

Testo della pronuncia

La Mediofactoring, Spa cessionaria dei crediti fiscali della Nasetti Usma Spa e della Sati Srl , ha avanzato istanze di rimborso all'Agenzia delle entrate che aveva risposto di essere in attesa della produzione di documenti.

2. Intesa questa risposta come diniego, la Mediofactoring Spa ha proposto ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Modena, con sentenza 377/2/13, ha dichiarato inammissibile.

3. La società ha proposto appello, insistendo sul fatto che, poichè non aveva specificato quali fossero i documenti necessari, l'Amministrazione aveva reso ineseguibile la domanda manifestando di fatto la volontà di non accedere alla richiesta.

4. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello osservando che l'Ufficio non aveva reso, neppure per facta concludentia, una manifestazione di volontà negativa rispetto all'istanza di rimborso avanzata ma aveva semplicemente attivato una interlocuzione prodromica all'istruttoria del procedimento, presupposto necessario per le valutazioni di competenza.

5. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei mezzi, la Mediocredito Italiano Spa cessionaria del ramo d'azienda già gestito da Mediofactoring spa.

6. Non ha resisto con controricorso l'Agenzia delle entrate.

7. Ha depositato memoria la ricorrente.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 in quanto la sentenza ha escluso dal novero degli atti impugnabili il provvedimento con cui l'Agenzia non ha accolto la richiesta di rimborso, pretendendo documenti mai indicati al richiedente e quindi rifiutando, nella sostanza, il rimborso.

2. Con il secondo motivo deduce, in riferimento all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 cit., 100 c.p.c., anche con riferimento alla Cost., artt. 24 e 113, perchè la sentenza non ha riconosciuto l'interesse della società ad agire in giudizio per contrastare il provvedimento sfavorevole di contenuto autoritativo dell'Agenzia, inibendo così la tutela del diritto al rimborso vantato dalla contribuente.

3. Con il terzo motivo deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3., violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 19 cit., art. 10 comma 1 e della Cost. , art. 97, perchè la CTR non ha considerato che la richiesta di documenti è indeterminata e dilatoria e si risolve in una condizione impossibile, cosicchè può essere intesa solo come rifiuto di concedere il rimborso.

4. Con il quarto motivo deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7 , in relazione all'art. 19 cit., perchè la richiesta di documenti è generica e apodittica e contrasta con i principi statutari che impongono all'Amministrazione di astenersi dal richiedere documenti già in suo possesso e di emettere atti chiari e completi.

5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e, quindi, nullità della sentenza impugnata, perchè la CTR ha omesso di pronunciarsi in merito alla dedotta indeterminatezza dell'atto proveniente dall'Amministrazione, rimettendosi acriticamente alla tesi avversa senza far conoscere il percorso svolto.

6. Con il sesto motivo deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e, quindi, nullità della sentenza impugnata, perchè la CTR ha del tutto trascurato la domanda con cui si era chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego, quando, invece, la domanda non necessitava di alcun documento integrativo rispetto alle dichiarazioni che rivendicavano il credito.

7. Il quinto motivo, con cui in sostanza si deduce l'omessa motivazione della sentenza, risulta pregiudiziale rispetto agli altri ed è fondato.

7.1. Va premesso che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Questa Corte ha, altresì, precisato che "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).

7.2. La CTR ha escluso che vi sia stato rigetto della domanda di rimborso per fatti concludenti e discorre di "interlocuzione con il contribuente prodromica all'istruttoria del procedimento" ma l'affermazione non è sorretta da alcuna ulteriore indicazione che consenta il controllo del percorso logico – giuridico seguito per giungere a quella qualificazione.

7.3. Il Giudice d'appello avrebbe dovuto riportare gli elementi che hanno giustificato la decisione adottata ma non risulta in sentenza alcuna evidenza di una volontà dell'Ufficio finalizzata a cercare una interlocuzione con la contribuente. Si osservi che l'Amministrazione non ha mai indicato i documenti necessari per dar seguito alla domanda mentre i crediti fatti valere dalla ricorrente risultavano dalle dichiarazioni presentate dalle contribuenti, cosicchè la conclusione della società, in ordine ad un sostanziale diniego dell'istanza da parte dell'Agenzia, presentava una certa plausibilità; la CTR non ha condiviso l'assunto ma la sua decisione resta assolutamente incontrollabile, essendosi limitata ad una affermazione meramente apodittica.

8. Conclusivamente, accolto il quinto motivo di ricorso, gli altri restano assorbiti; la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

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